CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza n. 2026/422 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, notificata in data 17 marzo 2026, è stata censurata la decisione con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La difesa deduce, con articolato motivo di impugnazione, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., 76, comma 4-bis, e 99 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché agli artt. 125, comma 3, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. 3. In particolare, si assume che il provvedimento impugnato fosse affetto da carenza assoluta di motivazione ovvero da motivazione meramente apparente, non avendo il giudice di merito in alcun modo dato risposta alle censure articolate con l'atto di opposizione, omettendo il necessario scrutinio delle questioni devolute. 4. Si deduce, altresì, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il proprio convincimento su argomentazioni eccentriche rispetto all'oggetto del giudizio, valorizzando massime di esperienza in luogo di un rigoroso esame degli elementi documentali offerti dal ricorrente a sostegno della dedotta condizione di indigenza. 5. La difesa richiama, a conforto della prospettazione, i precedenti provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il riconoscimento della remissione del debito in favore dell'istante, elementi ritenuti idonei a comprovare la persistenza dello stato di incapienza reddituale. 6. Viene, inoltre, censurata la rilevanza attribuita dal giudice di merito alla sottopoizione del ricorrente al regime detentivo di cìji all'art. 41 -bis ord. pen., ritenuta circostanza priva di espressa valenza ostativa al riconoscimento del beneficio, in difetto di una previsione normativa in tal senso. 7. Il ricorrente lamenta, altresì, l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2010, assumendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la prova contraria offerta, giungendo, di fatto, a richiedere un onere probatorio eccessivo ed inesigibile.8. Si deduce, infine, che la mancata considerazione della posizione processuale dell'Agenzia delle Entrate, quale soggetto interessato, abbia inciso sulla correttezza del procedimento. 9. Sulla scorta delle esposte doglianze, si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. 10. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, anche al netto dell'aspecificità estrinseca del dedotto difetto assoluto di motivazione, in ragione dell'articolato apparato motivazionale di seguito evidenziato, e dell'intrinseca aspecificità del profilo di censura concretizzatosi nel mero riferimento ad alcuni passaggi del provvedimento impugnato in ordine ai provvedimenti prodotti di ammissione al beneficio in altri procedimenti. 2. Deve innanzitutto ribadirsi che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto o d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale rientra anche il difetto assoluto di motivazione ma non la sua mera incongruità ovvero vizi di essa (ex plurimis: Sez. 4, n. 36692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Rv. 270000 - 01; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 269672 - 01, in ipotesi di ricorso per saltum). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione vds. Sez. 4, n. 36692 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit., si veda altresì, ex plurimis, in generale, ancorché in ambito cautelare: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925 - 01). 3. Nel merito cassatorio occorre evidenziare che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, prevede, all'art. 76, comma 4-bis, una presunzione legale relativa di superamento della soglia reddituale per i soggetti condannati per determinati reati, tra cui quelli di criminalità 2organizzata, presunzione che può essere superata unicamente mediante la dimostrazione rigorosa dell'effettiva condizione di incapienza reddituale. 4. Tale meccanismo normativo comporta una inversione dell'onere della prova, gravando sul richiedente l'onere di fornire prova contraria idonea a vincere la presunzione legale, secondo criteri di particolare rigore, conformemente all'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (sent. n. 139 del 2010). 5. In tale prospettiva, è principio consolidato che il giudice di merito è tenuto a svolgere una valutazione rigorosa e non meramente formale degli elementi allegati dall'istante; tuttavia, la prova contraria richiesta deve essere specifica, attuale e completa, non potendo fondarsi su dati meramente storici o su precedenti provvedimenti favorevoli, privi di autonoma efficacia vincolante. Trova applicazione il principio, in questa sede ribadito, per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4 -bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce di Corte cost., sentenza n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (ex plurimis: Sez. 4, n. 30055 del 30/06/2022, non mass.; Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Rv. 252962-01). Sicché, in assenza di una adeguata allegazione dei detti concreti elementi di fatto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente con motivo manifestamente infondato, non sussiste l'obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (ex plurimis: Sez. 4, n. 18684 del 27/02/2018, non mass.; Sez. 4, n. 5041 del 21/10/2010, dep. 2011, Rv. 249563). 6. Nella specie, peraltro, è stata fatta corretta applicazione anche di ulteriori principi governanti la materia con i quali il ricorrente non si confronta mediante i dedotti profili di censura che, pertanto, si mostrano manifestamente infondati. Il giudice di merito ha difatti evidenziato l'assenza di elementi di fatto addotti dal richiedente e tali da vincere il regime presuntivo per la loro chiara ed univoca idoneità.a dimostrare l'effettiva situazione economica. di non abbienza. Tali non 3potendo essere considerati, in quanto non correlati con circostanze concrete inerenti all'effettiva situazione economica (nella specie ritenute insussistenti), l'autocertificazione o la mera certificazione reddituale, necessitando concreti elementi fattuali nel senso della non abbienza. La disciplina nella quale trova incarnazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato esprime difatti, con assoluta nettezza, la centralità delle effettive condizioni economiche del richiedente. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite, facendo riferimento al generale «principio antielusivo» che s'incardina sulla capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò sull'art. 3 Cost., correlandosi all'ulteriore corollario costituito dall'art. 24, comma terzo, Cost., in osservanza del quale l'art. 98 cod. proc. pen. prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato (in tal senso, nel pronunciarsi in merito alla fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, non mass. sul punto, alla quale fa esplicito riferimento Sez. 4, n. 18684 del 2018, cit.; in merito alla necessità della sussistenza di concreti elementi di fatto idonei a vincere la presunzione relativa, si veda altresì, Sez. 4, n. 13742 del 22/03/2022, Rv. 283021 - 01). Sono state dunque correttamente ritenute inidonee' a superare la presunzione relativa di abbienza l'assenza d'intestazione di beni mobili e immobili, facendo ricorso ad una massima di esperienza, sostanzialmente recepita dallo stesso regime presuntivo di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, che la Suprema Corte non può sindacare (yds. Sez. 4, n. 18684 del 22/02/2018, cit., che fa esplicito riferimento a Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv. 261992 - 01), e la circostanza che l'instante sia stato ammesso in altri procedimenti. Su questo particolare punto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il giudice di merito è lungi dall'aver posto a fondamento della decisione una sorta di presunzione derivante dall'assoggettamento dell'instante al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Con apparato motivazionale con il quale il ricorso non si confronta, muovendo dalla documentazione agli atti sono stati difatti evidenziati il ruolo apicale assunto in seno al sodalizio dall'instante, da lui storicamente guidato, e la persistenza della sua operatività nonostante arresti e condanne. 7. È in particolare manifestamente infondata la violazione di legge dedotta in ragione dell'esclusione della valenza probatoria dei provvedimenti con i quali il ricorrente è stato ammesso al beneficio in oggetto in altri procedimenti da parte di altre Autorità giurisdizionali, non riconoscendo l'ordinamento ai detti 4provvedimenti efficacia vincolante in altri procedimenti (Sez. 4, n. 18684 del 22/02/2018, non mass.). Si consideri sul punto, altresì, che anche l'accertamento del reddito imponibile, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere incidentalmente condotto dal giudice penale in piena autonomia, nel contraddittorio con l'imputato e con l'osservanza delle regole dettate dal codice di rito in materia di valutazione della prova, a nulla rilevando la contestuale pendenza di procedimenti amministrativi o tributari (vds. sent. ult. cit. e Sez. 3, n. 38018 del 27/04/2017, Rv. 270997 - 01). 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.M. D P.Q.M