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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 44020/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava al medesimo ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod. pen., con la diminuente per il rito, la pena di mesi uno di reclusione con sostituzione della pena nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2250,00, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

L'imputato veniva giudicato per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. perché alla guida dell'autovettura Skoda tg. [OSCURATO:TARGA], facendo manovra di retromarcia per immettersi in un garage privato al civico n. 81 bis in Livorno, nel [OSCURATO:PERSONA] direzione mare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione del disposto dell'art. 154, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, omettendo di dare la precedenza ai veicoli che già impegnavano la carreggiata con analoga direzione di marcia, urtava il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA] il quale in violazione dell'art. 182 C.d.S. impegnava la carreggiata pur in presenza di pista ciclabile, cagionandone la caduta a terra da cui derivavano lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di legge per l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 218 C.d.S.

Con il secondo la omessa motivazione in punto di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile.

Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".Tuttavia, il proposto ricorso è pienamente ammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, c. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc.

Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.).

È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni (Corte Cost. sent. 49/2015).

Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto ed il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.

Premesso quanto sopra, giova altresì rammentare che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Nel caso di specie, restando escluso l'automatismo della revoca, é stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 C.d.S.

Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Da ultimo si è altresì affermato che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Livorno, pronunciando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], applicava al medesimo ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod. pen., con la diminuente per il rito, la pena di mesi uno di reclusione con sostituzione della pena nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2250,00, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. L'imputato veniva giudicato per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. perché alla guida dell'autovettura Skoda tg. [OSCURATO:TARGA], facendo manovra di retromarcia per immettersi in un garage privato al civico n. 81 bis in Livorno, nel [OSCURATO:PERSONA] direzione mare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione del disposto dell'art. 154, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, omettendo di dare la precedenza ai veicoli che già impegnavano la carreggiata con analoga direzione di marcia, urtava il velocipede condotto da [OSCURATO:PERSONA] il quale in violazione dell'art. 182 C.d.S. impegnava la carreggiata pur in presenza di pista ciclabile, cagionandone la caduta a terra da cui derivavano lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge per l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 218 C.d.S. Con il secondo la omessa motivazione in punto di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".Tuttavia, il proposto ricorso è pienamente ammissibile in quanto questa Corte di legittimità ha condivisibilmente chiarito che il ricorso per cassazione in punto di motivazione della sanzione amministrativa accessoria ben può essere proposto secondo la disciplina generale dettata dall'art. 606, c. 2, cod. proc. pen. e non incontra i limiti di cui all'art. 448, c. 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. in proc. Stratta, Rv. 273091; Sez. 4 n. 7554 del 24/1/2019, Re, non mass.). È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di caratteri comuni (Corte Cost. sent. 49/2015). Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il patteggiamento propriamente detto ed il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo. Premesso quanto sopra, giova altresì rammentare che con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. Nel caso di specie, restando escluso l'automatismo della revoca, é stata applicata la sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 222 C.d.S. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Da ultimo si è altresì affermato che in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre
Sentenza Cassazione n. 44020/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris