Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21846/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art.95 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 per avere omesso di comunicare, entro la definizione del procedimento penale n.1307/2017 del Tribunale di Crotone, in relazione al quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la rilevante variazione reddituale, consistita nella percezione del reddito di cittadinanza, verificatasi a partire dal mese di aprile 2019, e lo aveva condannato alla pena dì mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa.

2. Il giudice distrettuale ribadiva la materialità delle condotte contestate atteso che era risultato dimostrato, all'esito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che il nucleo familiare del prevenuto, in relazione ad anno di imposta coevo a quello di ammissione al patrocinio, aveva maturato redditi ulteriori che si andavano a cumulare con il reddito dichiarato nell'autocertificazione presentata, ai fini dell'ammissione al patrocinio in data 30 settembre 2019, che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio.

Riconosciuta la sussistenza del fatto reato in ragione della omissione della comunicazione delle variazioni di reddito, pure prevista dall'art.79 comma 1 lett.

D) d.P.R, 115/2002, ravvisava l'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo generico, in ragione dell'utilità per il [OSCURATO:PERSONA] di non evidenziare circostanze che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio e non avendo il ricorrente allegato alcun elemento da cui inferire un errore scusabile.

Escludeva altresì che il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. 3.

Con un primo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] assume violazione di legge e nullità del giudizio di primo grado per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello, nullità rilevante ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza in quanto la notifica della citazione a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] non era stata eseguita né al domicilio dichiarato, né presso il difensore.

3.1. Con una seconda articolazione assume erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.79 lettera d) dPR 115/2002 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Assume che per la disposizione sopra evidenziata l'obbligo di comunicazione attiene esclusivamente alle variazioni di reddito rilevanti e cioè a quelle che abbiano determinato il mantenimento del beneficio dell'ammissione pur non ricorrendone i presupposti legali, per superamento della soglia di reddito richiesta per il beneficio.

Rileva sul punto che nella specie la dichiarazione ai fini dell'ammissione al beneficio comprendeva i redditi del richiedente maturati nel corso dell'anno dì imposta 2018, trattandosi dì istanza depositata nel corso dell'anno 2019 e che l'obbligo di comunicare l'eventuale variazione rilevante sarebbe maturata soltanto entro la scadenza dell'anno di imposta successivo (anno 2019).

Una tale comunicazione peraltro non sarebbe stata comunque dovuta in quanto nel periodo relativo all'anno di imposta 2019 il [OSCURATO:PERSONA] non aveva conseguito redditi ulteriori da sommare a quelli costituiti dall'indennità del reddito di cittadinanza, diversamente da quanto avvenuto nell'anno di imposta 2018 e quindi, la pur intervenuta sopravvenienza reddituale (maturata nel corso dell'anno 2019), non poteva considerarsi rilevante ai fini del mantenimento del beneficio.

Pertanto denuncia violazione di legge e il difetto di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente attribuito rilevanza ad un incremento reddituale che andava, invece, riferito ad anno di imposta successivo a quello in relazione al quale era stata depositata l'autocertificazione, e che mai avrebbe potuto sommarsi con i redditi ivi indicati, che si riferivano appunto ad un diverso periodo fiscale, mentre nel corso dell'anno 2019 si era semmai realizzato un decremento reddituale in quanto il reddito di cittadinanza aveva costituito l'unica fonte reddituale dell'istante, che era inferiore al reddito di euro 8.000 certificato come conseguito nel corso dell'anno 2018.

3.3. Con un terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto a fronte della diminuzione del reddito del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2019, lo stesso aveva legittimamente confidato sul fatto di non essere tenuto a comunicare le sopravvenute componentì di reddito in quanto le stesse, nel complesso non avevano comportato significative modifiche in eccesso rispetto all'anno di imposta precedente, ma semmai si era realizzata una diminuzione reddituale.

3.4. Con l'ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Domenico con il quale assume un difetto assoluto di vocatio in jus dell'imputato dinanzi al giudice di appello, rilevante ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen., così da determinare ipotesi di nullità del giudizio per omessa citazione dell'imputato.

2. Invero dalla scansione delle fasi processuali risultanti dagli atti del processo, cui il giudice di legittimità può avere accesso in ragione della violazione della legge processuale dedotta, emerge che il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 13 agosto 2024,prevedeva la citazione dell'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in [OSCURATO:PERSONA] per la udienza del 25 novembre 2024.

In data 1-7 ottobre 2024 la cancelleria provvedeva a trasmettere copia del decreto di citazione a giudizio ai Carabinieri di Catanzaro onde procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato.

Risulta che, con comunicazione in data 3 ottobre 2024 la [OSCURATO:PERSONA] "Calabria", Tenenza di Isola di [OSCURATO:PERSONA], subdelegava la notifica della citazione al [OSCURATO:PERSONA] alla stazione dei Carabinieri di Rapallo, in quanto il destinatario dell'atto, contattato telefonicamente riferiva di "essere domiciliato in Rapallo alla [OSCURATO:PERSONA] discesa n.2, per motivi lavorativi".

Agli atti del processo non risulta il successivo perfezionamento della notifica.

2.1. Alla udienza del 25 novembre la Corte di Appello di Catanzaro dava atto del mancato perfezionamento della notifica della citazione all'imputato e rinviava all'udienza del 2 dicembre 2024.

Dagli atti del processo risulta che veniva disposta la notifica all'imputato e al suo difensore del verbale di udienza e dell'avviso del rinvio alla nuova udienza.

L'avviso veniva notificato al difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dell'imputato, ma veniva del tutto omessa la notifica a quest'ultimo.

In sostanza risulta che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevuto né la citazione a giudizio per la udienza di comparizione in appello del 25 novembre 2024, né sia stato destinatario dell'avviso del differimento della suddetta udienza, mentre da nessun atto processuale risulta che il difensore di fiducia, che pure aveva lamentato un difetto di notifica nei suoi confronti per un ipotesi di omonimia con altro difensore, abbia ricevuto notifiche o avvisi quale domiciliataria del [OSCURATO:PERSONA], ovvero ai sensi dell'art.161 comma 4 cod. proc. pen. per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio del proprio assistito.

Trattandosi di nullità che investe la rituale instaurazione del giudizio, in quanto attiene alla vocatio in jus, si verte in ipotesi di nullità di ordine generale e a regime assoluto, consistita in una mancanza assoluta di citazione a giudizio ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. da cui consegue la nullità derivata degli atti compiuti nel corso del giudizio di appello (Sez.U., n.7697 del 24/11/2016, Amato, Rv.269028; Sez.2, n.42763 del 27/09/2018, Esposito, Rv.274475; Sez.3, n.9756 del 3/02/2022, Fontana, Rv.282923) rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e, conseguentemente anche nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art.609, comma 2 cod.proc.pen. 3.

In conclusione, in ragione dei sopra indicati profili di nullità della citazione in giudizio dell'imputato dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Domenico ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che lo aveva riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art.95 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 per avere omesso di comunicare, entro la definizione del procedimento penale n.1307/2017 del Tribunale di Crotone, in relazione al quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la rilevante variazione reddituale, consistita nella percezione del reddito di cittadinanza, verificatasi a partire dal mese di aprile 2019, e lo aveva condannato alla pena dì mesi otto di reclusione ed euro 600 di multa. 2. Il giudice distrettuale ribadiva la materialità delle condotte contestate atteso che era risultato dimostrato, all'esito di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che il nucleo familiare del prevenuto, in relazione ad anno di imposta coevo a quello di ammissione al patrocinio, aveva maturato redditi ulteriori che si andavano a cumulare con il reddito dichiarato nell'autocertificazione presentata, ai fini dell'ammissione al patrocinio in data 30 settembre 2019, che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio. Riconosciuta la sussistenza del fatto reato in ragione della omissione della comunicazione delle variazioni di reddito, pure prevista dall'art.79 comma 1 lett. D) d.P.R, 115/2002, ravvisava l'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo generico, in ragione dell'utilità per il [OSCURATO:PERSONA] di non evidenziare circostanze che gli avrebbero precluso il mantenimento del beneficio e non avendo il ricorrente allegato alcun elemento da cui inferire un errore scusabile. Escludeva altresì che il fatto potesse essere qualificato ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. 3. Con un primo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] assume violazione di legge e nullità del giudizio di primo grado per omessa citazione dell'imputato nel giudizio di appello, nullità rilevante ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza in quanto la notifica della citazione a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] non era stata eseguita né al domicilio dichiarato, né presso il difensore. 3.1. Con una seconda articolazione assume erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.79 lettera d) dPR 115/2002 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Assume che per la disposizione sopra evidenziata l'obbligo di comunicazione attiene esclusivamente alle variazioni di reddito rilevanti e cioè a quelle che abbiano determinato il mantenimento del beneficio dell'ammissione pur non ricorrendone i presupposti legali, per superamento della soglia di reddito richiesta per il beneficio. Rileva sul punto che nella specie la dichiarazione ai fini dell'ammissione al beneficio comprendeva i redditi del richiedente maturati nel corso dell'anno dì imposta 2018, trattandosi dì istanza depositata nel corso dell'anno 2019 e che l'obbligo di comunicare l'eventuale variazione rilevante sarebbe maturata soltanto entro la scadenza dell'anno di imposta successivo (anno 2019). Una tale comunicazione peraltro non sarebbe stata comunque dovuta in quanto nel periodo relativo all'anno di imposta 2019 il [OSCURATO:PERSONA] non aveva conseguito redditi ulteriori da sommare a quelli costituiti dall'indennità del reddito di cittadinanza, diversamente da quanto avvenuto nell'anno di imposta 2018 e quindi, la pur intervenuta sopravvenienza reddituale (maturata nel corso dell'anno 2019), non poteva considerarsi rilevante ai fini del mantenimento del beneficio. Pertanto denuncia violazione di legge e il difetto di motivazione per avere i giudici di merito erroneamente attribuito rilevanza ad un incremento reddituale che andava, invece, riferito ad anno di imposta successivo a quello in relazione al quale era stata depositata l'autocertificazione, e che mai avrebbe potuto sommarsi con i redditi ivi indicati, che si riferivano appunto ad un diverso periodo fiscale, mentre nel corso dell'anno 2019 si era semmai realizzato un decremento reddituale in quanto il reddito di cittadinanza aveva costituito l'unica fonte reddituale dell'istante, che era inferiore al reddito di euro 8.000 certificato come conseguito nel corso dell'anno 2018. 3.3. Con un terzo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto a fronte della diminuzione del reddito del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'anno 2019, lo stesso aveva legittimamente confidato sul fatto di non essere tenuto a comunicare le sopravvenute componentì di reddito in quanto le stesse, nel complesso non avevano comportato significative modifiche in eccesso rispetto all'anno di imposta precedente, ma semmai si era realizzata una diminuzione reddituale. 3.4. Con l'ultima articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso avanzato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Domenico con il quale assume un difetto assoluto di vocatio in jus dell'imputato dinanzi al giudice di appello, rilevante ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen., così da determinare ipotesi di nullità del giudizio per omessa citazione dell'imputato. 2. Invero dalla scansione delle fasi processuali risultanti dagli atti del processo, cui il giudice di legittimità può avere accesso in ragione della violazione della legge processuale dedotta, emerge che il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 13 agosto 2024,prevedeva la citazione dell'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in [OSCURATO:PERSONA] per la udienza del 25 novembre 2024. In data 1-7 ottobre 2024 la cancelleria provvedeva a trasmettere copia del decreto di citazione a giudizio ai Carabinieri di Catanzaro onde procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato. Risulta che, con comunicazione in data 3 ottobre 2024 la [OSCURATO:PERSONA] "Calabria", Tenenza di Isola di [OSCURATO:PERSONA], subdelegava la notifica della citazione al [OSCURATO:PERSONA] alla stazione dei Carabinieri di Rapallo, in quanto il destinatario dell'atto, contattato telefonicamente riferiva di "essere domiciliato in Rapallo alla [OSCURATO:PERSONA] discesa n.2, per motivi lavorativi". Agli atti del processo non risulta il successivo perfezionamento della notifica. 2.1. Alla udienza del 25 novembre la Corte di Appello di Catanzaro dava atto del mancato perfezionamento della notifica della citazione all'imputato e rinviava all'udienza del 2 dicembre 2024. Dagli atti del processo risulta che veniva disposta la notifica all'imputato e al suo difensore del verbale di udienza e dell'avviso del rinvio alla nuova udienza. L'avviso veniva notificato al difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], quale difensore dell'imputato, ma veniva del tutto omessa la notifica a quest'ultimo. In sostanza risulta che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia ricevuto né la citazione a giudizio per la udienza di comparizione in appello del 25 novembre 2024, né sia stato destinatario dell'avviso del differimento della suddetta udienza, mentre da nessun atto processuale risulta che il difensore di fiducia, che pure aveva lamentato un difetto di notifica nei suoi confronti per un ipotesi di omonimia con altro difensore, abbia ricevuto notifiche o avvisi quale domiciliataria del [OSCURATO:PERSONA], ovvero ai sensi dell'art.161 comma 4 cod. proc. pen. per insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio del proprio assistito. Trattandosi di nullità che investe la rituale instaurazione del giudizio, in quanto attiene alla vocatio in jus, si verte in ipotesi di nullità di ordine generale e a regime assoluto, consistita in una mancanza assoluta di citazione a giudizio ai sensi degli artt.178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. da cui consegue la nullità derivata degli atti compiuti nel corso del giudizio di appello (Sez.U., n.7697 del 24/11/2016, Amato, Rv.269028; Sez.2, n.42763 del 27/09/2018, Esposito, Rv.274475; Sez.3, n.9756 del 3/02/2022, Fontana, Rv.282923) rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento e, conseguentemente anche nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art.609, comma 2 cod.proc.pen. 3. In conclusione, in ragione dei sopra indicati profili di nullità della citazione in giudizio dell'imputato dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così de
Sentenza Cassazione n. 21846/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris