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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33375/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 14/6/2022, sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza con cui il 9/12/2021, il Tribu- nale di Brescia, in composizione monocratica, all'esito del dibattimento, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1000 di am- menda, disponendo la sospensione della patente di guida per mesi 6 e la confisca del suo veicolo, in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 186 co. 7 cod. strada perché, il 6/6/2019, quale conducente del veicolo Lancia Y tar- gato [OSCURATO:TARGA], rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di carattere tecnico per la rilevazione del tasso alcolemico.

I giudici di merito hanno evidenziato che la notte del 6/6/2019, alle ore 1:30, personale della polizia stradale di Brescia fermava [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava alla guida della autovettura di sua proprietà Lancia Y, che non procedeva in maniera lineare sulla sede stradale.

L'imputato, che presentava alito vinoso ed equilibrio precario, veniva invitato a sottoporsi all'esame dell'alcoltest. [OSCURATO:PERSONA], che era stato collaborativo fino ad allora, rifiutava di sottoporsi alla prova e non rispondeva ad alcun tipo di domanda, omettendo di firmare gli atti.

L'imputato, peraltro, rifiutava pure di trasportare e custodire a proprie spese il veicolo, sicché lo stesso veniva rimosso dall'organo di polizia e affidato al custode.

In sede dibat- timentale il Rosso si avvaleva della facoltà di non rispondere.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rosso deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal PM il 27/1/2020 e con esso di tutti gli atti collegati e successivi con- nessi, a partire dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per difetto di ricerche nei luoghi di cui all'art. 159 cod. proc. pen.

Il ricorrente ricorda che nell'atto d'appello la difesa aveva lamentato il man- cato accoglimento dell'eccezione sollevata avanti al Tribunale, in data 3/6/2021, con cui si eccepiva la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per nullità del decreto di irreperibilità in quanto l'imputato non è stato ricercato in almeno due indirizzi desumibili dagli atti, ossia l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 229 in Brescia e l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 e nessuna ricerca, inoltre, era stata effettuata con riferimento al Dipartimento penitenziario (DAP).

Il Tribunale emetteva ordinanza reiettiva che veniva debitamente impugnata in uno con l'atto d'appello senza dovere reiterare, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la questione in sede di discussione di primo grado.Il giudice del gravame del merito -prosegue il ricorso- argomenta la corret- tezza dell'esecuzione delle notifiche stante il rifiuto da parte del Rosso di dichiarare o eleggere domicilio in sede di verbale di identificazione del 12/6/2019.

Ritiene, pertanto, corretta la notifica al difensore d'ufficio, a nulla rilevando che questa sia stata effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. anziché ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. trattandosi di una mera diversa giustificazione normativa non incidente sulla regolare valenza conoscitiva dell'atto in quanto, nell'uno o nell'altro caso, la notifica doveva essere sempre eseguita tramite consegna al di- fensore.

Sul punto la Difesa ritiene di dissentire in quanto se il PM ha eseguito le noti- fiche ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., stante il decreto di irreperibilità, queste dovevano, però, essere precedute dalle ricerche nei luoghi indicati dagli artt. 159 e 160 cpp.

Ricerche che non sono state correttamente effettuate.

Si sostiene in ricorso che la notifica ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. è cosa ben diversa rispetto alla notifica ai sensi dell'art 161, co. 4, cod. proc. pen. perché diversi ne sono i presupposti.

In data 12/6/2019 -prosegue l'atto di impugnazione- veniva redatto verbale di identificazione a carico dell'imputato - verbale non sottoscritto- e in quell'atto si evince l'indirizzo di residenza (Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 229) e viene barrata la casella del rifiuto di dichiarare/ eleggere domicilio.

Risulta, però, nella CNR redatta dalla Questura e riportante la medesima data che il Rosso risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Polo n. 229, ma di fatto domiciliato sempre in Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16.

A fronte di ciò si evidenzia che la Procura, correttamente, ha inteso procedere nelle forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen.

Veniva, quindi, a tal fine delegata la Questura di Brescia che, a sua volta, sub delegava la [OSCURATO:PERSONA] di Fran- cavilla in Sinni (PZ), che redigeva verbale di vane ricerche.

Stante il verbale di vane ricerche del 2/1/2019 (atto che, come gli altri richia- mati, viene allegato al ricorso) la Procura emetteva, in data 27/1/2020, decreto di irreperibilità e provvedeva a notificare ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell' indagato irreperibile.

Gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Francavilla in Sinni, tuttavia, si erano limitati a indicare l'ultima residenza del Rosso in Francavilla in Sinni alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22 ove era stato dichiarato irreperibile in data 31/12/2019.

Dichiara- vano, inoltre, di non aver rintracciato il Rosso presso l'abitazione né in altro luogo e di aver appreso che lo stesso si trovasse in Danimarca, a Copenaghen.Alla luce di ciò il ricorrente insiste nel denunciare la nullità del decreto di irre- peribilità e di tutti gli atti conseguenti (avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non- ché sentenze impugnate) in quanto l'irreperibilità del Rosso non è stata preceduta da alcuna effettiva ricerca: luogo di nascita, DAP, residenza o domicilio indicati negli atti della PG.

Se fosse stato cercato nel Comune di nascita, Brescia, si sa- rebbe potuto verificare che il Rosso, in data 21/1/2020, risultava ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Ed invero emerge dagli atti che, invitato in data 12/6/2019 dalla PG ope- rante ad eleggere domicilio, l'odierno ricorrente non dichiarò né elesse domicilio e si rifiutò di sottoscrivere il relativo verbale.

Le notifiche a quel punto, secondo il dettato di cui all'arti. 161 co. 4, cod. proc. pen. andavano effettuate mediante consegna dell'atto al difensore.

Peraltro, quand'anche vi fosse stata una dichiarazione di domicilio in un ver- bale non sottoscritto che va ribadito non è avvenuto- la giurisprudenza di legit- timità ha più volte affermato il principio che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sotto- scrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legitti- mamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen., presso il difensore (Sez. 5, n. 28618 del 28/5/2008, Glawe, Rv. 240430).

E' vero che, come documenta il ricorrente, piuttosto che procedere diretta- mente alle notifiche ai sensi dell'articolo 161 co, 4 cod. proc pen sono state attivate le ricerche finalizzate poi alla declaratoria di irreperibilità l'imputato avvenuta con decreto della PM del 27/1/2020.

Ogni questione afferente alla corretta emanazione di tale decreto, tuttavia, come correttamente hanno rilevato entrambi i giudici di merito, appare priva di rilevanza alcuna.

Ciò in quanto le notifiche ai sensi dell'articolo 159 cod. proc. pen. sono state comunque effettuate mediante consegna al difensore.

Indipendentemente dall'indicazione della norma di riferimento, in altri termini, la conoscenza dell'atto è stata veicolata allo stesso soggetto cui sarebbe stata dovuta se si fosse correttamente attivata sin dall'inizio la procedura di notifica di cui all'art. 161, co. 4, cod. proc. pen.

Peraltro, come pure hanno correttamente evidenziato i giudici del merito l'atto ha raggiunto il suo scopo in quanto l'imputato, nel frattempo detenuto per altra causa, risulta rinunciante a comparire all'udienza del 3 giugno 2021, assistito da difensore di fiducia.

E tale posizione ha mantenuto anche nel corso del giudizio di appello.

Non risulta, pertanto, alcun vulnus al diritto di difesa risultando, viceversa, provato che la notificazione su cui si controverte non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

C057 hECI ROM I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 14/6/2022, sull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza con cui il 9/12/2021, il Tribu- nale di Brescia, in composizione monocratica, all'esito del dibattimento, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 1000 di am- menda, disponendo la sospensione della patente di guida per mesi 6 e la confisca del suo veicolo, in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dall'art. 186 co. 7 cod. strada perché, il 6/6/2019, quale conducente del veicolo Lancia Y tar- gato [OSCURATO:TARGA], rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di carattere tecnico per la rilevazione del tasso alcolemico. I giudici di merito hanno evidenziato che la notte del 6/6/2019, alle ore 1:30, personale della polizia stradale di Brescia fermava [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava alla guida della autovettura di sua proprietà Lancia Y, che non procedeva in maniera lineare sulla sede stradale. L'imputato, che presentava alito vinoso ed equilibrio precario, veniva invitato a sottoporsi all'esame dell'alcoltest. [OSCURATO:PERSONA], che era stato collaborativo fino ad allora, rifiutava di sottoporsi alla prova e non rispondeva ad alcun tipo di domanda, omettendo di firmare gli atti. L'imputato, peraltro, rifiutava pure di trasportare e custodire a proprie spese il veicolo, sicché lo stesso veniva rimosso dall'organo di polizia e affidato al custode. In sede dibat- timentale il Rosso si avvaleva della facoltà di non rispondere. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Rosso deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal PM il 27/1/2020 e con esso di tutti gli atti collegati e successivi con- nessi, a partire dalla notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per difetto di ricerche nei luoghi di cui all'art. 159 cod. proc. pen. Il ricorrente ricorda che nell'atto d'appello la difesa aveva lamentato il man- cato accoglimento dell'eccezione sollevata avanti al Tribunale, in data 3/6/2021, con cui si eccepiva la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. per nullità del decreto di irreperibilità in quanto l'imputato non è stato ricercato in almeno due indirizzi desumibili dagli atti, ossia l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 229 in Brescia e l'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 e nessuna ricerca, inoltre, era stata effettuata con riferimento al Dipartimento penitenziario (DAP). Il Tribunale emetteva ordinanza reiettiva che veniva debitamente impugnata in uno con l'atto d'appello senza dovere reiterare, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la questione in sede di discussione di primo grado.Il giudice del gravame del merito -prosegue il ricorso- argomenta la corret- tezza dell'esecuzione delle notifiche stante il rifiuto da parte del Rosso di dichiarare o eleggere domicilio in sede di verbale di identificazione del 12/6/2019. Ritiene, pertanto, corretta la notifica al difensore d'ufficio, a nulla rilevando che questa sia stata effettuata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. anziché ai sensi dell'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. trattandosi di una mera diversa giustificazione normativa non incidente sulla regolare valenza conoscitiva dell'atto in quanto, nell'uno o nell'altro caso, la notifica doveva essere sempre eseguita tramite consegna al di- fensore. Sul punto la Difesa ritiene di dissentire in quanto se il PM ha eseguito le noti- fiche ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., stante il decreto di irreperibilità, queste dovevano, però, essere precedute dalle ricerche nei luoghi indicati dagli artt. 159 e 160 cpp. Ricerche che non sono state correttamente effettuate. Si sostiene in ricorso che la notifica ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. è cosa ben diversa rispetto alla notifica ai sensi dell'art 161, co. 4, cod. proc. pen. perché diversi ne sono i presupposti. In data 12/6/2019 -prosegue l'atto di impugnazione- veniva redatto verbale di identificazione a carico dell'imputato - verbale non sottoscritto- e in quell'atto si evince l'indirizzo di residenza (Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 229) e viene barrata la casella del rifiuto di dichiarare/ eleggere domicilio. Risulta, però, nella CNR redatta dalla Questura e riportante la medesima data che il Rosso risultava [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Polo n. 229, ma di fatto domiciliato sempre in Brescia alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16. A fronte di ciò si evidenzia che la Procura, correttamente, ha inteso procedere nelle forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. Veniva, quindi, a tal fine delegata la Questura di Brescia che, a sua volta, sub delegava la [OSCURATO:PERSONA] di Fran- cavilla in Sinni (PZ), che redigeva verbale di vane ricerche. Stante il verbale di vane ricerche del 2/1/2019 (atto che, come gli altri richia- mati, viene allegato al ricorso) la Procura emetteva, in data 27/1/2020, decreto di irreperibilità e provvedeva a notificare ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. al difensore d'ufficio dell' indagato irreperibile. Gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] di Francavilla in Sinni, tuttavia, si erano limitati a indicare l'ultima residenza del Rosso in Francavilla in Sinni alla [OSCURATO:PERSONA] n. 22 ove era stato dichiarato irreperibile in data 31/12/2019. Dichiara- vano, inoltre, di non aver rintracciato il Rosso presso l'abitazione né in altro luogo e di aver appreso che lo stesso si trovasse in Danimarca, a Copenaghen.Alla luce di ciò il ricorrente insiste nel denunciare la nullità del decreto di irre- peribilità e di tutti gli atti conseguenti (avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non- ché sentenze impugnate) in quanto l'irreperibilità del Rosso non è stata preceduta da alcuna effettiva ricerca: luogo di nascita, DAP, residenza o domicilio indicati negli atti della PG. Se fosse stato cercato nel Comune di nascita, Brescia, si sa- rebbe potuto verificare che il Rosso, in data 21/1/2020, risultava ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Ed invero emerge dagli atti che, invitato in data 12/6/2019 dalla PG ope- rante ad eleggere domicilio, l'odierno ricorrente non dichiarò né elesse domicilio e si rifiutò di sottoscrivere il relativo verbale. Le notifiche a quel punto, secondo il dettato di cui all'arti. 161 co. 4, cod. proc. pen. andavano effettuate mediante consegna dell'atto al difensore. Peraltro, quand'anche vi fosse stata una dichiarazione di domicilio in un ver- bale non sottoscritto che va ribadito non è avvenuto- la giurisprudenza di legit- timità ha più volte affermato il principio che l'elezione di domicilio contenuta nel verbale di polizia giudiziaria che il dichiarante rifiuti di sottoscrivere - mancando il dato della formale e concreta riferibilità della dichiarazione al soggetto dichiarante - deve essere considerata "tamquam non esset", in quanto il rifiuto della sotto- scrizione implica il rifiuto di eleggere il domicilio, con la conseguenza che legitti- mamente gli atti devono essere notificati, ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen., presso il difensore (Sez. 5, n. 28618 del 28/5/2008, Glawe, Rv. 240430). E' vero che, come documenta il ricorrente, piuttosto che procedere diretta- mente alle notifiche ai sensi dell'articolo 161 co, 4 cod. proc pen sono state attivate le ricerche finalizzate poi alla declaratoria di irreperibilità l'imputato avvenuta con decreto della PM del 27/1/2020. Ogni questione afferente alla corretta emanazione di tale decreto, tuttavia, come correttamente hanno rilevato entrambi i giudici di merito, appare priva di rilevanza alcuna. Ciò in quanto le notifiche ai sensi dell'articolo 159 cod. proc. pen. sono state comunque effettuate mediante consegna al difensore. Indipendentemente dall'indicazione della norma di riferimento, in altri termini, la conoscenza dell'atto è stata veicolata allo stesso soggetto cui sarebbe stata dovuta se si fosse correttamente attivata sin dall'inizio la procedura di notifica di cui all'art. 161, co. 4, cod. proc. pen. Peraltro, come pure hanno correttamente evidenziato i giudici del merito l'atto ha raggiunto il suo scopo in quanto l'imputato, nel frattempo detenuto per altra causa, risulta rinunciante a comparire all'udienza del 3 giugno 2021, assistito da difensore di fiducia. E tale posizione ha mantenuto anche nel corso del giudizio di appello. Non risulta, pertanto, alcun vulnus al diritto di difesa risultando, viceversa, provato che la notificazione su cui si controverte non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. C057 hECI ROM I
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