CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 40537/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente S sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG F.Ce-(Acutt i CLAL c)—Z )9) (-V41-4-(•( -)2-t-t — .cf—fa .3-teo)th-.3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 9 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto la revoca della detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (concessa al condannato con precedente decisione del 21 luglio 2020). 1.1 In motivazione si compie riferimento a quanto avvenuto in data 11 agosto 2021 (constatazione di presenza di sostanza stupefacente ed attrezzi da taglio all'interno della abitazione), nonché in data 12 agosto 2021 (constatazione della fuga del Hosni dal domicilio). 2. Con successiva decisione del 24 settembre 2021 il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile nuova domanda di detenzione domiciliare, in virtù della revoca della misura alternativa appena avvenuta. 3. Avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza in data 24 settembre 2021 ha proposto reclamo al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore. Il Tribunale di Sorveglianza, con provvedimento del 9 dicembre 2021 ha qualificato l'impugnazione quale ricorso per cassazione. 4. L'atto di impugnazione, così come qualificato, è inammissibile per la genericità dei motivi addotti. Ed invero, i contenuti di critica non si confrontano con la motivazione reale del diniego (la intervenuta revoca del 9 settembre 2021) e valorizzano esclusivamente un erroneo riferimento alla disposizione di legge di cui all'art.4 bis ord.pen. (riferimento non pertinente, ma non invalidante). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21 giugno 2022 Il Consigliere estensore I