CassazionedecretoSezione UDecisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 30150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22970-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE*DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro REGIONE SICILIANA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - avverso la sentenza n. 506/2021 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA, depositata il 04/06/2021. Uudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 1557/2016 del [OSCURATO:PERSONA] ATTIVITA' PRODUTTIVE, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dT titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], otteneva un contributo pari ad euro 260.846,00, dimostrando di possedere i requisiti di cui all'art. 10 del bando pubblico per l'attivazione della linea di intervento 3.3.1.4. del P.P. FES. Con nota n.' 12253/2019, l'[OSCURATO:PERSONA] C.R.I.A.S. chiedeva all'impresa della ricorrente di comprovare l'avvenuta adozione del regime di contabilità ordinaria, come previsto a norma dell'art. 17, comma 4 del bando, nonché dell'art. 9 lett. D) del d.d.g. 1557/2016 al fine del perfezionamento della procedura de qua. Con nota n. 65399/2019, il [OSCURATO:PERSONA]' PRODUTTIVE, ritenendo non adeguata la risposta fatta pervenire dalla CELESTE in seguito alla predetta richiesta avanzata dall'ENTE C.R.I.A.S., im7iava il preavviso di revoca del contributo, disattesa l'istanza dalla destinataria di essere ascoltata alla presenza del proprio difensore e di essere rimessa in termini per la presentazione di ulteriori scritti difensivi. Ric. 2021 n. 22970 Az. SU - ud. 22-03-2022 -2- Con D.D.G. n. 912/2020, l'[OSCURATO:PERSONA] revocava il contributo di euro 260.846,00, ordinando la restituzione delle somme già erogate in acconto pari ad euro 132.059,36. Avverso tale provvedimento di revoca, [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione dinanzi al TAR Palermo che, con sentenza n.2551/2020, nella resistenza dell'[OSCURATO:PERSONA]' PRODUTTIVE, accoglieva l'eccezione sollevata dall'amministrazione e, per l'effetto, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario, affermando che la revoca del contributo era semplicemente frutto di verifica dell'assenza di un elemento ritenuto fondamentale dal bando e non comportava alcuna valutazione da parte della p.a., atteso che l'atto e la conseguente richiesta di ripetizione avanzata dall'ente resistente derivavano dalla riscontrata violazione dell'obbligo per l'impresa beneficiaria di dotarsi di un regime di contabilità ordinaria, come previsto dall'art. 17 comma 4 del bando e dal punto 9, lett. d) del decreto del direttore generale n. 1557/2016 di concessione provvisoria del contributo in oggetto. Sul gravame interposto dalla CELESTE, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, nella resistenza dell'Amministrazione, con sentenza n. 506/2021, respingeva l'appello e confermava il provvedimento di primo grado, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. In particolare, nel confermare la giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Giustizia amministrativa - richiamati i principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di procedure di erogazione di contributi concessi alla stregua di un bando pubblico - accertava che il caso di specie rientrava in una mera inadempienza del precettore che comportava la revoca dal beneficio erogato, come previsto dall'art. 18 del bando secondo cui "La mancata o incompleta tenuta delle Ric. 2021 n. 22970 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- scritture contabili e/o la mancata apposizione delle targhette identificative di cui al precedente art. 17 comporterà la revoca delle agevolazioni e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate". Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su due motivi. La REGIONE SICILIA ha curato il deposito di un "atto di costituzione" ai fini della partecipazione alla discussione orale. Attivato il procedimento camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 168/2016), la causa è stata riservata in decisione. In prossimità dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ex artt. 360 comma 1 n. 1 c.p.c. e 362 comma 1 c.p.c., la violazione dell'art. 133 n. 1 lett. a) c.p.a. per aver il giudice amministrativo negato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, valicando così i limiti esterni della giurisdizione. Ad avviso della ricorrente, a prescindere dalla qualificazione testuale di patto territoriale o di mera erogazione di un aiuto finanziario da attribuire alla procedura oggetto del finanziamento revocato, si tratterebbe di una controversia relativa alla revoca di sovvenzioni concesse nell'ambito di una procedura stabilita dall'art. 75 della legge Regione Sicilia n. 32/2000, così come sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 9/2009. Ric. 2021 n. 22970 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex artt. 360 comma 1, n. 1 e 362 comma 2 c.p.c., la violazione dell'art. 103 Cost per aver il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana negato la protezione giurisdizionale degli interessi legittimi dell'odierna ricorrente, palesemente violati dall'[OSCURATO:PERSONA]' PRODUTTIVE con il provvedimento di revoca. La ricorrente sostiene che la revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione non sarebbe frutto di inadempienze della beneficiaria, bensì di eccesso di potere e inadempienze da parte dell'ente revocante che avrebbe agito con apprezzamenti discrezionali, comportamenti arbitrari e in violazione di legge: l'Amministrazione - infatti - non si sarebbe limitata a verificare l'esistenza dei presupposti per ottenere il contributo erogato, ma avrebbe proceduto ad un giudizio sugli effetti dell'asserito inadempimento che non rientrerebbe nemmeno tra le causa di revoca di cui all'art. 18 del bando di riferimento. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi, vanno respinti. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (per questo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il Ric. 2021 n. 22970 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass. Sez. Un. 16457/2020). Ancora, in tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della I. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., spetta al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o integrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le condizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanziamento, mentre resta devoluta al giudice ordinario la controversia che attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario (Cass. Sez. Un. 21650/2021). Nel caso di specie, come accertato dal giudice del gravame, la revoca dell'agevolazione è stata disposta non già per vizio originario dell'atto amministrativo, ma per inadempimento della CELESTE degli obblighi derivanti a norma del punto 9 lett. d) del d.d.g. n. 1557/2016 di concessione provvisoria del contributo in oggetto, nonché a norma dell'art. 17 comma 4 del bando, secondo cui "Il soggetto beneficiario deve adottare, fin dalla data di attivazione dell'intervento, il regime di contabilità ordinaria. Le imprese che nel periodo di imposta in corso alla data di avvio delle attività oggetto dell'agevolazione si trovano in contabilità semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilità ordinaria". Ora, il giudice amministrativo, rilevata l'ipotesi di mera inadempienza che ai dell'art. 18 ( "la mancata o incompleta tenuta delle scritture e/o la mancata apposizione delle targhette identificative di cui al precedente art. 17 comporterà al revoca delle agevolazioni e il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate") comportava la revoca dell'agevolazione, ha confermato la Ric. 2021 n. 22970 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- giurisdizione del giudice ordinario, facendo buon governo dei principi di diritto sopra esposti. Va, in conclusione, rigettato il ricorso ed affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Nessuna pronuncia sulle spese di lite in mancanza di difese della Elemetigas rimasta intimata. In considerazione delle ragioni della decisione, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art