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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47566/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da NUCERA Simone.

In motivazione, il Tribunale sottolinea che la domanda non è stata corredata da alcuna ragione che consenta di. presumere il superamento della preclusione per la concessione del beneficio, deerivante dall'art. 4bis O.P.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NUCERA Simone deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4bis O.P. rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata ed al caso concreto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo stata introdotta in sede di istanza alcuna circostanza di fatto tesa a dimostrare impossibilità o inesigibilità della collaborazione, aspetto che rende non superabile la vigente presunzione di legge in rapporto alla misura alternativa richiesta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 ottobre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da NUCERA Simone. In motivazione, il Tribunale sottolinea che la domanda non è stata corredata da alcuna ragione che consenta di. presumere il superamento della preclusione per la concessione del beneficio, deerivante dall'art. 4bis O.P. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NUCERA Simone deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4bis O.P. rispetto ad una lettura costituzionalmente orientata ed al caso concreto. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, non essendo stata introdotta in sede di istanza alcuna circostanza di fatto tesa a dimostrare impossibilità o inesigibilità della collaborazione, aspetto che rende non superabile la vigente presunzione di legge in rapporto alla misura alternativa richiesta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il P eside
Sentenza Cassazione n. 47566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris