Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12207/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso deciso de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Monza in data 12/07/2022 che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine a tre delitti di rapina aggravata.

Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancanza di cause d non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento.

Ai sensi del nuovo art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen.

"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen.

Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione per come affermato con orientamento consolidato da questa Corte di legittimità a mente del quale "ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen." (in termini, ex multis v.

Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).

E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo che la sentenza impugnata risulta corredata da idonea motivazione in ordine alla mancanza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., essendosi fatto espresso richiamo agli elementi a carico ricavati dalle denunzie delle persone offese, dal contenuto delle immagini delle rapine riprese dai sistemi di videosorveglianze e alle dichiarazioni confessorie dell'imputato.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso deciso de plano. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di Monza in data 12/07/2022 che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine a tre delitti di rapina aggravata. Con un unico motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancanza di cause d non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ai sensi del nuovo art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione per come affermato con orientamento consolidato da questa Corte di legittimità a mente del quale "ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen." (in termini, ex multis v. Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo che la sentenza impugnata risulta corredata da idonea motivazione in ordine alla mancanza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., essendosi fatto espresso richiamo agli elementi a carico ricavati dalle denunzie delle persone offese, dal contenuto delle immagini delle rapine riprese dai sistemi di videosorveglianze e alle dichiarazioni confessorie dell'imputato.3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 12207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris