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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06251/2026

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 30/10/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 30 otto bre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 aprile 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 517 cod. pen. (capo 2) e di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 3).

2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la manifesta illogicità della motivazione perché le salviette che aveva messo in commercio possedevano le proprietà igienizzanti, da non confondere con quelle sanificanti e disinfettanti,grazie alla clorexidina digluconato (primo e terzo motivo); perché non era stato esplorato l’elemento psicologico considerato che il prodotto era in vendita presso una ferramenta, per giunta, era stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un contratto estimatorio in conto vendita con cui si era certificata non solo la provenienza dei beni ma anche la manleva da responsabilità per inesatte dichiarazioni (secondo motivo); per il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’illogicità della motivazione e la violazione di legge perché era un errore considerare l’emblema della [OSCURATO:PERSONA] come simbolo distintivo di presidi medico-chirurgici, infatti, nella nota del 20 febbraio 2019 il Ministero della Sanità aveva chiarito che i prodotti distintivi dovevano riportare la scritta “prodotto biocida , autorizzazione del Ministero della Salute o autorizzazione UE ai sensi del Reg.

UE n. 528/2012 oppure indicazione del presidio medico chirurgico, con il numero di registrazione del Ministero della Salute ai sensi del d.P.R. n. 392 del 1998 (primo motivo) l’illogicità e la carenza di motivazione nella determinazione della pena da irrogare perché non erano state applicate le circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza, la disparità di trattamento con il coimputato pregiudicato e la già riconosciuta sospensione condizionale della pena (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1.I primi tre motivi articolati da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati perché fattuali e rivalutativi.

I Giudici di merito hanno accertato che ha venduto prodotti gel recanti etichette e segni che traevano in inganno gli acquirenti sulle qualità di presidio medico chirurgico durante la pandemia da Covid-19, il che integra il contestato reato di cui all’art.517 cod. pen.

Correttamente la Corte territoriale ha risposto alle censure di appello, osservando che l’imputato, nonostante avesse le competenze per verificare la qualità dei prodotti commercializzati, aveva omesso ogni controllo in ordine alla corrispondenza delle etichette alle prescrizioni ministeriali e che irrilevante era l’argomento difensivo della regolare contabilizzazione degli acquisti e delle vendite, siccome circostanza attinente alla disciplina tributaria e non a quella della correttezza nei commerci.Il ricorrente si è limitato in questa sede a riprodurre le medesime doglianze, già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito, e quindi a denunciare la mancanza di un’analisi chimica del prodotto commercializzato nonché a invocare la sua buona fede avendo assunto i fornitori la responsabilità delle qualità del prodotto consegnato.

Si tratta di argomenti di stile che non valgono a disarticolare la valutazione delle prove della sentenza di primo grado, motivatamente confermata dalla sentenza di secondo grado.

Il ricorrente, infatti, non ha indicato elementi di prova trascurati dai Giudici, decisivi ai fini del ribaltamento della sentenza di condanna.

Il quarto motivo relativo al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è parimenti inconsistente perché non si confronta con la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha ritenuto la condotta grave per il vantaggio tratto dalla contingenza pandemica e il dolo intenso, siccomel’imputato non aveva esitato a commercializzare prodotti disinfettanti speculando sulla paura della gente,così ponendo a rischio la salute privata e pubblica per tornaconto personale.

Va ribadito che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

La motivazione di diniego della causa di proscioglimento da parte della Corte di appello è dunque ineccepibile. 1.2.Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla capacità decettiva del simbolo della croce rossa, è manifestamente infondato.

Già la Corte territoriale ha precisato che non si verte nell’alienazione dell’aliud pro alio di cui all’art. 515 cod. pen. bensì nella frode commerciale sulla qualità del prodotto di cui all’art. 517 cod. pen.

Infatti, i pittogrammi riportati sui beni in sequestro corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente per i presidi medico chirurgici e per questo possono essere impressi sui prodotti esclusivamente in base ad utilizzazione ministeriale nella specie carente.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

E’ irrilevante il confronto con la pena irrogata ad altro imputato siccomein tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte(Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 03 e Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317 – 01).

Per il resto, la Corte di appello ha ben motivato sul fatto che l’incensuratezza non è condizione di attribuzione delle circostanze attenuanti generiche e che la condotta è stata grave e il dolo particolarmente intenso.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenzain data 30/10/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 30 otto bre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 aprile 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all’art. 517 cod. pen. (capo 2) e di cui agli art. 56 e 517 cod. pen. (capo 3). 2. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la manifesta illogicità della motivazione perché le salviette che aveva messo in commercio possedevano le proprietà igienizzanti, da non confondere con quelle sanificanti e disinfettanti,grazie alla clorexidina digluconato (primo e terzo motivo); perché non era stato esplorato l’elemento psicologico considerato che il prodotto era in vendita presso una ferramenta, per giunta, era stato acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un contratto estimatorio in conto vendita con cui si era certificata non solo la provenienza dei beni ma anche la manleva da responsabilità per inesatte dichiarazioni (secondo motivo); per il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (quarto motivo). [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’illogicità della motivazione e la violazione di legge perché era un errore considerare l’emblema della [OSCURATO:PERSONA] come simbolo distintivo di presidi medico-chirurgici, infatti, nella nota del 20 febbraio 2019 il Ministero della Sanità aveva chiarito che i prodotti distintivi dovevano riportare la scritta “prodotto biocida , autorizzazione del Ministero della Salute o autorizzazione UE ai sensi del Reg. UE n. 528/2012 oppure indicazione del presidio medico chirurgico, con il numero di registrazione del Ministero della Salute ai sensi del d.P.R. n. 392 del 1998 (primo motivo) l’illogicità e la carenza di motivazione nella determinazione della pena da irrogare perché non erano state applicate le circostanze attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza, la disparità di trattamento con il coimputato pregiudicato e la già riconosciuta sospensione condizionale della pena (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1.I primi tre motivi articolati da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati perché fattuali e rivalutativi. I Giudici di merito hanno accertato che ha venduto prodotti gel recanti etichette e segni che traevano in inganno gli acquirenti sulle qualità di presidio medico chirurgico durante la pandemia da Covid-19, il che integra il contestato reato di cui all’art.517 cod. pen. Correttamente la Corte territoriale ha risposto alle censure di appello, osservando che l’imputato, nonostante avesse le competenze per verificare la qualità dei prodotti commercializzati, aveva omesso ogni controllo in ordine alla corrispondenza delle etichette alle prescrizioni ministeriali e che irrilevante era l’argomento difensivo della regolare contabilizzazione degli acquisti e delle vendite, siccome circostanza attinente alla disciplina tributaria e non a quella della correttezza nei commerci.Il ricorrente si è limitato in questa sede a riprodurre le medesime doglianze, già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito, e quindi a denunciare la mancanza di un’analisi chimica del prodotto commercializzato nonché a invocare la sua buona fede avendo assunto i fornitori la responsabilità delle qualità del prodotto consegnato. Si tratta di argomenti di stile che non valgono a disarticolare la valutazione delle prove della sentenza di primo grado, motivatamente confermata dalla sentenza di secondo grado. Il ricorrente, infatti, non ha indicato elementi di prova trascurati dai Giudici, decisivi ai fini del ribaltamento della sentenza di condanna. Il quarto motivo relativo al diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è parimenti inconsistente perché non si confronta con la sentenza impugnata laddove la Corte territoriale ha ritenuto la condotta grave per il vantaggio tratto dalla contingenza pandemica e il dolo intenso, siccomel’imputato non aveva esitato a commercializzare prodotti disinfettanti speculando sulla paura della gente,così ponendo a rischio la salute privata e pubblica per tornaconto personale. Va ribadito che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). La motivazione di diniego della causa di proscioglimento da parte della Corte di appello è dunque ineccepibile. 1.2.Il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla capacità decettiva del simbolo della croce rossa, è manifestamente infondato. Già la Corte territoriale ha precisato che non si verte nell’alienazione dell’aliud pro alio di cui all’art. 515 cod. pen. bensì nella frode commerciale sulla qualità del prodotto di cui all’art. 517 cod. pen. Infatti, i pittogrammi riportati sui beni in sequestro corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente per i presidi medico chirurgici e per questo possono essere impressi sui prodotti esclusivamente in base ad utilizzazione ministeriale nella specie carente.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ irrilevante il confronto con la pena irrogata ad altro imputato siccomein tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, nell'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte(Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 03 e Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, Bonacina, Rv. 269317 – 01). Per il resto, la Corte di appello ha ben motivato sul fatto che l’incensuratezza non è condizione di attribuzione delle circostanze attenuanti generiche e che la condotta è stata grave e il dolo particolarmente intenso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inamm
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