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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38925/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052MEE3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche; Considerato che il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), correttamente applicato dai giudici del merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dei medesimi, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto pluriaggravato in concorso, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 052MEE3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche; Considerato che il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la violazione di legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095), correttamente applicato dai giudici del merito; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse dei medesimi, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di furto pluriaggravato in concorso, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 7-9 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 38925/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris