CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 12864/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8069/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L. G. FARAVELLI,N. 22, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]' che larappresentano e difend ono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4299/2021R.G. 4061/2016 depositata i l 15/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncia del Tribunale di Nola che aveva respinto la domanda di pagamento dei contributi previdenziali e amministrativi omessi. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la prima udienza era stata fissata per il 30.4.2020 e rinviata di ufficio al 17.12.2020; b) anche l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata rinviata di ufficio per un errore nella visualizzazione dell’avvenuta notifica del decreto di trattazione a seguito delle norme “covid 19”; c) il Balbi, a conoscenza del decreto, non aveva però notificato il ricorso alla controparte; d) l’udienza era stata poi nuovamente fissata al 20.5.2021 a seguito di richiesta di termine, avanzata nell’interesse del Balbi, sul presupposto di avere notificato il ricorso il 13.5.2021; e) la causa veniva rinviata al 23.9.2021 per l’esame della notifica senza concedere alcun altro termine; f) non risultava, però, essere stata effettuata alcuna notifica il 13.5.2021 ma solo il 24.7.2021; g) ciò comportava che, alla data del 20.5.2021, era già scattata l’improcedibilità, per cui la notifica avvenuta il 24.7.2021 non aveva alcun valore così come la successiva costituzione della parte appellata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio: in particolare, l’errata ricostruzione dell’iter notificatorio operato dal suo Difensore nel giudizio innanzi alla Corte di appello di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] deduce che erroneamente i giudici di seconde cure avevano dato per scontato l’assenza della notificazione del 13.5.2021 che, però, esisteva anche se non allegata; sostiene, quindi, che erano state in realtà effettuate due notifiche, una il 13.5.2021, e l’altra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che non erano stati valutati gli effettigiuridici prodotti dalla costituzione in giudizio di parte appellata che, pur essendo a conoscenza fin dal 13.5.2021 della notifica, aveva ritenuto costituirsi solo alcuni giorni prima dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il ricorso non merita accoglimento. 3. Anch e se la ricostruzione dell’iter notificatorio da parte dei giudici di seconde cure non appare coincidente con la realtà dei fatti, perché come riconosciuto dalla stessa controricorrente la notifica del 13.5.2021 vi era stata, tuttavia, nella gravata sentenza vi è una affermazione decisiva, che non risulta essere stata impugnata e contestata in modo idoneo, riguardante la circostanza che la parte appellante era a conoscenza del rinvio di ufficio della trattazione della controversia dal 30.4.2020 al 17.12.2020 e, nonostante ciò, anche per tale seconda data alcuna notifica era stata effettuata. 4. Va , invero , richiamato il principio già espresso da questa Corte, secondo cui “Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l’omessa notificazione del ricorso edel decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall’impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo che l’appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa” (Cass. n. 19083del 18/07/2018; n. 19191 del 28/09/2016 ). 5. Si tratta di principi risalenti di questa Corte (Cass. n. 20604/2008) in virtù dei quali "Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2 - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cod. proc. civ.". 6. Ciò perché non solo non è consentito, nel silenzio normativo, allungare -con condotte omissive prive di valida giustificazione, come nel caso in esame -i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua "ragionevole durata", ma l'improcedibilità dell'impugnazione, nelle controversie di lavoro, conseguente alla mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, trova giustificazione anche nell'esigenza di tutelare la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso; ciò a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primogrado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (Cass. n. 6159 del 2018; n. 17368 del 2018). 7. Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 20613 del 2013) che nel giudizio di appello soggetto alrito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n. 453/2020): irrilevante, pertanto, è da ritenersi la costituzione della società. 8. In conclusione, l’appello era, quindi, divenuto improcedibile già il 17.12.2020 e non nel maggio del 2021 come opinato dalla Corte territoriale. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato con la conferma della impugnata sentenza sia pure con le precisazioni sulla motivazione ex art. 384 cpc di cui sopra. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 q uater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norm