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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02743/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in sede, del 13 novembre 2018, per tardività, ex artt. 585, 591, comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. nonché perché proposto da difensore non legittimato.

2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato denunciando tre vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 e 179 cod. proc. pen.

Si assume che l'imputato detenuto per altra causa, non avrebbe ricevuto alcuna notifica degli atti del procedimento, ivi compresa quella dell'estratto della sentenza di primo grado e, dunque, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata, per effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con regressione del procedimento alla fase precedente. 2.2.Con il secondo motivo si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché la condanna fonderebbe soltanto sulla deposizione della persona offesa, portatrice di interesse, perché costituita parte civile, senza alcuna valutazione della attendibilità e credibilità del dichiarante.

Si contesta, altresì, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della parte lesa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della recidiva, per essere la sentenza del Tribunale del tutto priva di motivazione circa le ragioni per le quali la condanna per il delitto di lesioni personali, irrogata nel procedimento in corso, possa essere sintomatica di un incremento di pericolosità.

3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 2 luglio 2021, memoria con la quale conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, va dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.L'esame degli atti trasmessi, consentito per la qualità dell'eccezione proposta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di verificare che, durante il giudizio di primo grado, l'imputato detenuto per altra causa, risulta presente alle udienze del 15 aprile 2014 e del 2 dicembre 2014, nonché assente per rinuncia all'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il 13 novembre 2018.

Ciò smentisce la deduzione difensiva circa la mancanza di conoscenza effettiva del procedimento da parte del ricorrente, cui si accompagna l'assenza di specifiche deduzioni in ordine alla dedotta carenza di notifica del decreto che ha disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce.

A ciò va aggiunto che il motivo di ricorso in alcuna parte confuta, specificamente, la rilevata tardività dell'appello proposto, tenuto conto peraltro, che la rinuncia a comparire all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di primo grado, non fa sorgere il diritto dell'imputato assente per espressa rinuncia a comparire, a ricevere la notifica dell'estratto della sentenza.

Nel caso di specie peraltro, la motivazione risulta depositata rispettando il maggior termine assegnato dal giudice, a mente dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

Come è noto, invero, la legge 67 del 2014 ha introdotto la disciplina del processo in absentia superando la disciplina della contumacia, anzi, capovolgendo la prospettiva tradizionale, ha superato quella della "contumacia" intesa come conseguenza del (mero) perfezionamento del processo di notificazione qualificando la dichiarazione di assenza dell'imputato come conseguenza della intervenuta certezza della conoscenza del processo e della altrettanto certa ed univoca manifestazione della volontà di quest'ultimo di non presenziarvi.

In definitiva, cioè, come sottolineato da questa Corte (Sez. 1, n. 31049 del, 22.5.2018, Careri, Rv. 273485 in tema di rito abbreviato) la sostituzione della contumacia con l'istituto dell'assenza realizza un sovvertimento di prospettiva nella disciplina della partecipazione dell'imputato al processo, nel senso che, mentre sino alla legge n. 67/2014 l'imputato per essere dichiarato contumace era sufficiente avesse ricevuto rituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non fosse comparso all'udienza e non avesse allegato e documentato un impedimento a presenziare, senza al contempo avesse manifestato un'espressa volontà di disertare il processo a suo carico, al contrario la dichiarazione di assenza presuppone la inequivoca intenzione di non essere presente, poiché, diversamente, anche a fronte del dubbio circa l'effettiva conoscenza della data dell'udienza o della pendenza del procedimento, questo viene sospeso ex art. 420-quater cod. proc. pen.".È proprio in questa ottica che la medesima legge del 2014 ha modificato il testo dell'art. 548 cod. proc. pen. eliminando l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace atteso che, per l'appunto, la libera scelta di non presenziare all'udienza, nel caso di conoscenza del processo a suo carico, consente di ritenere sufficiente la presenza del difensore che, anche a tal fine, lo rappresenti. 2AI secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto del tutto fuori fuoco rispetto alle rationes decidendi del provvedimento con il quale l'appello proposto è stato dichiarato inammissibile.

Anzi, questi si concentrano su critiche avverso il provvedimento di primo grado, oggetto di gravame, comunque non ammissibili.

Si censura, infatti, la valutazione di attendibilità e credibilità della parte civile, in modo del tutto generico e comunque criticando un giudizio di fatto, rimesso alla motivazione logica del giudice di merito, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, nemmeno evidenziate con il ricorso (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2„ n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Del tutto generica, poi, risulta la critica relativa alla ritenuta recidiva da parte del giudice di primo grado, con censura del tutto avulsa dal contenuto dell'ordinanza di inammissibilità, oggetto di impugnazione. 2.1.Da ultimo, è appena il caso di osservare che, dagli atti trasmessi, la qualità del difensore ricorrente risulta quella di legale di fiducia dell'imputato come emerge dalla nota redatta dal giudice a quo, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att, cod. proc. pen., ove l'avvocato G. Tunno viene indicato come difensore di fiducia unitamente all'avvocato S. Chetta del foro di Lecce. 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in sede, del 13 novembre 2018, per tardività, ex artt. 585, 591, comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. nonché perché proposto da difensore non legittimato. 2. Avverso il provvedimento indicato, propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, l'imputato denunciando tre vizi, di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 157 e 179 cod. proc. pen. Si assume che l'imputato detenuto per altra causa, non avrebbe ricevuto alcuna notifica degli atti del procedimento, ivi compresa quella dell'estratto della sentenza di primo grado e, dunque, si eccepisce la nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata, per effetto della nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, con regressione del procedimento alla fase precedente. 2.2.Con il secondo motivo si chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. perché la condanna fonderebbe soltanto sulla deposizione della persona offesa, portatrice di interesse, perché costituita parte civile, senza alcuna valutazione della attendibilità e credibilità del dichiarante. Si contesta, altresì, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni della parte lesa. 2.3.Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della recidiva, per essere la sentenza del Tribunale del tutto priva di motivazione circa le ragioni per le quali la condanna per il delitto di lesioni personali, irrogata nel procedimento in corso, possa essere sintomatica di un incremento di pericolosità. 3. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 2 luglio 2021, memoria con la quale conclude chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, va dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.L'esame degli atti trasmessi, consentito per la qualità dell'eccezione proposta (in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv 220092) ha consentito di verificare che, durante il giudizio di primo grado, l'imputato detenuto per altra causa, risulta presente alle udienze del 15 aprile 2014 e del 2 dicembre 2014, nonché assente per rinuncia all'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il 13 novembre 2018. Ciò smentisce la deduzione difensiva circa la mancanza di conoscenza effettiva del procedimento da parte del ricorrente, cui si accompagna l'assenza di specifiche deduzioni in ordine alla dedotta carenza di notifica del decreto che ha disposto il giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce. A ciò va aggiunto che il motivo di ricorso in alcuna parte confuta, specificamente, la rilevata tardività dell'appello proposto, tenuto conto peraltro, che la rinuncia a comparire all'udienza in cui è stata pronunciata sentenza di primo grado, non fa sorgere il diritto dell'imputato assente per espressa rinuncia a comparire, a ricevere la notifica dell'estratto della sentenza. Nel caso di specie peraltro, la motivazione risulta depositata rispettando il maggior termine assegnato dal giudice, a mente dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Come è noto, invero, la legge 67 del 2014 ha introdotto la disciplina del processo in absentia superando la disciplina della contumacia, anzi, capovolgendo la prospettiva tradizionale, ha superato quella della "contumacia" intesa come conseguenza del (mero) perfezionamento del processo di notificazione qualificando la dichiarazione di assenza dell'imputato come conseguenza della intervenuta certezza della conoscenza del processo e della altrettanto certa ed univoca manifestazione della volontà di quest'ultimo di non presenziarvi. In definitiva, cioè, come sottolineato da questa Corte (Sez. 1, n. 31049 del, 22.5.2018, Careri, Rv. 273485 in tema di rito abbreviato) la sostituzione della contumacia con l'istituto dell'assenza realizza un sovvertimento di prospettiva nella disciplina della partecipazione dell'imputato al processo, nel senso che, mentre sino alla legge n. 67/2014 l'imputato per essere dichiarato contumace era sufficiente avesse ricevuto rituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non fosse comparso all'udienza e non avesse allegato e documentato un impedimento a presenziare, senza al contempo avesse manifestato un'espressa volontà di disertare il processo a suo carico, al contrario la dichiarazione di assenza presuppone la inequivoca intenzione di non essere presente, poiché, diversamente, anche a fronte del dubbio circa l'effettiva conoscenza della data dell'udienza o della pendenza del procedimento, questo viene sospeso ex art. 420-quater cod. proc. pen.".È proprio in questa ottica che la medesima legge del 2014 ha modificato il testo dell'art. 548 cod. proc. pen. eliminando l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace atteso che, per l'appunto, la libera scelta di non presenziare all'udienza, nel caso di conoscenza del processo a suo carico, consente di ritenere sufficiente la presenza del difensore che, anche a tal fine, lo rappresenti. 2AI secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto del tutto fuori fuoco rispetto alle rationes decidendi del provvedimento con il quale l'appello proposto è stato dichiarato inammissibile. Anzi, questi si concentrano su critiche avverso il provvedimento di primo grado, oggetto di gravame, comunque non ammissibili. Si censura, infatti, la valutazione di attendibilità e credibilità della parte civile, in modo del tutto generico e comunque criticando un giudizio di fatto, rimesso alla motivazione logica del giudice di merito, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, nemmeno evidenziate con il ricorso (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2„ n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Del tutto generica, poi, risulta la critica relativa alla ritenuta recidiva da parte del giudice di primo grado, con censura del tutto avulsa dal contenuto dell'ordinanza di inammissibilità, oggetto di impugnazione. 2.1.Da ultimo, è appena il caso di osservare che, dagli atti trasmessi, la qualità del difensore ricorrente risulta quella di legale di fiducia dell'imputato come emerge dalla nota redatta dal giudice a quo, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att, cod. proc. pen., ove l'avvocato G. Tunno viene indicato come difensore di fiducia unitamente all'avvocato S. Chetta del foro di Lecce. 3.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i! ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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