CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 34460/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila con la quale è stata accolta l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con obbligo domiciliare in Arzano (NA), formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], detenuto presso la Casa di reclusione di Sulmona, con fine-pena il 14.04.2027; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni presentate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 09.01.2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, a fondamento della decisione di ammissione dell'istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] al regime di affidamento in prova ai servizi sociali, ha osservato che: - [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], stava espiando la pena residua di ventidue anni, sette mesi, venticinque giorni di reclusione (fine-pena fissato al 14.04.2027), sulla base del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relative a sentenze di condanna anche relative ai reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi fino al 2008, oltre ad una serie di altre violazioni (tra le altre, rapina, furto, ricettazione, detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti), commessi tra il 1996 e il 2002; -l'istanza di affidamento in prova datata 12.10.2023 era stata avanzata allorquando il condannato aveva già espiato le pene relative ai reati cd. ostativi ed erano quindi in espiazione le pene per reati non compresi nel novero dell'art. 4 -bis Ord. pen.; -la positiva evoluzione della personalità del condannato risultava dalle relazioni di sintesi redatte dall'équipe della Casa di reclusione di Sulmona, che facevano registrare un significativo miglioramento della condotta del condannato. Così, la relazione del 17.11.2021, ove si afferma che: «la maggior padronanza del linguaggio, un ampliamento delle capacità espressive e un miglioramento della gestione dell'emotività, in un quadro più generale di evoluzione positiva.., l'accrescimento del senso di responsabilità e di adesione alle regole assumendo una posizione di distanza rispetto al passato...condotta scevra da rilievi disciplinari...Affronta la detenzione con l'unico obiettivo di seguire il proprio percorso, potere essere restituito alla società e alla famiglia...nutre grande fiducia nelle istituzioni e di chi si adopera ogni giorno nel contesto detentivo...Si conferma la disponibilità del detenuto a porsi in discussione rispetto al proprio passato....sostiene in modo pressochè regolare il proprio nucleo familiare con invii di denaro..», nonché la relazione del 20.12.2023, che costituisce l'aggiornamento dell'osservazione, confermando l'evoluzione positiva del comportamento del detenuto e la sua manifesta volontà di riscattarsi dagli errori commessi; -con provvedimento dell'Amministrazione datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] era stato declassificato dal circuito di alta sicurezza a quello di media sicurezza, e, a decorrere da tale data, era stato altresì ammesso al lavoro esterno, all'esito di parere positivo dell'apposita équipe; -dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato ammesso alla fruizione dei permessi-premio, durante il cui svolgimento non erano mai state segnalate anomalie di sorta, essendosi invero il detenuto attenuto alle prescrizioni previste; -non risultavano pendenze a carico di [OSCURATO:PERSONA]; -la disponibilità di un lavoro presso la "Pescheria delle delizie", in Casoria, e quella di un domicilio in Arzano, entrambe località della provincia di Napoli, erano state positivamente riscontrate dalle Forze dell'ordine; 2 (11) -con riferimento alla persistenza di legami con la criminalità organizzata, ovvero al pericolo del relativo ripristino, è stato affermato che, nonostante le osservazioni della D.D.A. circa l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan Licciardi, operante nell'area limitrofa al luogo di auspicato lavoro, argomentata anche sulla base delle peculiarità di una delle mansioni da svolgere - consegna a domicilio del pesce - grazie alla quale egli avrebbe potuto beneficiare di libertà di movimento, doveva tuttavia ritenersi l'assenza, in oggi, della pericolosità sociale del detenuto, idonea ad escludere sia l'attualità di legami criminali, sia la potenzialità del loro ripristino, alla luce della provata evoluzione dello stile di vita e della odierna sensibilità alle regole del vivere civile, del resto rafforzata dalla distanza temporale dei reati e dalla volontà di reintegrarsi nella vita familiare e sociale. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 71-ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4-bis, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 e dell'art. 47 Ord. pen., sostenendo l'insussistenza di elementi favorevoli all'esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, anche indiretti o tramite terzi, evidenziati dal parere negativo della D.D.A. di Napoli del 04.12.2023, non valutati compiutamente dal giudice. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in errore di valutazione, alla luce della necessaria coesistenza, ai fini dell'ammissione al beneficio, sia dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie (ovvero situazioni ad essa assimilate dalla legge), sia della sussistenza di elementi specificamente diretti a provare l'esclusione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, eversiva, terroristica, e con il contesto in cui il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino con tale realtà, dovendo altresì essere allegate le ragioni a sostegno della mancata collaborazione, della mancata revisione critica della condotta di reato e di ogni altra informazione disponibile. Nella specie, l'invio di denaro alla famiglia si porrebbe in contrasto con l'insussistenza di iniziative a favore delle parti civili. Fatte le opportune premesse normative e giurisprudenziali, il ricorrente adduce l'erroneità della decisione, in quanto la spiccata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], storicamente appartenente all'agguerrito clan Licciardi, operante in Napoli ed aree limitrofe, a fronte dell'assenza dell'allegazione di elementi specifici a supporto - se non la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione - della definitiva recisione dei legami criminali, non consente di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Al contrario, assume il ricorrente che se il condannato fosse posto nella condizione di frequentare, come la prospettata attività lavorativa consentirebbe, le zone proprie dell'azione criminale organizzata, si porrebbe il concreto pericolo di ripristino dei collegamenti. Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza e ogni conseguente statuizione. 4. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha reso conclusioni scritte con le quali ha domandato il rigetto del ricorso. 5. Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale di L'Aquila deve essere rigettato, in quanto infondato. 2. Infondato si rivela l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., degli artt. 71 -ter Ord. pen., in relazione agli artt. 4 -bis, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 e dell'art. 47 Ord. pen. Non è contestato che [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione di un cumulo giuridico contenente anche pene relative a reati cd. ostativi ai sensi dell'art. 4-bis Ord. pen., abbia espiato la porzione di pena attribuita a questi ultimi delitti, e che, pertanto, il Tribunale si è mosso nel rispetto del principio secondo cui «Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi; tuttavia, allorchè il reato ostativo coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico.» (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982-01). 2.1. Il ricorrente si duole dell'errore di valutazione in cui, a suo avviso, sarebbe incorso il Tribunale nel valutare il mancato adempimento delle obbligazioni civili e riparatorie da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'addotta sussistenza, alla luce delle relazioni in atti, di legami con la criminalità associata di provenienza, ovvero il pericolo di ripristino dei collegamenti con la medesima realtà. Le critiche si appuntano sulle caratteristiche dell'attività lavorativa presso la "Pescheria delle delizie", in Casoria, che gli consentirebbe una libertà di movimento potenzialmente utilizzabile per rinsaldare i legami con il milieu criminale della cui sopravvivenza non può che prendersi atto, laddove non ricorra - ciò che non è, nel caso di specie - la cessazione dell'associazione criminale ovvero il recesso e l'esclusione dell'associato, la cui miglior causa risiede nella collaborazione con la giustizia, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. Si tratta di rilievi infondati, che non tengono in debito conto le considerazioni sviluppate nell'ordinanza impugnata. 2.2. In primis, nel delibare l'istanza di misura alternativa, il Tribunale ha evidenziato le relazioni redatte dal competente servizio presso la Casa di reclusione di Sulmona, che registrano una evoluzione, in progressivo miglioramento, del condannato [OSCURATO:PERSONA] il quale risulta avere implementato le competenze linguistiche ed espressive, avere migliorato la gestione della propria emotività, e, grazie all'impegno profuso nel periodo dell'emergenza sanitaria, avere accresciuto il senso di responsabilità e di adesione alle regole, precisando come la mansione di MOF affidata allo stesso ha contribuito a sviluppare la capacità di gestione delle situazioni: in tali adempimenti, egli ha mostrato completo rispetto delle regole, giungendo ad ottenere un encomio. Con motivazione esauriente e priva di contraddizioni, il Tribunale ha aggiunto che, proprio alla luce della nuova esistenza intrapresa all'interno della struttura carceraria, egli ha avuto modo di cogliere i profili di arroganza e di prevaricazione tipici delle dinamiche malavitose, prendendone criticamente le distanze, come ha inteso occuparsi mediante rimesse di denaro, della cura dei propri familiari. In proposito, il rilievo del ricorrente - secondo cui tale ultimo profilo contrasterebbe con il mancato adempimento delle obbligazioni civili - non riesce a superare la soglia della mera argomentazione assertiva, alla luce del fatto che l'ordinanza impugnata dà positivo atto dell'invio di denaro da parte del detenuto ai propri familiari quale evidenza della positiva evoluzione trattamentale che lo vede autonomo rispetto ad aiuti esterni, anzi, impegnato nel sostegno verso la famiglia, senza nulla osservare circa l'adempimento delle obbligazioni, spettando, in proposito, al ricorrente l'onere di allegare elementi a supporto della menzionata doglianza. 2.3. In ordine, infine, alla attualità dei legami con la criminalità organizzata, va evidenziato che l'art. 4 -bis, come novellato, ha trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante, in quella relativa, con allegazione che spetta alla parte e con la previsione di oneri istruttori per il giudice della sorveglianza, nella specie soddisfatti da parte del Tribunale, come si evince da quanto riporta l'ordinanza, anche alla luce della pregressa valutazione positiva del Magistrato di sorveglianza che aveva concesso al condannato permessi-premio con decreto del 03.05.2022. È stata altresì considerata la progressiva maturazione del condannato, che ha tenuto una condotta regolare, ha svolto attività lavorativa ex art 21 Ord. pen., si è dedicato allo studio e alle attività trattamentali, mostrando anche di avere abbandonato i residui contatti epistolari in precedenza intrattenuti con altri detenuti o pregiudicati. 3. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di