Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2024
ECLI:EU:T:2024:662
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0589_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 2 ottobre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑589/22) (
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)
«Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi metallici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Avvio del procedimento di indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA] su richiesta di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Termine per la riattribuzione – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Principio di sussidiarietà – Diritti della difesa – Proporzionalità – Principio di buona amministrazione – Domanda riconvenzionale di rivalutazione dell’importo dell’ammenda a seguito di una procedura di transazione»
1.
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Avvio di un procedimento contro un’intesa da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Privazione dell’autorità nazionale garante della concorrenza della sua competenza ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione – Sviamento di potere – Assenza – Violazione del principio di sussidiarietà – Assenza
(Art. 5, § 3 TUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 1 e 34 e art. 11, § 6)
(v. punti 21‑23, 35‑40, 46, 47, 59, 60)
2.
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – Diritto delle imprese al trattamento dei casi che le riguardano da parte di una data autorità per la concorrenza – Assenza
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 18 e art. 13, § 1; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/03, punti 4 e 31)
(v. punti 24, 53)
3.
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – Riattribuzione di un caso tra autorità garanti della concorrenza dopo il termine iniziale di due mesi previsto dalla citata comunicazione – Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento – Assenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 11, § 6; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 101/03, punti 14, 18 e 19)
(v. punti 71‑74, 85‑89, 103, 104)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della [OSCURATO:PERSONA] – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze – Annullamento della decisione che accerta un’infrazione alle regole di concorrenza – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 91‑102)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Domanda riconvenzionale intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Inclusione
(Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)
(v. punti 110‑112, 133)
6.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Procedimento di transazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Revoca del beneficio concesso alle imprese – Riconoscimento, ad opera delle parti del procedimento di transazione, della competenza della [OSCURATO:PERSONA] a trattare il caso – Assenza
(Art. 101 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2008/C 167/01, punto 16)
(v. punti 118, 137‑139, 145, 146)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Procedimento di transazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Revoca del beneficio concesso alle imprese – Presupposti – Fatti e circostanze sconosciuti alla [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione apparsi nel corso del procedimento
(Art. 101 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2008/C 167/01, punto 20)
(v. punti 121, 122)
8.
Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Domanda di produzione di documenti – Necessità di giustificare una siffatta misura – Domanda volta a produrre determinati elementi di prova provenienti dall’altra parte principale – Giustificazione generica – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 92, § 3)
(v. punti 125‑135)
9.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Procedimento di transazione – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Ricorso di annullamento diretto contro la decisione che infligge l’ammenda – Ricorso proposto dall’impresa incriminata a causa di asserite irregolarità procedurali – Domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] intesa all’aumento dell’importo dell’ammenda – Assenza di impatto del ricorso di annullamento sui vantaggi procedurali tratti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito del procedimento di transazione
(Art. 101 TFUE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2008/C 167/01, punto 20)
(v. punti 148‑150)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta.
3)
[OSCURATO:PERSONA], Inc., [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] GmbH si faranno carico delle proprie spese e del 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] si farà carico del 10% delle proprie spese.
5)
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dal Consiglio dell’Unione europea restano a loro carico.
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GU C 424 del 7.11.2022
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