Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36681/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. 176, nonché dell'art. 7, d.

I. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla

I. 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione (art. Cass.

S.U. n. 1521/2015).

La società Finedil ha presentato istanza del 7 dicembre 2018 con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 19 dicembre 2018, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016 (v.

Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017).

Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione.

Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 1020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. citato.

La contribuente invoca il comma 14 dell'art. 6 del suddetto d.I., ai sensi del quale la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente RGN 25738/2011.

Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, d.l. cit.).

Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d.

P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 176, nonché dell'art. 7, d. I. 23 luglio 2021 n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione (art. Cass. S.U. n. 1521/2015). La società Finedil ha presentato istanza del 7 dicembre 2018 con richiesta di sospensione del giudizio ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, istanza che la Corte, con ordinanza del 19 dicembre 2018, ha accolto, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare il buon esito della definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 193 del 2016, convertito con modifiche dalla L. n. 225 del 2016 (v. Cass. n. 16023/2017, n. 14732/2017). Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2020, avendo la contribuente presentato richiesta di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in I. n. 136 del 2018, come si evince dalla copia della relativa istanza, depositata in atti unitamente alla relativa documentazione. Non vi è agli atti documentazione che provi il diniego della definizione, che avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente entro il 31 dicembre 1020 (art. 6, comma 12, d.l. cit.), ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, in applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. citato. La contribuente invoca il comma 14 dell'art. 6 del suddetto d.I., ai sensi del quale la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente RGN 25738/2011. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (art. 6, comma 13, d.l. cit.). Tenuto conto dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui all'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 d. P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e dichiara estinto il giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sez
Sentenza Cassazione n. 36681/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris