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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti;-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha ridotto la pena inflittagli per il reato di lesioni personali in un anno e due mesi di reclusione; Considerato che il ricorrente propone due motivi di doglianza, denunziando violazione di legge e correlato vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla eccessività della pena; Rilevato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Considerato che quanto sopra esposto è ancor più evidente nel caso in esame, giacchè l'imputato con l'atto di appello non aveva contestato l'affermazione di responsabilità, articolando unicamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato rideterminato dalla Corte territoriale recependo l'accordo raggiunto sul punto dalla pubblica accusa con l'imputato, il quale non può di conseguenza dolersene in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglier nsore I-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA(dato avviso alle parti;-i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, che, in accoglimento della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha ridotto la pena inflittagli per il reato di lesioni personali in un anno e due mesi di reclusione; Considerato che il ricorrente propone due motivi di doglianza, denunziando violazione di legge e correlato vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla eccessività della pena; Rilevato che il ricorso è inammissibile, posto che, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); Considerato che quanto sopra esposto è ancor più evidente nel caso in esame, giacchè l'imputato con l'atto di appello non aveva contestato l'affermazione di responsabilità, articolando unicamente censure in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato rideterminato dalla Corte territoriale recependo l'accordo raggiunto sul punto dalla pubblica accusa con l'imputato, il quale non può di conseguenza dolersene in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consiglier nsore I-
Sentenza Cassazione n. 12276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris