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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 36148/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difen‘sore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FROSINONE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 43273, pronunciata il 07/07/2023 dalla Terza sezione di questa Corte Suprema.

1.2. Lamenta, con un unico motivo, che la Corte di cassazione - a cui l'imputato aveva dedotto la violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari di Lecce disposto la confisca della somma di denaro pari ad euro 446.350,56 - sia incorsa, rispetto a tale confisca, in un errore di fatto, in quanto frutto di un evidente errore di percezione nella lettura degli atti del giudizio.

Sostiene che il travisamento della circostanza di fatto, relativa al profitto del reato contestato, ha condotto all'emissione di una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'anzidetto errore di fatto.

Il ricorrente richiama, sul punto, la sentenza n. 26654/2008 delle Sezioni Unite.

2. Il ricorso è inammissibile.

Invero, in base al consolidato orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto (Sez. 6, Ord. n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro, Rv. 266745).

Si è altresì precisato che tale principio è applicabile anche in caso di decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, Falzetta, Rv. 256647).

Nel caso in esame, peraltro, si invoca la restituzione di una somma di danaro, richiamando un orientamento giurisprudenziale minoritario (Sez.

U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239926), espressamente disatteso nella pronunzia impugnata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difen‘sore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FROSINONE in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e chiede l'annullamento con le conseguenti statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 43273, pronunciata il 07/07/2023 dalla Terza sezione di questa Corte Suprema. 1.2. Lamenta, con un unico motivo, che la Corte di cassazione - a cui l'imputato aveva dedotto la violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari di Lecce disposto la confisca della somma di denaro pari ad euro 446.350,56 - sia incorsa, rispetto a tale confisca, in un errore di fatto, in quanto frutto di un evidente errore di percezione nella lettura degli atti del giudizio. Sostiene che il travisamento della circostanza di fatto, relativa al profitto del reato contestato, ha condotto all'emissione di una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'anzidetto errore di fatto. Il ricorrente richiama, sul punto, la sentenza n. 26654/2008 delle Sezioni Unite. 2. Il ricorso è inammissibile. Invero, in base al consolidato orientamento della Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto (Sez. 6, Ord. n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro, Rv. 266745). Si è altresì precisato che tale principio è applicabile anche in caso di decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna (Sez. 2, n. 26755 del 01/03/2013, Falzetta, Rv. 256647). Nel caso in esame, peraltro, si invoca la restituzione di una somma di danaro, richiamando un orientamento giurisprudenziale minoritario (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 239926), espressamente disatteso nella pronunzia impugnata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 36148/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris