CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 06160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13675-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, del 28.3.2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con ordinanza del 28.3.2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice dell’opposizione accoglieva l’eccezione di inammissibilità per la tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Rilevava infatti il Tribunale, sulla scorta dall’estratto storico del procedimento, che il provvedimento di liquidazione era stato mandato “a visto PM” in data 7 novembre 2018. E’ pur vero che dalla nota sottoscritta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili del tribunale non necessariamente le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico corrispondono alle date di effettiva presa in carico deli fascicoli da parte della Procura, ma secondo il Tribunale ai fini della comunicazione di cancelleria occorre distinguere tra il momento dell’effettivo perfezionamento, che si realizza quando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, da quello poi di effettiva conoscenza. L’indicazione risultante dal registro informatico attesta che è stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione, essendo l‘atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM, occorrendo altresì reputare che questo sistema di trasmissione sia perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito, e ciò trova conferma nel fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto. Nella specie però era onere dell’opponente, in ragione del principio di vicinanza della prova, dimostrare quando l‘atto era effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che però non risultava assolto. Infine, il Tribunale riteneva che il Pubblico Ministero, in considerazione del suo ruolo, non potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e che neppure il Ministero della Giustizia potesse essere condannato, non potendo essere reputato soccombente. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. Si deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, e che la decisione gravata si fonda sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che però non è in grado di attestare che l’atto sia stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte al codice di rito, ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotato di un indirizzo pecpresso cui effettuare le eventuali comunicazioni. 1.2 Il secondo motivo denuncia l’omes so esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non ha preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell’opposizione, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. L’omessa valutazione di tale attestazione ha indotto il Giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del PM ed ha quindi determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto è stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene si fosse documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. 2Il ricorso è infondato. Ritiene infatti il Collegio che sia incensurabile la valutazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella a fondamento dell’ordinanza impugnata. Ed infatti, la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione proposta ben oltre il termine lungo prescritto per le impugnazioni dall’art.327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002. Come infatti ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33590 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione fu emesso il 25.10.2018 mentre il ricorso in opposizione fu presentato il 28.9.2020 e quindi il termine di cui all’art. 327 cpc era decorso. Nulla a disporre quanto alle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti process