CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 36873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30387-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; -intimati - avverso la sentenza n. 9263/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9263 del 26 maggio 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per infrazioni al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre il termine 30 giorni di cui all’art. 7 d. lgs. n. 150 del 2011 dalla data in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’estratto di ruolo; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., 112, 615 c.p.c. e dell’art. 7 D.Lgs. 150/2011, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., assumendo l’erroneità della statuizione impugnata per non avere considerato che l’opponente, deducendo l’omessa notifica della cartella di pagamento, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per omessa notifica della cartella, non appare conforme al predetto orientamento“. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella cam