Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22629/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12583/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5, Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 12583/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 12583/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Bologna n. 891/2018 depositata il 23/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimata [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede dell’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (invece legittimamente costituitae difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Sez.

S4/L- R.G. 12583/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12583/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 5, Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 12583/2019 Ud. 19/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 12583/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] –intimata – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Bologna n. 891/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimata [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede dell’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (invece legittimamente costituitae difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] Sez. S4/L- R.G. 12583/2019 – CC 19/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte S
Sentenza Cassazione n. 22629/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris