CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 35824/21. OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte per questione di fatto in relazione alla specifica motivazione resa sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; Ritenuto che il secondo motivo è proposto per questione non devoluta in appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA] qbstnzo DEPO-SITATO-IN—C-AíICELLER1A ---- [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAoggi, 2 2