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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11851/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 08/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché non consentito avverso il provvedimento di archiviazione, fermo restando che nel caso di specie l'ipotesi di • reato alla base del provvedimento era quella di cui all'art. 328 cod. pen. in relazione ad esposto presentato dal ricorrente, nel quale si indicava l'omissione di provvedimenti dovuti da parte di vari soggetti, ipotesi riconducibile semmai al reato di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen. in ordine alla quale, anche ai fini delle facoltà ad essa spettanti in sede di archiviazione, è persona offesa solo la pubblica amministrazione e non anche il privato (Sez. 6, n. 47114 del 29/10/2019, Malerba, Rv. 277705); Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 08/04/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle partU udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché non consentito avverso il provvedimento di archiviazione, fermo restando che nel caso di specie l'ipotesi di • reato alla base del provvedimento era quella di cui all'art. 328 cod. pen. in relazione ad esposto presentato dal ricorrente, nel quale si indicava l'omissione di provvedimenti dovuti da parte di vari soggetti, ipotesi riconducibile semmai al reato di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen. in ordine alla quale, anche ai fini delle facoltà ad essa spettanti in sede di archiviazione, è persona offesa solo la pubblica amministrazione e non anche il privato (Sez. 6, n. 47114 del 29/10/2019, Malerba, Rv. 277705); Ritenuto che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11851/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris