CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21746/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];67/RG. 39388 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, emessa con il rito abbreviato, con la quale è stato condannato per I reati di resistenza, danneggiamento aggravato e rifiuto di rilasciare le proprie generalità; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. OSSERVA I motivi dedotti sollecitano non solo una rilettura in fatto delle emergenze processuali, ma addirittura una ricostruzione alternativa priva di qualsiasi collegamento con le prove acquisite. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito in modo completo e coerente la vicenda storico-fattuale sulla base di argomenti esenti da vizi in questa sede rilevabili e con una completa e sintetica descrizione delle prove acquisite, già delineate nella sentenza di primo grado, escludendo qualsiasi arbitrarietà alla condotta degli operanti, intervenuti su segnalazione di una rissa, anche solo in termini putativi (pagg. 9-10) e non rilevando, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che l'aggressione non fosse dipesa dal ricorrente che, infatti, per le lesioni è stato assolto. Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che «Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato» (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023 (dep. 25/05/2023 ) Rv. 284727 - 02). Inoltre, il delitto di danneggiamento aggravato è stato ravvisato nelle sue componenti oggettive e soggettive annulla rilevando la censura difensiva dello stato di ubriachezza del ricorrente che, come è noto, non incide sull'elemento psicologico se non a fronte di precise condizioni non sussistenti nella specie. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.Mf io Afa ii4t