CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso iscritto al n. 20979/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Augus:o Fantozzi e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo stud,o Fantozzi & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona de Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 226/2/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TSBOILR00391/2012 e TSBCOLR00109/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribunte ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ari. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle pa r:i ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 202(:, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo corrrna dell'ari:. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. f , del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA]. PROCESSO Roma JO itha CANCELLERIA tL CANCELLIERE