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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2014

Cassazione n. 05432/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CREM Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “Leo e Associati”, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e di fesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2033, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolognail 30.6.2014, e pubblicata il 24.11.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Operazione commerciale inesistente - Riparto dell’onere probatorio - Disciplina delle sanzioni - Contratto di stock lending - DFD Czech - Mancanza di alea -Difetto di causa.

1. In conseguenza di segnalazione proveniente dall’Ufficio di Rimini e fondata anche su indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente provvedeva ad accesso mirato, e quindi redigeva e consegnava alla Gi.[OSCURATO:PERSONA], attiva nel settore immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC).

L’Amministrazione finanziaria notificava quindi alla contribuente separati avvisi di accertamento, tra cui quello recante n.

R7Q08R101443/2008, oggetto del presente giudizio, mediante il quale procedeva alla rettifica della dichiarazione dei redditi.

Separati avvisi di accertamento, con riferimento al medesimo anno, avevano ad oggetto: la debenza di maggiori tributi Iva ed Irap in relazione all’anno 2005, ed i maggiori importi richiesti per il tributo dell’Ires.

Nell’atto impositivo oggetto del presente giudizio, l’Ente impositore rettificava la dichiarazione dei redditi in ordine alla deduzione dei costi indicati in dichiarazione con riferimento a contratti di stock lending, ritenuti comunque invalidi perché privi di causa meritevole di tutela e stipulati al solo fine di eludere le imposte.

Contestava, inoltre, un’operazione commerciale valutata oggettivamente inesistente apparentemente conclusa con la [OSCURATO:PERSONA].

2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena, che respingeva il ricorso per più ragioni.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna, che rigettava il ricorso.

4. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che l’Ente impositore avesse provato la natura oggettivamente inesistente dell’operazione finanziaria conclusa con la società [OSCURATO:PERSONA], in violazione del regime legale che disciplina l’onere probatorio.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione assunta dal giudice dell’appello, per essere incorsa nella violazione “degli 19, del [OSCURATO:PERSONA] e 109 del Dpr. n. 917 del 1986” (ric., p. 21),avendo il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la società non avesse prodotto alcuna documentazione relativa al rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], e comunque per non avere la CTR tenuto conto nella sua pronuncia della documentazione prodottadalla contribuente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la decisione adottata dalla CTR perché emessa in violazione dell’art. 8, primo e secondo comma, del Dl. n. 16 del 2012, come conv., dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, per avere la Ctr erroneamente ritenuto l’operazione conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] oggettivamente inesistente, e comunque per non aver annullato la rettifica come operata dall’Ufficio, senza tener conto alcuno dei costi dell’operazione, comunque deducibili.

4. Mediante il suo quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società lamenta la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto applicabili le sanzioni, senza neppure valutare se sussistessero, nel caso concreto, elementi per ritenere integrata la colpa della società nell’essere incorsa nella violazione fiscale contestata.

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., e degli artt. 100, comma 4, e 109, comma 5, del Dpr n. 917 del 1986, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che non sussistesse alea nel contratto di stock lending stipulato dalla società, ed averne fatto discendere la nullità dello stesso per difetto di causa.

6. Mediante i primi tre motivi di ricorso la società propone le sue censure alla impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, affermando l’invalidità dell’accertamento tributario in relazione alla fattura n. 159/2005, valutata come afferente ad operazione oggettivamente inesistente.

Gli strumenti di impugnazione presentano ragioni di connessione, essendo del resto proposti come sottoarticolazioni di un unico motivo di ricorso, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

6.1. In primo luogo la contribuente contesta che gli elementi allegati dall’Amministrazione finanziaria possano essere considerati idonei ad assicurare prova dell’oggettiva inesistenza dell’operazione commerciale conclusa con la [OSCURATO:PERSONA], e documentata mediante fattura n. 159 del 17.11.2005 (€ 56.815,00, oltre Iva), in cui la prestazione ricevuta sarebbe consistita nella segnalazione di aree edificabili.

In sostanza la ricorrente contesta che “i quattro presupposti alla base del decisum … sono stati dimostrati essere errati … la Sentenza ha finito per confermare un rilievo di inesistenza di un’operazione, esclusivamente, sulla base del mancato assolvimento della Entity dei propri obblighi fiscali” (ric., p. 21).

6.1.1. Ha osservato in proposito la CTR “che tanto chi ha emesso la fattura ([OSCURATO:PERSONA]) che il prenditore degli assegni circolari con cui è stata saldata ([OSCURATO:PERSONA]) avevano omesso qualsiasi dichiarazione dei redditi per l’annualità in questione; che la [OSCURATO:PERSONA] è risultata in altri accertamenti avere natura di “cartiera” ovvero di impresa abitualmente dedita all’illecita emissione di fatture per operazioni inesistenti; che il sig.

Renzi che ha ricevuto i pagamenti non aveva alcun rapporto organico con la Entity; che la fatturazione ha seguito di molti anni l’operazione immobiliare cui la contribuente ha riferito la fattura (2001-2005); che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato a verbale alla polizia tributaria che la sua attività consisteva nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, motivandole con provvigioni per segnalazione di aree edificabili: [OSCURATO:PERSONA] contribuente non ha potuto esibire alcuna documentazione relativa al rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] o con il sig.

Renzi … alle contestazioni dell’Ufficio deve essere riconosciuta la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti che, nel loro combinarsi, conducono a ritenere provata l’inesistenza oggettiva dell’operazione” (sent.

CTR, p.

III s.).

Di fronte al riassunto, articolato quadro indiziario, il quale appare senz’altro idoneo a provare, a livello presuntivo, che l’operazione commerciale in questione sia risultata oggettivamente inesistente, sarebbe stato preciso onere della contribuente assicurare la prova contraria.

Basti in proposito ricordare che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire che “in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritturecontabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”, Cass. sez.

V, 18.10.2021, n. 28628 (evidenza aggiunta).

6.1.2. Agli argomenti proposti dalla CTR la ricorrente ha replicato che, in ordine alle dichiarazioni confessorie rilasciate dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], Albanese, “le dichiarazioni in questione, dunque, possono sì essere assunte quali elementi indiziari, ma non sono idonee a sostenere le ragioni della pretesa tributaria … mere informazioni, acquisite nell’ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia probatoria” (ric., p. 17).

6.1.3. La contribuente equivoca a tal proposito il contenuto della pronuncia della CTR, la quale non ha affermato la natura di piena prova delle dichiarazioni rilasciate dall’Albanese, bensì le ha correttamente considerate elementi idonei, invero nel concorso degli altri indicati, a comporre un solido quadro indiziario dell’oggettiva inesistenza dell’operazione commerciale.

Vale la pena di sottolineare che l’Albanese ha dichiarato che le false fatturazioni da lui emesse erano relative proprio a false prestazioni di segnalazione di terreni edificabili, in cui procedeva poi alla retrocessione delle somme ricevute, trattenendo una percentuale.

6.1.4. In ordine alla mancanza di rapporti organici tra l’[OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA] gli assegni relativi alla pretesa prestazione di segnalazione, e la società [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe risultata la reale creditrice, la odierna ricorrente ha potuto solo allegare di avere sempre interagito con lui quale esponente della [OSCURATO:PERSONA], ma nulla è stata in grado di documentare in proposito.

6.1.5. Con riferimento al lasso temporale di circa quattro anni che risulta intercorso tra quando sarebbe stata fornita la prestazione e quando è stata onorata la fattura, la ricorrente allega soltanto che il compenso sarebbe stato differito perché era in corso di esame una seconda segnalazione di terreno edificabile da acquistare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che però non sarebbe poi andata a buon fine.

La motivazione del differimento non appare ragionevolmente giustificata, e comunque la posticipazione del pagamento rimane solo affermata e non vi è alcuna documentazione che non solo la giustifichi, ma neppure che attesti l’esistenza di uno o più rapporti commerciali tra le parti.

Gli elementi indiziari evidenziati dall’Amministrazione finanziaria per affermare l’inesistenza oggettiva dell’operazione commerciale, e condivisi dalla CTR, sono pertanto plurimi e stringenti, oltre che non efficacemente contrastati dalla contribuente.

6.2. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] oppone ancora di aver documentalmente provato la natura effettiva dell’operazione commerciale, ma il giudice dell’appello non ne avrebbe tenuto conto.

Ora, qualora la società intendesse contestare che la CTR non ha esaminato documentazione rilevante per il giudizio, di cui pure disponeva, la contestazione atterrebbe ad un vizio di percezione, censurabile non in questa sede, bensì mediante il rimedio revocatorio.

Nel caso di specie, peraltro, la CTR ha tenuto ben presente la documentazione, fattura ed assegni di pagamento dell’asserita prestazione ricevuta, allegata dalla società.

Il giudice dell’appello opera ad esempio esplicito riferimento ai pagamenti ricevuti dal sig.

Renzi, ma ha semplicemente ritenuto la documentazione prodotta dalla società non decisiva.

La CTR ha infatti rivolto specificamente le sue osservazioni relative alla mancata prova documentale, che avrebbe dovuto essere assicurata dalla società per contrastare quella offerta dall’Amministrazione finanziaria, ad altri elementi, scrivendo che “la società contribuente non ha potuto esibire alcuna documentazione circa il rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] e con il sig.

Renzi …”.

Anche questa contestazione proposta dalla contribuente risulta pertanto infondata.

6.3. Quanto alla censura proposta nei confronti della decisione della CTR per non aver annullato la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate, pur avendo quest’ultima omesso di considerare i costi comunque dipendenti dall’operazione commerciale in esame, deve osservarsi che la stessa appare inammissibile, non avendo la contribuente indicato in qual modo abbia contestato la circostanza nei gradi di merito del giudizio.

In un giudizio di natura impugnatoria qual è per definizione quello di Cassazione, il ricorrente deve infatti indicare quando abbia proposto le proprie contestazioni nei gradi di merito del giudizio e con quali formule, non mancando di indicare come le abbia diligentemente coltivate, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle questioni introdotte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività.

6.3.1. La censura è comunque pure infondata, avendo questa Corte regolatrice già avuto occasione di precisare che “in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 - siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. (Nella specie, è stato escluso che la società avesse fornito la prova della fittizietà dei componenti positivi di reddito derivanti da operazioni accertate come mai compiute, avendo anzi sempre dedotto di avere dimostrato l'effettiva realizzazione delle attività sottese alle fatture accertate come fittizie)”, Cass. sez.

V, 19.12.2019, n. 33915.

Il primo, il secondo ed il terzo, strumento di impugnazione introdotti dalla Gi. [OSCURATO:PERSONA] sono pertanto infondati, e devono essere respinti.

7. Con il quarto strumento di impugnazione la società lamenta il mancato annullamento delle sanzioni da parte della CTR, sebbene l’Amministrazione finanziaria le abbia irrogate pur senza nessuna dimostrazione che la contribuente versasse in dolo o colpa.

7.1. Il motivo di ricorso si presenta inammissibile, per le medesime ragioni illustrate valutando la deducibilità dei costi innanzi esposte, da intendersi qui interamente riprodotte.

Il mezzo di impugnazione è comunque pure infondato, avendo questa Corte già chiarito, esprimendo un principio estensibile, che “in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo”, Cass. sez.

V, 18.10.2021, n. 28628.

Il quarto motivo di ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, e risulta comunque infondato.

8. Mediante il quinto strumento di impugnazione la società contesta la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto indeducibili i costi relativi ad operazioni commerciali di stock lending, quale conseguenza della pretesa nullità del contratto stipulato dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA], per non avere causa meritevole di tutela, essendo esclusivamente finalizzato a conseguire un risparmio fiscale.

Il giudice dell’appello ha invece ritenuto infondate le ulteriori ragioni di illegittimità dell’operazione commerciale allegate nell’avviso di accertamento dall’Amministrazione finanziaria, che erano state anch’esse accolte dai primi giudici: l’invalidità del contratto di stock lending per simulazione, e comunque l’indeducibilità dei costi per violazione dell’art. 109, ottavo comma, del Tuir.

8.1. Sembra opportuno premettere che con la locuzione “stock lending agreement” viene indicata un’operazione finanziaria, genericamente riconducibile ad un prestito di titoli (di partecipazione, di regola), che può assumere configurazioni diverse e si risolve comunque in un contratto atipico, la cui liceità dipende quindi dalla meritevolezza dell’interesse perseguito con il singolo negozio, come già evidenziato da Cass. sez.

V, 12.5.2017, n. 11872, pronuncia che pure riguardava, tra gli altri, la DFD Czech di Praga, coinvolta anche nel presente giudizio, e confermato da Cass. sez.

V, 2.12.2021, n. 38038, una decisione relativa a vicenda che vedeva anch’essa quale mutuante dei titoli la DFD Czech.

8.2. In sostanza la Gi.[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la DFD Czech un contratto di mutuo oneroso avente ad oggetto titoli di partecipazione ad una società portoghese avente sede a Madeira, la Tallers, garantito da pegno sugli stessi titoli, che sono quindi rimasti nella disponibilità della società ceca, prevedendosi pure che il diritto di voto rimanesse riservato alla DFD.

I titoli partecipativi attribuivano alla Gi.Crem il diritto di concorrere nella ripartizione degli utili conseguiti dalla Tallers.

Gli utili conseguiti dalla Tallers dipendevano dal risultato d’esercizio conseguito dalla società off shore: [OSCURATO:PERSONA] ltd.

Conseguiva al patto con la società ceca che, qualora il valore dei dividendi distribuiti dalla società portoghese avesse superato l’importo della “commissione” che la Gi.[OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla DFD, la società italiana avrebbe conseguito un vantaggio economico.

Gli utili attribuiti in ragione della percentuale di partecipazione del 10% della Tallers posseduta dalla Gi.Crem, in relazione all’anno 2005, sono stati 2.001.538,33 e, al netto della commissione pagata alla DFD, pari ad Euro 1.971.538,33, la società italiana ha conseguito un guadagno di 30.000,00 Euro.

Gli effetti fiscali dell’operazione invocati dalla Gi.Crem sarebbero stati: la deducibilità dei costi sostenuti, nella misura di quasi due milioni di Euro, e la tassazione degli utili conseguiti, in quanto provenienti da partecipazioni, nella misura ridotta del 5%.

8.3. L’Amministrazione finanziaria evidenzia che la Tallers, società veicolo con sede a Madeira, come diverse altre di cui si è servita la DFD, “sono scatole vuote, prive di mezzi propri, domiciliate presso lo stesso indirizzo, non svolgono attività; gli unici proventi iscritti nel loro bilancio derivano da partecipazioni di cui si conosce solo la denominazione (non la sede, il bilancio, l’oggetto) e l’effettivo proprietario, che è sempre la società DFD Czech” (controric., p. 24, che riprende l’avviso di accertamento).

La DFD Czech, con sede in Praga, a sua volta, è “posseduta da società con sede ad [OSCURATO:PERSONA] (paradiso fiscale) a sua volta posseduta da società con sede nel medesimo paradiso fiscale … DFD non dispone di propri uffici avendo subaffittato un piccolo locale di 6 mq. assunto a sua volta in sublocazione dalla TMF Czech; i numeri telefonici e di fax riportati sulla carta intestata, sono riconducibili alla TMF Czech … DFD non ha dipendenti … in pratica, il gruppo TMF ha messo a disposizione un ufficio, un impiegato part time e un manager” (controric., p. 25).

Questi dati non risultano contestati tra le parti.

8.3.1. L’Amministrazione finanziaria aggiunge quindi che il contratto di stock lending stipulato dalla Gi.Crem con la DFD non prevede in realtà alcuna alea, perché l’esito risulta interamente predeterminato dalla mutuante, che possiede la totalità delle partecipazioni nella società veicolo, la Tallers, e si è riservata il diritto di voto anche relativamente ai titoli di partecipazione mutuati alla Gi.Crem (10%).

Del resto “la Gi.Crem non ha assunto alcuna informazione che le consenta di pronosticare l’esito della scommessa e quindi valutarne il rischio” (controric., p. 30).

“La società mutuante”, DFD Czech, “è socio unico della società veicolo e proprietaria dello stock di azioni della società off shore conferito gratuitamente alla società veicolo (questo stock è l’unico cespite della società veicolo), che non ha altre fonti di entrate” (controric., p. 33).

8.4. Oppone la ricorrente Gi.Crem che la DFD era obbligata da specifica previsione contrattuale (punto 4.3) a distribuire tutti gli utili che la società veicolo Tallers avesse conseguito.

Replica l’Agenzia delle Entrate che essendo la DFD proprietaria di ogni partecipazione nella Tallers, “la società mutuante può decidere a suo arbitrio la misura degli utili direttamente, in sede di approvazione del bilancio, e può farlo indirettamente, influendo sul risultato di esercizio” (controric., p. 31).

8.5. La società ricorrente, in conclusione del proprio ricorso, non si è soffermata sul profilo della affermata mancanza di causa meritevole di tutela dell’operazione commerciale, sebbene fosse stata ritenuta dalla CTR una specifica causa di nullità del contratto, ed ha preferito proporre la ricostruzione del patto di stock lending in discussione come “una comune operazione speculativa di prestito titoli garantita da pegno su quote.

In particolare la Gi.Crem, società italiana, ha stipulato un contratto con una società comunitaria perfettamente esistente ed operativa”, la DFD Czech, “le azioni traferite appartenevano ad altra società comunitaria (e.g.

Tallers) partecipata dalla stessa DFD … attribuendo … un diritto alla partecipazione degli utili da questa distribuiti … il contratto in parola, a propria volta, era garantito da un ulteriore contratto di pegno di azioni secondo cui Gi.Crem lascia in pegno alla mutuante DFD, a garanzia della restituzione dei titoli, tutte le 5.000 azioni avute in prestito.

Entrambi i contratti sono disciplinati, convenzionalmente, dal diritto italiano.

Al termine dell’operazione la Gi.Crem doveva restituire alla DFD le azioni della Tallers ottenendo la restituzione della garanzia prestata” (ric., p. 35 s.).

8.6. Sintetizzando la valutazione espressa in materia dalla CTR, può ricordarsi come il giudice dell’appello abbia osservato che “essendo il contratto di stock lending come quello dedotto in giudizio un contratto aleatorio … la causa di esso deve consistere nell’obiettiva incertezza per entrambe le parti se da esso ne deriverà un vantaggio o una perdita e la misura di essi … nel caso di specie tale oggettiva incertezza mancava al momento della stipulazione, almeno con riguardo alla società mutuante DFD, padrona della situazione nei confronti delle controllate e della redditività delle stesse, con meccanismo ripetuto in molti altri casi acquisiti al giudizio tramite la produzione della giurisprudenza versata in atti … Si deve quindi concludere che vi sono elementi sufficienti per accertare nella fattispecie il difetto della causa tipica del contratto e quindi la sua nullità, conseguendone la indeducibilità dei costi oggetto di accertamento e il buon fondamento dell’operato dell’Ufficio” (sent.

CTR, p.

V s.).

8.7. Invero, lo stesso fatto che la DFD avesse potuto impegnarsi contrattualmente ad assicurare la distribuzione di tutti gli utili conseguiti non da lei, bensì dalla società veicolo Tallers, dimostra che ne deteneva un controllo assoluto, che le consentiva di pilotare con mera discrezionalità i risultati di gestione, e pertanto anche il riconoscimento di utili di esercizio.

La mancata assunzione di informazioni da parte della società italiana in relazione alle sue controparti commerciali è pure indicativa del modesto interesse della società italiana all’esito dell’operazione commerciale, che comunque le avrebbe assicurato il vantaggio della deducibilità fiscale di un paio di milioni di Euro che, in base agli atti di causa, risulta essere l’effettiva finalità che ha indotto la Gi.Crem spa a stipulare il contratto.

8.8. Può quindi ritenersi corretta la valutazione operata dalla CTR, che merita di essere confermata, perché nel contratto di stock lending stipulato dalla Gi.Crem con la DFD non risultava presente un carattere essenziale suo proprio, l’aleatorietà, e l’operazione commerciale appare comprensibile solo in ragione della finalizzazione al conseguimento di un indebito risparmio fiscale, finalità non meritevole di tutela, e tanto comporta la nullità del negozio.

8.8.1. Rimane da osservare che la ricorrente ha prodotto, in sede di giudizio di legittimità, documentazione relativa alla società off shore Atmos, al fine di dimostrare che la stessa non era controllata dalla Tallers o dalla DFD.

La documentazione risulta inammissibile perché tardiva, del resto la società neppure illustra le ragioni che le avrebbero impedito di conseguirla ed allegarla in precedenza.

Ma la documentazione appare anche irrilevante, in considerazione delle esposte ragioni della decisione.

8.9. Merita infine di essere segnalato come questa Corte regolatrice, in ipotesi in cui ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero elementi per affermare la nullità del contratto di stock lending stipulato dalle parti in conseguenza della immeritevolezza della causa perseguita dalle parti, ha comunque ritenuto che gli oneri sopportati per il pagamento della “commissione” risultino comunque indeducibili, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 109, comma 8, Dpr 917 del 1986 (cfr. Cass. sez.

V, 12.5.2017, n. 11872; Cass. sez.

V, 12.5.2021, n. 12508).

Anche il quinto motivo di impugnazione proposto dalla società risulta infondato, e deve perciò essere respinto.

In definitiva il ricorso introdotto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

9. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa.

9.1. Risultano sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].CREM Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “Leo e Associati”, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e di fesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2033, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolognail 30.6.2014, e pubblicata il 24.11.2014; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Operazione commerciale inesistente - Riparto dell’onere probatorio - Disciplina delle sanzioni - Contratto di stock lending - DFD Czech - Mancanza di alea -Difetto di causa. 1. In conseguenza di segnalazione proveniente dall’Ufficio di Rimini e fondata anche su indagini svolte dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente provvedeva ad accesso mirato, e quindi redigeva e consegnava alla Gi.[OSCURATO:PERSONA], attiva nel settore immobiliare, [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione (PVC). L’Amministrazione finanziaria notificava quindi alla contribuente separati avvisi di accertamento, tra cui quello recante n. R7Q08R101443/2008, oggetto del presente giudizio, mediante il quale procedeva alla rettifica della dichiarazione dei redditi. Separati avvisi di accertamento, con riferimento al medesimo anno, avevano ad oggetto: la debenza di maggiori tributi Iva ed Irap in relazione all’anno 2005, ed i maggiori importi richiesti per il tributo dell’Ires. Nell’atto impositivo oggetto del presente giudizio, l’Ente impositore rettificava la dichiarazione dei redditi in ordine alla deduzione dei costi indicati in dichiarazione con riferimento a contratti di stock lending, ritenuti comunque invalidi perché privi di causa meritevole di tutela e stipulati al solo fine di eludere le imposte. Contestava, inoltre, un’operazione commerciale valutata oggettivamente inesistente apparentemente conclusa con la [OSCURATO:PERSONA]. 2. La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena, che respingeva il ricorso per più ragioni. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia - Romagna, che rigettava il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto che l’Ente impositore avesse provato la natura oggettivamente inesistente dell’operazione finanziaria conclusa con la società [OSCURATO:PERSONA], in violazione del regime legale che disciplina l’onere probatorio. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione assunta dal giudice dell’appello, per essere incorsa nella violazione “degli 19, del [OSCURATO:PERSONA] e 109 del Dpr. n. 917 del 1986” (ric., p. 21),avendo il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la società non avesse prodotto alcuna documentazione relativa al rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA], e comunque per non avere la CTR tenuto conto nella sua pronuncia della documentazione prodottadalla contribuente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la società critica la decisione adottata dalla CTR perché emessa in violazione dell’art. 8, primo e secondo comma, del Dl. n. 16 del 2012, come conv., dell’art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, per avere la Ctr erroneamente ritenuto l’operazione conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] oggettivamente inesistente, e comunque per non aver annullato la rettifica come operata dall’Ufficio, senza tener conto alcuno dei costi dell’operazione, comunque deducibili. 4. Mediante il suo quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società lamenta la violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto applicabili le sanzioni, senza neppure valutare se sussistessero, nel caso concreto, elementi per ritenere integrata la colpa della società nell’essere incorsa nella violazione fiscale contestata. 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 1325 e 1418 cod. civ., e degli artt. 100, comma 4, e 109, comma 5, del Dpr n. 917 del 1986, in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che non sussistesse alea nel contratto di stock lending stipulato dalla società, ed averne fatto discendere la nullità dello stesso per difetto di causa. 6. Mediante i primi tre motivi di ricorso la società propone le sue censure alla impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, affermando l’invalidità dell’accertamento tributario in relazione alla fattura n. 159/2005, valutata come afferente ad operazione oggettivamente inesistente. Gli strumenti di impugnazione presentano ragioni di connessione, essendo del resto proposti come sottoarticolazioni di un unico motivo di ricorso, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 6.1. In primo luogo la contribuente contesta che gli elementi allegati dall’Amministrazione finanziaria possano essere considerati idonei ad assicurare prova dell’oggettiva inesistenza dell’operazione commerciale conclusa con la [OSCURATO:PERSONA], e documentata mediante fattura n. 159 del 17.11.2005 (€ 56.815,00, oltre Iva), in cui la prestazione ricevuta sarebbe consistita nella segnalazione di aree edificabili. In sostanza la ricorrente contesta che “i quattro presupposti alla base del decisum … sono stati dimostrati essere errati … la Sentenza ha finito per confermare un rilievo di inesistenza di un’operazione, esclusivamente, sulla base del mancato assolvimento della Entity dei propri obblighi fiscali” (ric., p. 21). 6.1.1. Ha osservato in proposito la CTR “che tanto chi ha emesso la fattura ([OSCURATO:PERSONA]) che il prenditore degli assegni circolari con cui è stata saldata ([OSCURATO:PERSONA]) avevano omesso qualsiasi dichiarazione dei redditi per l’annualità in questione; che la [OSCURATO:PERSONA] è risultata in altri accertamenti avere natura di “cartiera” ovvero di impresa abitualmente dedita all’illecita emissione di fatture per operazioni inesistenti; che il sig. Renzi che ha ricevuto i pagamenti non aveva alcun rapporto organico con la Entity; che la fatturazione ha seguito di molti anni l’operazione immobiliare cui la contribuente ha riferito la fattura (2001-2005); che il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato a verbale alla polizia tributaria che la sua attività consisteva nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti, motivandole con provvigioni per segnalazione di aree edificabili: [OSCURATO:PERSONA] contribuente non ha potuto esibire alcuna documentazione relativa al rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] o con il sig. Renzi … alle contestazioni dell’Ufficio deve essere riconosciuta la natura di presunzioni gravi, precise e concordanti che, nel loro combinarsi, conducono a ritenere provata l’inesistenza oggettiva dell’operazione” (sent. CTR, p. III s.). Di fronte al riassunto, articolato quadro indiziario, il quale appare senz’altro idoneo a provare, a livello presuntivo, che l’operazione commerciale in questione sia risultata oggettivamente inesistente, sarebbe stato preciso onere della contribuente assicurare la prova contraria. Basti in proposito ricordare che questa Corte regolatrice ha già avuto modo di statuire che “in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritturecontabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”, Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628 (evidenza aggiunta). 6.1.2. Agli argomenti proposti dalla CTR la ricorrente ha replicato che, in ordine alle dichiarazioni confessorie rilasciate dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], Albanese, “le dichiarazioni in questione, dunque, possono sì essere assunte quali elementi indiziari, ma non sono idonee a sostenere le ragioni della pretesa tributaria … mere informazioni, acquisite nell’ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia probatoria” (ric., p. 17). 6.1.3. La contribuente equivoca a tal proposito il contenuto della pronuncia della CTR, la quale non ha affermato la natura di piena prova delle dichiarazioni rilasciate dall’Albanese, bensì le ha correttamente considerate elementi idonei, invero nel concorso degli altri indicati, a comporre un solido quadro indiziario dell’oggettiva inesistenza dell’operazione commerciale. Vale la pena di sottolineare che l’Albanese ha dichiarato che le false fatturazioni da lui emesse erano relative proprio a false prestazioni di segnalazione di terreni edificabili, in cui procedeva poi alla retrocessione delle somme ricevute, trattenendo una percentuale. 6.1.4. In ordine alla mancanza di rapporti organici tra l’[OSCURATO:PERSONA], che ha ricevuto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA] gli assegni relativi alla pretesa prestazione di segnalazione, e la società [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe risultata la reale creditrice, la odierna ricorrente ha potuto solo allegare di avere sempre interagito con lui quale esponente della [OSCURATO:PERSONA], ma nulla è stata in grado di documentare in proposito. 6.1.5. Con riferimento al lasso temporale di circa quattro anni che risulta intercorso tra quando sarebbe stata fornita la prestazione e quando è stata onorata la fattura, la ricorrente allega soltanto che il compenso sarebbe stato differito perché era in corso di esame una seconda segnalazione di terreno edificabile da acquistare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che però non sarebbe poi andata a buon fine. La motivazione del differimento non appare ragionevolmente giustificata, e comunque la posticipazione del pagamento rimane solo affermata e non vi è alcuna documentazione che non solo la giustifichi, ma neppure che attesti l’esistenza di uno o più rapporti commerciali tra le parti. Gli elementi indiziari evidenziati dall’Amministrazione finanziaria per affermare l’inesistenza oggettiva dell’operazione commerciale, e condivisi dalla CTR, sono pertanto plurimi e stringenti, oltre che non efficacemente contrastati dalla contribuente. 6.2. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] oppone ancora di aver documentalmente provato la natura effettiva dell’operazione commerciale, ma il giudice dell’appello non ne avrebbe tenuto conto. Ora, qualora la società intendesse contestare che la CTR non ha esaminato documentazione rilevante per il giudizio, di cui pure disponeva, la contestazione atterrebbe ad un vizio di percezione, censurabile non in questa sede, bensì mediante il rimedio revocatorio. Nel caso di specie, peraltro, la CTR ha tenuto ben presente la documentazione, fattura ed assegni di pagamento dell’asserita prestazione ricevuta, allegata dalla società. Il giudice dell’appello opera ad esempio esplicito riferimento ai pagamenti ricevuti dal sig. Renzi, ma ha semplicemente ritenuto la documentazione prodotta dalla società non decisiva. La CTR ha infatti rivolto specificamente le sue osservazioni relative alla mancata prova documentale, che avrebbe dovuto essere assicurata dalla società per contrastare quella offerta dall’Amministrazione finanziaria, ad altri elementi, scrivendo che “la società contribuente non ha potuto esibire alcuna documentazione circa il rapporto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] e con il sig. Renzi …”. Anche questa contestazione proposta dalla contribuente risulta pertanto infondata. 6.3. Quanto alla censura proposta nei confronti della decisione della CTR per non aver annullato la rettifica operata dall’Agenzia delle Entrate, pur avendo quest’ultima omesso di considerare i costi comunque dipendenti dall’operazione commerciale in esame, deve osservarsi che la stessa appare inammissibile, non avendo la contribuente indicato in qual modo abbia contestato la circostanza nei gradi di merito del giudizio. In un giudizio di natura impugnatoria qual è per definizione quello di Cassazione, il ricorrente deve infatti indicare quando abbia proposto le proprie contestazioni nei gradi di merito del giudizio e con quali formule, non mancando di indicare come le abbia diligentemente coltivate, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esercitare il controllo che le compete circa la tempestività e congruità delle questioni introdotte dalle parti, prima ancora di procedere a valutarne la decisività. 6.3.1. La censura è comunque pure infondata, avendo questa Corte regolatrice già avuto occasione di precisare che “in tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare la natura fittizia dei componenti positivi del reddito che - ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012 - siano direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati e non devono pertanto concorrere alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. (Nella specie, è stato escluso che la società avesse fornito la prova della fittizietà dei componenti positivi di reddito derivanti da operazioni accertate come mai compiute, avendo anzi sempre dedotto di avere dimostrato l'effettiva realizzazione delle attività sottese alle fatture accertate come fittizie)”, Cass. sez. V, 19.12.2019, n. 33915. Il primo, il secondo ed il terzo, strumento di impugnazione introdotti dalla Gi. [OSCURATO:PERSONA] sono pertanto infondati, e devono essere respinti. 7. Con il quarto strumento di impugnazione la società lamenta il mancato annullamento delle sanzioni da parte della CTR, sebbene l’Amministrazione finanziaria le abbia irrogate pur senza nessuna dimostrazione che la contribuente versasse in dolo o colpa. 7.1. Il motivo di ricorso si presenta inammissibile, per le medesime ragioni illustrate valutando la deducibilità dei costi innanzi esposte, da intendersi qui interamente riprodotte. Il mezzo di impugnazione è comunque pure infondato, avendo questa Corte già chiarito, esprimendo un principio estensibile, che “in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo”, Cass. sez. V, 18.10.2021, n. 28628. Il quarto motivo di ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, e risulta comunque infondato. 8. Mediante il quinto strumento di impugnazione la società contesta la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto indeducibili i costi relativi ad operazioni commerciali di stock lending, quale conseguenza della pretesa nullità del contratto stipulato dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA], per non avere causa meritevole di tutela, essendo esclusivamente finalizzato a conseguire un risparmio fiscale. Il giudice dell’appello ha invece ritenuto infondate le ulteriori ragioni di illegittimità dell’operazione commerciale allegate nell’avviso di accertamento dall’Amministrazione finanziaria, che erano state anch’esse accolte dai primi giudici: l’invalidità del contratto di stock lending per simulazione, e comunque l’indeducibilità dei costi per violazione dell’art. 109, ottavo comma, del Tuir. 8.1. Sembra opportuno premettere che con la locuzione “stock lending agreement” viene indicata un’operazione finanziaria, genericamente riconducibile ad un prestito di titoli (di partecipazione, di regola), che può assumere configurazioni diverse e si risolve comunque in un contratto atipico, la cui liceità dipende quindi dalla meritevolezza dell’interesse perseguito con il singolo negozio, come già evidenziato da Cass. sez. V, 12.5.2017, n. 11872, pronuncia che pure riguardava, tra gli altri, la DFD Czech di Praga, coinvolta anche nel presente giudizio, e confermato da Cass. sez. V, 2.12.2021, n. 38038, una decisione relativa a vicenda che vedeva anch’essa quale mutuante dei titoli la DFD Czech. 8.2. In sostanza la Gi.[OSCURATO:PERSONA] ha stipulato con la DFD Czech un contratto di mutuo oneroso avente ad oggetto titoli di partecipazione ad una società portoghese avente sede a Madeira, la Tallers, garantito da pegno sugli stessi titoli, che sono quindi rimasti nella disponibilità della società ceca, prevedendosi pure che il diritto di voto rimanesse riservato alla DFD. I titoli partecipativi attribuivano alla Gi.Crem il diritto di concorrere nella ripartizione degli utili conseguiti dalla Tallers. Gli utili conseguiti dalla Tallers dipendevano dal risultato d’esercizio conseguito dalla società off shore: [OSCURATO:PERSONA] ltd. Conseguiva al patto con la società ceca che, qualora il valore dei dividendi distribuiti dalla società portoghese avesse superato l’importo della “commissione” che la Gi.[OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla DFD, la società italiana avrebbe conseguito un vantaggio economico. Gli utili attribuiti in ragione della percentuale di partecipazione del 10% della Tallers posseduta dalla Gi.Crem, in relazione all’anno 2005, sono stati 2.001.538,33 e, al netto della commissione pagata alla DFD, pari ad Euro 1.971.538,33, la società italiana ha conseguito un guadagno di 30.000,00 Euro. Gli effetti fiscali dell’operazione invocati dalla Gi.Crem sarebbero stati: la deducibilità dei costi sostenuti, nella misura di quasi due milioni di Euro, e la tassazione degli utili conseguiti, in quanto provenienti da partecipazioni, nella misura ridotta del 5%. 8.3. L’Amministrazione finanziaria evidenzia che la Tallers, società veicolo con sede a Madeira, come diverse altre di cui si è servita la DFD, “sono scatole vuote, prive di mezzi propri, domiciliate presso lo stesso indirizzo, non svolgono attività; gli unici proventi iscritti nel loro bilancio derivano da partecipazioni di cui si conosce solo la denominazione (non la sede, il bilancio, l’oggetto) e l’effettivo proprietario, che è sempre la società DFD Czech” (controric., p. 24, che riprende l’avviso di accertamento). La DFD Czech, con sede in Praga, a sua volta, è “posseduta da società con sede ad [OSCURATO:PERSONA] (paradiso fiscale) a sua volta posseduta da società con sede nel medesimo paradiso fiscale … DFD non dispone di propri uffici avendo subaffittato un piccolo locale di 6 mq. assunto a sua volta in sublocazione dalla TMF Czech; i numeri telefonici e di fax riportati sulla carta intestata, sono riconducibili alla TMF Czech … DFD non ha dipendenti … in pratica, il gruppo TMF ha messo a disposizione un ufficio, un impiegato part time e un manager” (controric., p. 25). Questi dati non risultano contestati tra le parti. 8.3.1. L’Amministrazione finanziaria aggiunge quindi che il contratto di stock lending stipulato dalla Gi.Crem con la DFD non prevede in realtà alcuna alea, perché l’esito risulta interamente predeterminato dalla mutuante, che possiede la totalità delle partecipazioni nella società veicolo, la Tallers, e si è riservata il diritto di voto anche relativamente ai titoli di partecipazione mutuati alla Gi.Crem (10%). Del resto “la Gi.Crem non ha assunto alcuna informazione che le consenta di pronosticare l’esito della scommessa e quindi valutarne il rischio” (controric., p. 30). “La società mutuante”, DFD Czech, “è socio unico della società veicolo e proprietaria dello stock di azioni della società off shore conferito gratuitamente alla società veicolo (questo stock è l’unico cespite della società veicolo), che non ha altre fonti di entrate” (controric., p. 33). 8.4. Oppone la ricorrente Gi.Crem che la DFD era obbligata da specifica previsione contrattuale (punto 4.3) a distribuire tutti gli utili che la società veicolo Tallers avesse conseguito. Replica l’Agenzia delle Entrate che essendo la DFD proprietaria di ogni partecipazione nella Tallers, “la società mutuante può decidere a suo arbitrio la misura degli utili direttamente, in sede di approvazione del bilancio, e può farlo indirettamente, influendo sul risultato di esercizio” (controric., p. 31). 8.5. La società ricorrente, in conclusione del proprio ricorso, non si è soffermata sul profilo della affermata mancanza di causa meritevole di tutela dell’operazione commerciale, sebbene fosse stata ritenuta dalla CTR una specifica causa di nullità del contratto, ed ha preferito proporre la ricostruzione del patto di stock lending in discussione come “una comune operazione speculativa di prestito titoli garantita da pegno su quote. In particolare la Gi.Crem, società italiana, ha stipulato un contratto con una società comunitaria perfettamente esistente ed operativa”, la DFD Czech, “le azioni traferite appartenevano ad altra società comunitaria (e.g. Tallers) partecipata dalla stessa DFD … attribuendo … un diritto alla partecipazione degli utili da questa distribuiti … il contratto in parola, a propria volta, era garantito da un ulteriore contratto di pegno di azioni secondo cui Gi.Crem lascia in pegno alla mutuante DFD, a garanzia della restituzione dei titoli, tutte le 5.000 azioni avute in prestito. Entrambi i contratti sono disciplinati, convenzionalmente, dal diritto italiano. Al termine dell’operazione la Gi.Crem doveva restituire alla DFD le azioni della Tallers ottenendo la restituzione della garanzia prestata” (ric., p. 35 s.). 8.6. Sintetizzando la valutazione espressa in materia dalla CTR, può ricordarsi come il giudice dell’appello abbia osservato che “essendo il contratto di stock lending come quello dedotto in giudizio un contratto aleatorio … la causa di esso deve consistere nell’obiettiva incertezza per entrambe le parti se da esso ne deriverà un vantaggio o una perdita e la misura di essi … nel caso di specie tale oggettiva incertezza mancava al momento della stipulazione, almeno con riguardo alla società mutuante DFD, padrona della situazione nei confronti delle controllate e della redditività delle stesse, con meccanismo ripetuto in molti altri casi acquisiti al giudizio tramite la produzione della giurisprudenza versata in atti … Si deve quindi concludere che vi sono elementi sufficienti per accertare nella fattispecie il difetto della causa tipica del contratto e quindi la sua nullità, conseguendone la indeducibilità dei costi oggetto di accertamento e il buon fondamento dell’operato dell’Ufficio” (sent. CTR, p. V s.). 8.7. Invero, lo stesso fatto che la DFD avesse potuto impegnarsi contrattualmente ad assicurare la distribuzione di tutti gli utili conseguiti non da lei, bensì dalla società veicolo Tallers, dimostra che ne deteneva un controllo assoluto, che le consentiva di pilotare con mera discrezionalità i risultati di gestione, e pertanto anche il riconoscimento di utili di esercizio. La mancata assunzione di informazioni da parte della società italiana in relazione alle sue controparti commerciali è pure indicativa del modesto interesse della società italiana all’esito dell’operazione commerciale, che comunque le avrebbe assicurato il vantaggio della deducibilità fiscale di un paio di milioni di Euro che, in base agli atti di causa, risulta essere l’effettiva finalità che ha indotto la Gi.Crem spa a stipulare il contratto. 8.8. Può quindi ritenersi corretta la valutazione operata dalla CTR, che merita di essere confermata, perché nel contratto di stock lending stipulato dalla Gi.Crem con la DFD non risultava presente un carattere essenziale suo proprio, l’aleatorietà, e l’operazione commerciale appare comprensibile solo in ragione della finalizzazione al conseguimento di un indebito risparmio fiscale, finalità non meritevole di tutela, e tanto comporta la nullità del negozio. 8.8.1. Rimane da osservare che la ricorrente ha prodotto, in sede di giudizio di legittimità, documentazione relativa alla società off shore Atmos, al fine di dimostrare che la stessa non era controllata dalla Tallers o dalla DFD. La documentazione risulta inammissibile perché tardiva, del resto la società neppure illustra le ragioni che le avrebbero impedito di conseguirla ed allegarla in precedenza. Ma la documentazione appare anche irrilevante, in considerazione delle esposte ragioni della decisione. 8.9. Merita infine di essere segnalato come questa Corte regolatrice, in ipotesi in cui ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistessero elementi per affermare la nullità del contratto di stock lending stipulato dalle parti in conseguenza della immeritevolezza della causa perseguita dalle parti, ha comunque ritenuto che gli oneri sopportati per il pagamento della “commissione” risultino comunque indeducibili, trovando applicazione il disposto di cui all’art. 109, comma 8, Dpr 917 del 1986 (cfr. Cass. sez. V, 12.5.2017, n. 11872; Cass. sez. V, 12.5.2021, n. 12508). Anche il quinto motivo di impugnazione proposto dalla società risulta infondato, e deve perciò essere respinto. In definitiva il ricorso introdotto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 9. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 9.1. Risultano sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Gi.[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in fa
Sentenza Cassazione n. 05432/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris