CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Spiriticchio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, "il numero e la varietà delle condanne riportate"; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi alla valutazione in concreto della condotta come espressiva di minima offensività evidenziando la reiterazione delle condotte illecite tenute nel corso degli anni e la circostanza che l'imputato avesse violato la prescrizione di permanenza in casa pur essendo destinatario di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025