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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24342/2026

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IANNO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto aggravato e di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Rilevato che con il primo e unico motivo si contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della penale responsabilità, denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito; - [OSCURATO:PERSONA] che il travisamento della prova deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente ed è ravvisabile ed efficace solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l' essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; - [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, nel denunziare il suddetto vizio, propone una diversa ricostruzione storica del fatto e contesta la rilevanza e attendibilità delle prove poste a fondamento della decisione; - Che è precluso a questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito trattandosi di un giudizio sul fatto che ove sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici (si vedano in particolare le pagg. 3-4-5 del provvedimento impugnato) sfugge al sindacato di legittimità; - Che i travisamenti denunciati non rivelano connotati di decisività e rilevanza a fronte sia della deposizione del teste Buonsanti, richiamata nella sentenza impugnata e con cui il ricorso non si confronta, sia della circostanza / non manifestamente illogica/ della partecipazione, non contestata, dell'odierno imputato in entrambe le occasioni in cui sono stati commessi i delitti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANNO' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto aggravato e di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Rilevato che con il primo e unico motivo si contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della penale responsabilità, denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito; - [OSCURATO:PERSONA] che il travisamento della prova deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente ed è ravvisabile ed efficace solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l' essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; - [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, nel denunziare il suddetto vizio, propone una diversa ricostruzione storica del fatto e contesta la rilevanza e attendibilità delle prove poste a fondamento della decisione; - Che è precluso a questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito trattandosi di un giudizio sul fatto che ove sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici (si vedano in particolare le pagg. 3-4-5 del provvedimento impugnato) sfugge al sindacato di legittimità; - Che i travisamenti denunciati non rivelano connotati di decisività e rilevanza a fronte sia della deposizione del teste Buonsanti, richiamata nella sentenza impugnata e con cui il ricorso non si confronta, sia della circostanza / non manifestamente illogica/ della partecipazione, non contestata, dell'odierno imputato in entrambe le occasioni in cui sono stati commessi i delitti; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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