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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40218/2022

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 31-4442/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato (così come il giudice di primo grado) in termini di estorsione i fatti minacciosi di cui al capo A, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la divisata affidabilità della persona offesa e l'attendibilità del narrato, storicamente riscontrato.

1.2. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa è risultata 31-4442/2022 assolutamente veridica.

Proponendosi la critica svolta con l'impugnazione di legittimità solo di muovere una non consentita sollecitazione ad apprezzare questioni di merito.

Sul punto, sia la Corte territoriale che il tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).

Ragioni di inammissibilità che involgono anche la postulata più mite qualificazione del fatto di cui al capo A (art. 393, cod. pen.), avendo l'imputato avanzato la richiesta non iure attraverso la minaccia contra ius, non potendo di certo ricondursi all'esercizio di un inesistente diritto la richiesta di restituzione delle somme perse al gioco d'azzardo (Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995; secondo precedenti conformi che risalgono alla sentenza n. 5126 del 1984, confermati da successivi arresti cristallizzati dalla sentenza Filardo resa a Sez.

U. nel 2020).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 31-4442/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato (così come il giudice di primo grado) in termini di estorsione i fatti minacciosi di cui al capo A, valorizzando aspetti inequivoci della condotta, esplicitamente evidenziati in motivazione, ove è stata attentamente argomentata anche la divisata affidabilità della persona offesa e l'attendibilità del narrato, storicamente riscontrato. 1.2. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianze svolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che nella complessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizione del nucleo centrale del narrato, la persona offesa è risultata 31-4442/2022 assolutamente veridica. Proponendosi la critica svolta con l'impugnazione di legittimità solo di muovere una non consentita sollecitazione ad apprezzare questioni di merito. Sul punto, sia la Corte territoriale che il tribunale hanno correttamente dato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione di attendibilità di quanto dichiarato dall'offeso nel processo (così, in tema di valutazione di attendibilità del narrato proveniente dall'offeso, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Ragioni di inammissibilità che involgono anche la postulata più mite qualificazione del fatto di cui al capo A (art. 393, cod. pen.), avendo l'imputato avanzato la richiesta non iure attraverso la minaccia contra ius, non potendo di certo ricondursi all'esercizio di un inesistente diritto la richiesta di restituzione delle somme perse al gioco d'azzardo (Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, Rv. 254995; secondo precedenti conformi che risalgono alla sentenza n. 5126 del 1984, confermati da successivi arresti cristallizzati dalla sentenza Filardo resa a Sez. U. nel 2020). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2
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