Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 21961/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NALE di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Taranto, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento indata 11 dicembre 2025 ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] evolta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a seisentenze di condanna del medesimo [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc pen evizio di motivazione.Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare la omogeneità di reati e l’arcotemporale limitato nel quale sono stati commessi; le truffe commesse sono seriali, lafattispecie criminosa è la medesima, le condotte reiterate sono omogenee e il movente èunitario.Tali elementi avrebbero dovuto condurre il Giudice dell’esecuzione a riconoscerel’unitarietà del disegno criminoso dietro tali condotte.Lamenta poi il ricorrente la rilevanza data nel provvedimento impugnato alla decisionedel precedente giudice dell’esecuzione che non ha ritenuto la sussistenza del vincolo fra ifatti di cui alle sentenze sub 1), 2), 3) e la sentenza n.4).2.2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in cui è incorso ilprovvedimento impugnato che non ha operato una corretta distinzione fra disegno criminosoe propensione a delinquere.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale, infatti, non ha considerato adeguatamente gli indicatori concreti dellasussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso2.4 Con il quarto motivo lamenta la rilevanza preclusiva data alla precedente decisionedel giudice dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il ricorrente sollecita questa Corte ad operare una rivalutazione dei medesimi elementifattuali già presi in considerazione dal Giudice dell’esecuzione che, seguendo i principiespressi da questa Corte in materia e con una motivazione del tutto logica econsequenziale, è pervenuto alla decisione impugnata.Circa, poi, l’ulteriore motivo di ricorso riguardante il ritenuto valore di precedentepreclusivo della decisione del giudice dell’esecuzione, si devono richiamare i seguentiinsegnamenti di questa Corte che impongono la valutazione della precedente decisione intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva sia nel caso in cui la stessa siapositiva, sia nel caso in cui sia stata negativa.Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.,non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, unaprecedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati,potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche esignificative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti aldelineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudicedell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per iquali è stato escluso il riconoscimento del vincolo. (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep.2023, Valerio, Rv. 284242 - 01).Pertanto, la decisione qui impugnata non solo non ha omesso la valutazione di alcunodegli aspetti ritenuti sintomatici della riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso,ma ha correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte in tema di precedentepreclusivo.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Taranto, in qualità di giudice dell’esecuzione, con provvedimento indata 11 dicembre 2025 ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] evolta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti di cui a seisentenze di condanna del medesimo [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato tramite il difensore difiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc pen evizio di motivazione.Il provvedimento impugnato avrebbe omesso di valutare la omogeneità di reati e l’arcotemporale limitato nel quale sono stati commessi; le truffe commesse sono seriali, lafattispecie criminosa è la medesima, le condotte reiterate sono omogenee e il movente èunitario.Tali elementi avrebbero dovuto condurre il Giudice dell’esecuzione a riconoscerel’unitarietà del disegno criminoso dietro tali condotte.Lamenta poi il ricorrente la rilevanza data nel provvedimento impugnato alla decisionedel precedente giudice dell’esecuzione che non ha ritenuto la sussistenza del vincolo fra ifatti di cui alle sentenze sub 1), 2), 3) e la sentenza n.4).2.2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in cui è incorso ilprovvedimento impugnato che non ha operato una corretta distinzione fra disegno criminosoe propensione a delinquere.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.Il Tribunale, infatti, non ha considerato adeguatamente gli indicatori concreti dellasussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso2.4 Con il quarto motivo lamenta la rilevanza preclusiva data alla precedente decisionedel giudice dell’esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura deglielementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente comemaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatidal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)Il ricorrente sollecita questa Corte ad operare una rivalutazione dei medesimi elementifattuali già presi in considerazione dal Giudice dell’esecuzione che, seguendo i principiespressi da questa Corte in materia e con una motivazione del tutto logica econsequenziale, è pervenuto alla decisione impugnata.Circa, poi, l’ulteriore motivo di ricorso riguardante il ritenuto valore di precedentepreclusivo della decisione del giudice dell’esecuzione, si devono richiamare i seguentiinsegnamenti di questa Corte che impongono la valutazione della precedente decisione intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva sia nel caso in cui la stessa siapositiva, sia nel caso in cui sia stata negativa.Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.,non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, unaprecedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati,potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche esignificative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti aldelineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, Marinkovic, Rv. 258227).Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudicedell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per iquali è stato escluso il riconoscimento del vincolo. (Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, dep.2023, Valerio, Rv. 284242 - 01).Pertanto, la decisione qui impugnata non solo non ha omesso la valutazione di alcunodegli aspetti ritenuti sintomatici della riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso,ma ha correttamente applicato i principi elaborati da questa Corte in tema di precedentepreclusivo.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris