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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 27398/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12802 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRagusa, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Crescenzio 76, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 12802 sez.

S2 -ud. 20-1-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 2029/2017della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 7/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 17/02/09, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 39.880,00, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in un immobile di loro proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver pagato interamente il prezzo come stabilito in Euro 75.000 da un ingegnere terzo, [OSCURATO:PERSONA], a cuiera stato affidato l’incarico di contabilizzare e stimare i lavori.

2. Con sentenza n. 7/2017 del 13/12/2017 il giudice unico del Tribunale di Ragusa rigettò la domanda, stabilendo che null’altro fosse dovuto oltre le somme già corrisposte, per compensazione di un presunto credito vantato da Piccione nei confronti dell’appaltatrice, relativo ad altro rapporto professionale tra loro intercorso.

3. La società appellò la decisione , contestando che fosse stato pagato l’intero prezzo di appalto e sostenendo, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che fosse stato stabilito per i lavori un corrispettivo di Euro 82.000,00, non comprensivo dell’IVA al 10% e che perciò fosse ancora dovuto l’importo di Euro 15.195,00 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta nelle moredel giudizio.

La Corte d’appello ritenne non corretto il ragionamento svolto dal primo giudice per calcolare il dovuto:soprattutto escluse un accordo di compensazione in quanto mai tempestivamente eccepito da Piccione, Ric. 2018n. 12802 sez.

S2 -ud. 20-1-2023 - 3 - né richiamatodai testi escussi; quindi, preso atto che l’ingegnere Padua a cui era stato affidato l’incarico di determinare il prezzo d’appalto, aveva stabilito l’ammontare dei lavori eseguiti in Euro 88.793,88 (oltre Iva), ritenne, da quanto riferito dai testi , che le parti si fossero comunque accordate per un prezzo di Euro 82.000,00; su questa ulteriore somma stabilì che andava quindi calcolata l’IVA, dovuta per legge ex d.PR 633/72 art.6 comma 3 all’esito dell’emissione della fattura.

Pertanto, la Corte di merito accolse l’appello proposto, condannando, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società Euro 15.200,00, risultante dalla somma di Euro 7.000,00 ancora dovuti a titolo di corrispettivo ed Euro 8.200,00 a titolo di IVA sul totale del compenso pattuito.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo articolato in due profili.

La società edile resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/1972: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ancora dovuta l’IVA, mentre la data di emissione delle fatture confrontata con le dichiarazioni dei testi proverebbe che il prezzo stabilito era comprensivo di IVA.

1.2. Sotto il secondo profilo il ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 232 cod. proc. civ.: dalla mancata risposta del rappresentante della ditta attrice alla domanda, proposta durante l’interrogatorio formale, sull’ammontare del prezzo convenuto, la Corte avrebbe Ric. 2018n. 12802 sez.

S2 -ud. 20-1-2023 - 4 - dovuto dedurre come riconosciuto l’ammontare dedotto in Euro

75.000. Tutto il motivo è infondatoperché diretto ad una rivalutazione in merito delle provesull’entità del compenso concordato.

Con valutazione in fatto – non riesaminabile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatto decisivo non dedotto- la Corte d’appello ha desunto dalle deposizioni dei testi che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 82.000 e che la mancata risposta all’interrogatorio non risultava rilevante perché il tema della compensazione parziale esulava dal dibattito processuale e (v. pag. 3 e 4 della sentenza).

In tal senso, allora, nessuna violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. sussiste, perché la valutazione del la mancat a risposta all’interrogatorio è, come riconosce lo stesso ricorrente, affidat a al prudente apprezzamento del Giudice e perciò non è sindacabile, a meno che non sia censurata la motivazione di irrilevanza, ciò che nella specie non è accaduto.

Quanto all’IVA, come correttamente motivato dalla Corte d’appello (v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) l’accordo è stato raggiunto sulla misura delcorrispettivo, mentre l’IVA è stata applicata perché dovuta per legge.

In tema di contratto d'appalto, le somme da corrispondersi a titolo d'I.V.A. sono dovute per titoli diversi; infatti, il corrispettivo trova il proprio titolo nel negozio concluso tra le parti mentre il rimborso dell'IVA anticipata sulle somme fatturate per corrispettivo deriva direttamente dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, n. 12162 del 24/05/2007) Tutta la censura si risolve allora in una inammissibile richiesta di rivalutazione, rispetto alla data di emissione della fattura, del le risultanze delle prove.

Ric. 2018n. 12802 sez.

S2 -ud. 20-1-2023 - 5 -

2. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, liquidate in dispositivo in relazione al valoredel credito.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12802 –2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRagusa, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegataal ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Crescenzio 76, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n. 12802 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 2029/2017della CORTE D'APPELLO di CATANIA, pubblicata il 7/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 17/02/09, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 39.880,00, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti in un immobile di loro proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto. [OSCURATO:PERSONA] eccepì di aver pagato interamente il prezzo come stabilito in Euro 75.000 da un ingegnere terzo, [OSCURATO:PERSONA], a cuiera stato affidato l’incarico di contabilizzare e stimare i lavori. 2. Con sentenza n. 7/2017 del 13/12/2017 il giudice unico del Tribunale di Ragusa rigettò la domanda, stabilendo che null’altro fosse dovuto oltre le somme già corrisposte, per compensazione di un presunto credito vantato da Piccione nei confronti dell’appaltatrice, relativo ad altro rapporto professionale tra loro intercorso. 3. La società appellò la decisione , contestando che fosse stato pagato l’intero prezzo di appalto e sostenendo, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che fosse stato stabilito per i lavori un corrispettivo di Euro 82.000,00, non comprensivo dell’IVA al 10% e che perciò fosse ancora dovuto l’importo di Euro 15.195,00 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduta nelle moredel giudizio. La Corte d’appello ritenne non corretto il ragionamento svolto dal primo giudice per calcolare il dovuto:soprattutto escluse un accordo di compensazione in quanto mai tempestivamente eccepito da Piccione, Ric. 2018n. 12802 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 3 - né richiamatodai testi escussi; quindi, preso atto che l’ingegnere Padua a cui era stato affidato l’incarico di determinare il prezzo d’appalto, aveva stabilito l’ammontare dei lavori eseguiti in Euro 88.793,88 (oltre Iva), ritenne, da quanto riferito dai testi , che le parti si fossero comunque accordate per un prezzo di Euro 82.000,00; su questa ulteriore somma stabilì che andava quindi calcolata l’IVA, dovuta per legge ex d.PR 633/72 art.6 comma 3 all’esito dell’emissione della fattura. Pertanto, la Corte di merito accolse l’appello proposto, condannando, in riforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla società Euro 15.200,00, risultante dalla somma di Euro 7.000,00 ancora dovuti a titolo di corrispettivo ed Euro 8.200,00 a titolo di IVA sul totale del compenso pattuito. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo articolato in due profili. La società edile resistecon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 21 comma 4 del d.P.R. n. 633/1972: la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ancora dovuta l’IVA, mentre la data di emissione delle fatture confrontata con le dichiarazioni dei testi proverebbe che il prezzo stabilito era comprensivo di IVA. 1.2. Sotto il secondo profilo il ricorrente ha prospettato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 232 cod. proc. civ.: dalla mancata risposta del rappresentante della ditta attrice alla domanda, proposta durante l’interrogatorio formale, sull’ammontare del prezzo convenuto, la Corte avrebbe Ric. 2018n. 12802 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 4 - dovuto dedurre come riconosciuto l’ammontare dedotto in Euro 75.000. Tutto il motivo è infondatoperché diretto ad una rivalutazione in merito delle provesull’entità del compenso concordato. Con valutazione in fatto – non riesaminabile in questa sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di fatto decisivo non dedotto- la Corte d’appello ha desunto dalle deposizioni dei testi che le parti si erano accordate per un prezzo di Euro 82.000 e che la mancata risposta all’interrogatorio non risultava rilevante perché il tema della compensazione parziale esulava dal dibattito processuale e (v. pag. 3 e 4 della sentenza). In tal senso, allora, nessuna violazione dell’art. 232 cod. proc. civ. sussiste, perché la valutazione del la mancat a risposta all’interrogatorio è, come riconosce lo stesso ricorrente, affidat a al prudente apprezzamento del Giudice e perciò non è sindacabile, a meno che non sia censurata la motivazione di irrilevanza, ciò che nella specie non è accaduto. Quanto all’IVA, come correttamente motivato dalla Corte d’appello (v. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) l’accordo è stato raggiunto sulla misura delcorrispettivo, mentre l’IVA è stata applicata perché dovuta per legge. In tema di contratto d'appalto, le somme da corrispondersi a titolo d'I.V.A. sono dovute per titoli diversi; infatti, il corrispettivo trova il proprio titolo nel negozio concluso tra le parti mentre il rimborso dell'IVA anticipata sulle somme fatturate per corrispettivo deriva direttamente dalla legge (cfr. Cass. Sez. 1, n. 12162 del 24/05/2007) Tutta la censura si risolve allora in una inammissibile richiesta di rivalutazione, rispetto alla data di emissione della fattura, del le risultanze delle prove. Ric. 2018n. 12802 sez. S2 -ud. 20-1-2023 - 5 - 2. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, liquidate in dispositivo in relazione al valoredel credito. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se
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