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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 51636/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 48238 del 24/11/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione di questa uprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 22/09/2021, con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva parzialmente riformato la condanna del RELLA (pronunciata dal G.i.p. dello stesso Tribunale con sentenza emessa in data 08/10/2020), in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti alcuni reati, previa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).

2. Avverso tale decisione, propone ricorso straordinario il ROLLA, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo, quanto alla condanna per il reato associativo, la sussistenza di alcuni errori di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte, ritenuti determinanti per l'esito del giudizio, in relazione alla assetta intraneità del ROLLA al sodalizio capeggiato da LIARDO Nicola.

In particolare, si deduce che la disponibilità del ricorrente verso l'associazione era stata motivata essenzialmente argomentando dalla sua disponibilità verso l'associazione, qualificata dal rapporto familiare con la moglie ed i cognati IEVA Manuel e IEVA Vincenzo, i quali, dopo il suo arresto, erano subentrati nella gestione del carico di droga, contattando il corriere incaricato VELLA Vincenzo.

In realtà, tale rappresentazione risultava per il ricorrente smentita da due intercettazioni: nel primo colloquio intercettato, tra il VELLA e IEVA Vincenzo, era emerso che IEVA Manuel era estraneo all'affare di droga oggetto della conversazione (circostanza incompatibile con la ritenuta riconducibilità della vicenda al contesto associativo, perché altrimenti anche IEVA Manuel ne sarebbe stato interessato).

Nella seconda intercettazione, tra IEVA Manuel, la cognata GRECO Monia e la moglie LIARDO Valentina, emergeva l'estraneità del ROLLA, dato che questi veniva definito "un infame", "un asino" che aveva fatto il doppio gioco (IEVA Manuel aveva in particolare affermato che non era riuscito a "farlo fesso").

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che si risolveva - anziché nella prospettazione di errori di fatto in cui il giudice di legittimità sarebbe incorso - nella attivazione di un quarto grado di giudizio, volto a riproporre una linea difensiva già motivatamente disattesa.

4. Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa le argomentazioni dedotte in ricorso, insistendo per l'accoglimento.

Lo stesso difensore ha successivamente comunicato la propria impossibilità ad intervenire nell'udienza pubblica, senza peraltro chiedere un rinvio della trattazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni .«nite di questa uprema Corte hanno invero chiarito che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01).

Nella medesima prospettiva, più di recente, si è ulteriormente precisato che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della (orte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 -

01. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti.

In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01, la quale, nell'affermare il principio in termini analoghi, ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).

3. In tale prospettiva ermeneutica, non può che concludersi per la manifesta infondatezza dell'odierno ricorso.

È infatti evidente che il ROLLA non deduce, a sostegno della propria richiesta, sviste o errori percettivi nel senso poc'anzi chiarito: ci si duole piuttosto del fatto che la Quarta Sezione non aveva tratto, dalle risultanze captative richiamate nella parte introduttiva della presente esposizione, le conclusioni auspicate dalla difesa, ovvero non aveva escluso l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui al capo B1).

In realtà, come è stato sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul punto, da un lato valorizzando risultanze del tutto diverse da quelle qui prese in considerazione (partecipazione a reati-fine funzionali all'approvvigionamento del sodalizio), dall'altro richiamando ulteriori intercettazioni (tra cui quelle intercorse tra la moglie e il cognato, dopo l'arresto del ROLLA).

Su tali basi, la Quarta Sezione ha disatteso le doglianze rivolte alla motivazione della Corte d'Appello, sottolineando in particolare che le censure difensive volte a sollecitare una diversa lettura del contenuto delle conversazioni captate, dalla quale desumere una sopravvenuta frattura tra il ricorrente e i fratelli IEVA, non poteva ritenersi consentita, "a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità" (cfr. la seconda pagina del "Considerato in diritto").

In buona sostanza, le considerazioni della Quarta Sezione fin qui sintetizzate avrebbero potuto dar luogo, in via di ipotesi astratta, ad un errore valutativo: si tratta peraltro di criticità non emendabili, alla luce degli insegnamenti ricordati in precedenza, con il rimedio dell'errore straordinario (cfr. anche Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 - 01, secondo cui «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa»).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 48238 del 24/11/2022 della Quarta Sezione della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Quarta Sezione di questa uprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 22/09/2021, con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva parzialmente riformato la condanna del RELLA (pronunciata dal G.i.p. dello stesso Tribunale con sentenza emessa in data 08/10/2020), in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti alcuni reati, previa riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). 2. Avverso tale decisione, propone ricorso straordinario il ROLLA, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, deducendo, quanto alla condanna per il reato associativo, la sussistenza di alcuni errori di fatto in cui era incorsa la Suprema Corte, ritenuti determinanti per l'esito del giudizio, in relazione alla assetta intraneità del ROLLA al sodalizio capeggiato da LIARDO Nicola. In particolare, si deduce che la disponibilità del ricorrente verso l'associazione era stata motivata essenzialmente argomentando dalla sua disponibilità verso l'associazione, qualificata dal rapporto familiare con la moglie ed i cognati IEVA Manuel e IEVA Vincenzo, i quali, dopo il suo arresto, erano subentrati nella gestione del carico di droga, contattando il corriere incaricato VELLA Vincenzo. In realtà, tale rappresentazione risultava per il ricorrente smentita da due intercettazioni: nel primo colloquio intercettato, tra il VELLA e IEVA Vincenzo, era emerso che IEVA Manuel era estraneo all'affare di droga oggetto della conversazione (circostanza incompatibile con la ritenuta riconducibilità della vicenda al contesto associativo, perché altrimenti anche IEVA Manuel ne sarebbe stato interessato). Nella seconda intercettazione, tra IEVA Manuel, la cognata GRECO Monia e la moglie LIARDO Valentina, emergeva l'estraneità del ROLLA, dato che questi veniva definito "un infame", "un asino" che aveva fatto il doppio gioco (IEVA Manuel aveva in particolare affermato che non era riuscito a "farlo fesso"). 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che si risolveva - anziché nella prospettazione di errori di fatto in cui il giudice di legittimità sarebbe incorso - nella attivazione di un quarto grado di giudizio, volto a riproporre una linea difensiva già motivatamente disattesa. 4. Con memoria di replica, il difensore riprende e sviluppa le argomentazioni dedotte in ricorso, insistendo per l'accoglimento. Lo stesso difensore ha successivamente comunicato la propria impossibilità ad intervenire nell'udienza pubblica, senza peraltro chiedere un rinvio della trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni .«nite di questa uprema Corte hanno invero chiarito che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01). Nella medesima prospettiva, più di recente, si è ulteriormente precisato che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della (orte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953 - 01. In applicazione del principio, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti. In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01, la quale, nell'affermare il principio in termini analoghi, ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale). 3. In tale prospettiva ermeneutica, non può che concludersi per la manifesta infondatezza dell'odierno ricorso. È infatti evidente che il ROLLA non deduce, a sostegno della propria richiesta, sviste o errori percettivi nel senso poc'anzi chiarito: ci si duole piuttosto del fatto che la Quarta Sezione non aveva tratto, dalle risultanze captative richiamate nella parte introduttiva della presente esposizione, le conclusioni auspicate dalla difesa, ovvero non aveva escluso l'appartenenza del ricorrente al sodalizio di cui al capo B1). In realtà, come è stato sottolineato anche nella requisitoria del P.G., la Quarta Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul punto, da un lato valorizzando risultanze del tutto diverse da quelle qui prese in considerazione (partecipazione a reati-fine funzionali all'approvvigionamento del sodalizio), dall'altro richiamando ulteriori intercettazioni (tra cui quelle intercorse tra la moglie e il cognato, dopo l'arresto del ROLLA). Su tali basi, la Quarta Sezione ha disatteso le doglianze rivolte alla motivazione della Corte d'Appello, sottolineando in particolare che le censure difensive volte a sollecitare una diversa lettura del contenuto delle conversazioni captate, dalla quale desumere una sopravvenuta frattura tra il ricorrente e i fratelli IEVA, non poteva ritenersi consentita, "a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità" (cfr. la seconda pagina del "Considerato in diritto"). In buona sostanza, le considerazioni della Quarta Sezione fin qui sintetizzate avrebbero potuto dar luogo, in via di ipotesi astratta, ad un errore valutativo: si tratta peraltro di criticità non emendabili, alla luce degli insegnamenti ricordati in precedenza, con il rimedio dell'errore straordinario (cfr. anche Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 - 01, secondo cui «il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa»). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cass
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