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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30048/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 17 settembre 2018 al 10 ottobre 2019 (custodia cautelare in carcere) e fino al 27 maggio 2020 ( nella forma degli arresti domiciliari) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 dal quale era stato assolto dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 27 maggio 2020, divenuta irrevocabile.

2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla custodia cautelare e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.314 cod.proc.pen.

Il giudice della riparazione valorizzava, ai fini della esclusione dell'indennizzo, gli elementi indicativi di un agire gravemente imprudente del Nicosia, che era stato arrestato all'interno di un appartamento utilizzato per il deposito ed il confezionamento di sostanza stupefacente insieme ad altri soggetti che si trovavano riuniti in prossimità di un tavolo ove era poggiata la sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Nicosia per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al mantenimento della detenzione.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto".

3. Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione.Orbene, in ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo.

In particolare l'impugnata ordinanza ha evidenziato come il Nicosia non solo era stato sorpreso all'interno dell'appartamento ove era custodita e confezionata la droga, ma che già--già in precedenza era stato trovato dalle forze dell'ordine nel medesimo appartamento, già in uso a tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati per detenzione di cocaina, cercando, in quell'occasione, di sfuggire agli inquirenti e per di più dichiarando di spacciare" fumo" nel quartiere dello Sperone.

3.1. Orbene, è certamente da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue" - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - le quali, quando sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez.4, 14 gennaio 2014 n.1235, Rv.256610; Sez.3, 24 settembre 2014 n.39199, Rv.260397; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01 ).

Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2023, la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'istanza di riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 17 settembre 2018 al 10 ottobre 2019 (custodia cautelare in carcere) e fino al 27 maggio 2020 ( nella forma degli arresti domiciliari) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990 dal quale era stato assolto dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del 27 maggio 2020, divenuta irrevocabile. 2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla custodia cautelare e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.314 cod.proc.pen. Il giudice della riparazione valorizzava, ai fini della esclusione dell'indennizzo, gli elementi indicativi di un agire gravemente imprudente del Nicosia, che era stato arrestato all'interno di un appartamento utilizzato per il deposito ed il confezionamento di sostanza stupefacente insieme ad altri soggetti che si trovavano riuniti in prossimità di un tavolo ove era poggiata la sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento. 3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Nicosia per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al mantenimento della detenzione. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". 3. Tanto premesso si rileva che i motivi di ricorso fanno leva esclusivamente sul percorso motivazionale della sentenza assolutoria, secondo parametri ben diversi da quelli che - come sopra ricordato - fondano il giudizio di riparazione.Orbene, in ossequio alla regola di giudizio illustrata, gli elementi indizianti che hanno portato all'adozione ed al mantenimento delle misure non sono stati ritenuti sufficienti per una pronuncia di condanna, ma la Corte territoriale li ha ben valorizzati ai fini del diniego del richiesto indennizzo. In particolare l'impugnata ordinanza ha evidenziato come il Nicosia non solo era stato sorpreso all'interno dell'appartamento ove era custodita e confezionata la droga, ma che già--già in precedenza era stato trovato dalle forze dell'ordine nel medesimo appartamento, già in uso a tale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], arrestati per detenzione di cocaina, cercando, in quell'occasione, di sfuggire agli inquirenti e per di più dichiarando di spacciare" fumo" nel quartiere dello Sperone. 3.1. Orbene, è certamente da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria. Alla stregua di tale impostazione va ribadita l'incidenza causale delle "frequentazioni ambigue" - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - le quali, quando sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez.4, 14 gennaio 2014 n.1235, Rv.256610; Sez.3, 24 settembre 2014 n.39199, Rv.260397; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01 ). Tanto vale a configurare in capo al ricorrente la sussistenza della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali richiamati. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consi