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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dando atto la C.d.a che le frasi offensive vennero pronunciate in presenza di una moltitudine di persone che circondavano il mezzo della Polizia penitenziaria sul quale l'imputato stava salendo; rilevato che il secondo motivo e terzo motivo, relativi all'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della gravità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten dre La PresiAente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dando atto la C.d.a che le frasi offensive vennero pronunciate in presenza di una moltitudine di persone che circondavano il mezzo della Polizia penitenziaria sul quale l'imputato stava salendo; rilevato che il secondo motivo e terzo motivo, relativi all'esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello - con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede - dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della gravità della stessa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere esten dre La PresiAente
Sentenza Cassazione n. 46511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris