CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025
Cassazione n. 11159/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Palermo ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA]- gelo Andrea era condannato alla pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso il 26/4/2019. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mez- zo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) violazione di leg- ge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; II) nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, deve osservarsi, come già evidenziato dalla stessa Corte di appello, che il reato de quo non possa ritenersi estinto per prescrizione. Al termine massimo di prescrizione (pari ad anni cinque), andranno aggiunti i pe- riodi di sospensione puntualmente indicati dai giudici di merito; il motivo di do- glianza, del tutto genericamente formulato, non si confronta con le argomenta- zioni illustrate sul punto nella sentenza impugnata. Quanto alla seconda censura, il Collegio rileva come la motivazione resa dal- la Corte di appello risulti sorretta da conferente apparato argomentativo in ordi- ne alle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Il motivo proposto dal ricorrente è inammissibile ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., in quanto, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argo- menti illustrati nel provvedimento impugnato si limita, in modo del tutto generico e aspecifico, a lamentare una presunta carenza e/o illogicità della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). Come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01) la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, la quale si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli ele- menti di fatto che sorreggono ogni richiesta. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 19 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]