CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per vizio della motivazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la relativa richiesta difensiva aveva fondato sull'atteggiamento pienamente collaborativo assunto dall'imputato nei confronti degli inquirenti, con la sua giovane età e con la condizione di formale incensuratezza dello stesso; ritenuto che le relative doglianze siano manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata dato conto, con motivazione adeguata, della relativa decisione, fondata sulla negativa valutazione di personalità dell'imputato in ragione del duplice precedente specifico risultante a suo carico e non essendo richiesto al giudice di merito, per consolidata giurisprudenza di legittimità, una analitica disamina di tutte le circostanze eventualmente dedotte dall'imputato per giustificare la applicazione della misura di favore, ben potendo la relativa motivazione basarsi su quelle ritenute più rilevanti nell'ambito del discrezionale apprezzamento al medesimo riservato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso