CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37116/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trapani, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Daniele era stato condannato per un tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla loro esposizione alla pubblica fede, con le generiche equivalenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, ad una pena in continuazione sospesa (in Trapani il 17 agosto 2021). La Corte territoriale, in ragione del devolutum segnato dai motivi del gravame (con i quali si era contestato il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali in termini di sola equivalenza e invocato l'aumento minimo per la continuazione), dato atto della confessione dell'imputato quanto ai fatti addebitatigli, ha ritenuto la pena congrua rispetto ad essi, Osservando che la condotta era aggravata da elementi che difficilmente si prestano a soccombere nel giudizio di bilanciamento, trattandosi di aggravanti ad effetto speciale. Ha, poi, ritenuto l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini di un diverso giudizio di comparazione, ritenendo altresì congruo l'operato aumento per la continuazione, avuto riguardo al reato più grave, circostanziato come in rubrica. Infine, ha ritenuto l'esistenza della condizione di procedibilità, richiamando il verbale di ricezione della denuncia in data 17/9/2021, siccome a contenuto querelatorio. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando cinque motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge per non avere la Corte territoriale proceduto alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado, nella parte in cui si indica quale difensore di fiducia dell'imputato un professionista diverso, avendo quel giudice omesso di provvedere su una richiesta che non avrebbe comportato alcuna modifica sostanziale dell'atto. Con il secondo, ha dedotto la violazione della legge penale processuale, in riferimento alla mancata trasmissione delle conclusioni del PG, prevista per il rito cartolare ai sensi dell'art. 23 bis d. I. n. 137/2020. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge quanto alla esistenza della condizione di procedibilità, contestando la presenza in atti di valida querela. Con il quarto, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'operato giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali del reato, avuto riguardo ai diversi profili positivi emersi (occasionalità della condotta, incensuratezza, condizioni economiche disagiate) e al ridotto disvalore penale della condotta, considerato che il proprietario del ciclomotore non era stato in concreto privato del mezzo. Con il quinto, infine, ha dedotto analoghi vizi quanto all'operato aumento per la continuazione, rilevando la contestualità delle condotte unificate quoad poenam e assumendo che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata assunta in spregio ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Quanto al primo motivo, la parte non ha specificato quale sia il concreto interesse che lo sostiene. Sebbene la Corte d'appello non abbia provveduto alla correzione richiesta, provvedendo, viceversa, a intestare correttamente la sentenza in questa sede impugnata, quanto alla indicazione del difensore di fiducia dell'imputato, il ricorrente non ha allegato che, dalla mancata correzione della intestazione della sentenza appellata (nella quale è indicato un difensore di fiducia diverso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani) sia derivato un vulnus al diritto di difesa (evidenziando, a mero titolo esemplificativo, che il patrocinio non era fiduciario e che vi era stata ammissione a quello a spese dello Stato), interesse che deve sorreggere, non già la richiesta di correzione che si assume disattesa, bensì il motivo di ricorso con il quale si è chiesto l'annullamento della sentenza. Sul punto, va ricordato che l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093-01, in cui si è precisato che, intanto può ritenersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole; sez. 6, n. 47498 del 22/9/2015, H, Rv. 265242-01). Trattasi di principio generale in materia di impugnazioni che vale anche quando oggetto di essa sia un provvedimento di correzione o, come nella specie e a maggior ragione, quando esso difetti, sempre che non vi sia un pregiudizio per il ricorrente (sez. 1, n. 10419 del 18/2/2010, Marceca, Rv. 2246510-01, in un caso di rettificazione della pena detentiva da "reclusione" ad "arresto", nel quale la Corte ha affermato l'irrilevanza della circostanza che la correzione fosse stata disposta da un giudice sprovvisto di competenza; sez. 5, n. 22610 del 28/1/2010, Marano, Rv. 247470-01; sez. 2, n. 4257 del 10/1/2015, Cocco, Rv. 262370-01).3. Il secondo motivo è infondato. Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il deposito tardivo, da parte del Procuratore Generale, delle conclusioni scritte per l'udienza, avvenuto dopo il deposito, da parte della difesa, delle proprie conclusioni, in quanto incidente sull'effettiva partecipazione dell'imputato al processo e sull'esercizio delle facoltà difensive, non potendosi ipotizzare un onere aggiuntivo di replica per la difesa, in violazione delle scansioni temporali previste dall'art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (sez.2, n. 14854 del 25/1/2023, Diop, Rv. 284297-01; sez. 4, n. 43706 del 12/9/2023, Dario, Rv. 285227-01). Tuttavia, nella specie, occorre considerare che la parte ha depositato le proprie conclusioni (rilevando la mancata allegazione di quelle del PG), ma arche che, in quelle che il deducente assume'non allegate all'avvisd del deposito (effettuato in data 16/2/2023, quasi un mese prima dell'udienza), il PG si era limitato a chiedere la conferma dell'impugnata sentenza (vedi conclusioni 10/2/2023, in atti). Tanto va precisato, in quanto, come già recentemente e più volte affermato, in maniera in questa sede condivisa, nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23 bis dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645-01, in fattispecie analoga a quella all'esame, in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente; sez. 7, n. 32812 del 16/3/2023, Andreoni, Rv. 285331-01; sez. 2, n. 33455 del 20/472023, Morte//aro, Rv. 285186-01). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'assunto difensivo (secondo cui nella specie difetterebbe la condizione di procedibilità, trattandosi di reato procedibile a querela) è smentito dal tenore della denuncia in atti in data 21/8/2021, nella quale è espressamente contenuta la richiesta di punizione in termini di legge del soggetto responsabile dei fatti denunciati. A nulla rileva la denominazione dell'atto ad opera della PG. atteso che, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali (sez. 3, n. 24365 del 14/3/2023, G., Rv. 284670-01, in cui, in motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente dalla parte, assume rilievo decisivo l'espressa qualificazione della denuncia come "querela"; sez. 5, n. 15166 del 15/2/2016, Martinez, Rv. 266772-01; n. 50949 del 30/9/2019, Faedda, Rv. 277843-01). 5. Anche il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. È principio consolidato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Conta/do, Rv. 245931-01; sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Nella specie, la giustificazione del condotto bilanciamento è rinvenibile nella sentenza impugnata, laddove, in'ricorso, la difesa si è 'limitata alla contestazione di tale valutazionè, opponendo elementi positivi del tutto generici che, in ogni caso, sono refluiti nel giudizio complessivo circa il disvalore del fatto, la pena essendo comunque del tutto contenuta. Lo stesso dicasi per l'aumento a titolo di continuazione, rispetto al quale, in realtà, l'inammissibilità del ricorso va affermata anche in relazione alla totale genericità della doglianza. 6. Al rigetto segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 24 settembre 2024