CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 32891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a M avverso la sentenza del 10/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MANTOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 G.i.p. del Tribunale di Mantova il 10 settembre 2021 ha applicato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione all'accusa di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., fatto contestato come commesso 1'11 ottobre 2019; per quanto in questa sede rileva, il Giudice ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di due anni e otto mesi. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputata, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo, con il quale denunzia violazione di legge in ragione della mancanza di motivazione quanto all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che sarebbe stata applicata nella misura massima (quattro anni meno un terzo per il rito) e ciò in stridente contrasto con la mitezza della pena principale inflitta (un anno di reclusione, pena sospesa, in una forbice edittale compresa tra due e sette anni) e, in ogni caso, senza alcuna motivazione. Richiamati, dunque, precedenti di legittimità stimati pertinenti (tra cui, Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279653-02), si chiede l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla durata dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2022 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2. Va premesso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. Igs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589- bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il Giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 del codice della strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. 3.Nel caso di specie il Tribunale ha scelto la misura della sospensione. Ciò posto, occorre fare applicazione dei seguenti principi di diritto: «Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661; in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393): «Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione di due anni corredata in parte motiva dal semplice richiamo alla congruità della sanzione conseguita ad un fatto oggettivamente grave, quale l'omicidio colposo di un pedone)» (Sez. 4, n. 21194 del 27/0372012, Tiburzi, Rv. 252738; in termini v., più recentemente, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279653; sentenze entrambe espressamente richiamate dal ricorrente; in precedenza, v. già Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470); con la recente puntualizzazione che «In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta"» (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832).4. Nel caso di specie, manca qualsiasi riferimento ad elementi indicativi della scelta sanzionatoria effettuata, risultando la decisione sulla durata della sospensione della patente immotivata. 5.Risulta, dunque, necessario annullare la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. P.Q.14. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giud