CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 12595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7943/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 7320/2018R.G.N. 1656/2013 depositata i l 06/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, la “[OSCURATO:SOCIETA].” è stata condannata alla corresponsione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 24.937,95, di cui € 20.170,46 a titolo di differenze retributive, per il periodo lavorativo dal 1° dicembre 1997 all’11 aprile 2001, ed € 4.767,49 a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché al pagamento delle spese del grado liquidate in € 3.000,00; per quanto qui rileva, il giudice del gravame ha escluso la natura transattiva dell’atto sottoscritto in data 26 luglio 2001 dal lavoratore e da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in quanto «l’esame complessivo, valutato unitamente alla condotta serbata in seguito dalle parti, rivela l’assoluta assenza di elementi idonei a dimostrare i presupposti dell’atto transattivo quali la “res” litigiosa, le reciproche concessioni, la volontà di porre fine a una lite»; in particolare, il predetto giudice ha evidenziato che nell’atto in questione era indicata la generica richiesta di corresponsione della somma di lire 2.000.000 da parte del lavoratore, ma non era stato precisato il titolo della pretesa; inoltre, la predetta richiesta era stata assecondata dalla parte datoriale senza che potesse essere valutata la sussistenza di reciproche concessioni; infine, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, lungi dall’erogare la sola somma sopra riportata, aveva corrisposto al lavoratore medesimo il superiore importo di lire 7.000.000 (il che evidenziava come il documento non consacrasse il reale intento conciliativo delle parti); per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA].”, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo i ricorrenti - denunciando violazione e f alsa applicazione degli artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si dolgono che il giudice di appello abbia escluso la natura transattiva del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale tra le parti, in quanto il predetto verbale era stato confezionato presso la sede CIGL di Napoli, con modulo precompilato dal sindacato e contenente in sé tutti gli elementi necessari ed idonei a determinare la chiusura di ogni pendenza - essendo riportate ai capi 1) e 2), nonché ai punti B), C) e D), tutte le rinunzie -, nonché utili ad esprimere una volontà netta e precisa delle parti, diretta in maniera chiara ed univoca alla risoluzione di controversie; con il secondo motivo -denunciando omessa, errata, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice - nell’affermare, quanto alla domanda di liquidazione delle differenze retributive relative al periodo antecedente al 12 aprile 2001, che «la parte appellata non ha riproposto in questa sede l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata in prime cure sicché la stessa deve intendersi rinunciata» - abbia omesso di considerare che nella memoria difensiva regolarmente depositata nei termini in fase di costituzione di secondo grado era stato precisato: “abbiansi qui per riportate e trascritte tutte le eccezioni e difese già proposte e sollevate negli scritti difensivi del primo grado (memorie, verbali di causa, note, ecc.) da intendersi quindi per reiterate, ribadite e confermate integralmente in uno alla eccepita prescrizione e decadenza, e quindi senza rinuncia alcuna delle posizioni già assunte”; con il terzo motivo - denunciando omessa va lutazione sulla soccombenza in relazione alle spese di lite, nonché violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. -si dolgono che la Corte territoriale, a fronte di un accoglimento minimo e parziale dell’atto di appello, abbia proceduto ad una liquidazione delle spese di lite non congrua ed eccessiva rispetto al giudicato, e che, una volta confermata la sentenza di primo grado circa la esclusione dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da ogni ipotesi di responsabilità, abbia omesso di condannare il lavoratore al pagamento delle spese di lite in favore dei medesimi, coinvolti in un giudizio totalmente loro estraneo. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile, già sol perché non vi è, in ricorso, indicazione, neppure sommaria, del contenuto del verbale di conciliazione, né menzione della collocazione del documento agli atti del giudizio - cfr., sul punto, Cass. 19/04/2022, n. 12481: «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati. (Nella specie, il motivo è stato ritenuto inammissibile per non essere stato trascritto neanche in estratto il contenuto del verbale di udienza, individuato con la sola indicazione della data, né indicati i dati necessari per il suo reperimento nel fascicolo, oltre a non essere stato indicato se e quando fosse stata depositata una lista testimoniale sui capitoli di prova trascritti in ricorso)» -; senza contare che il motivo in questione, lungi dall’integrare una censura di violazione di legge (nel presente caso non riferita alle norme di ermeneutica ex artt. 1362 c.c. e ss.), si risolve in una inammissibile critica all’apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza o meno della natura transattiva dell’atto sottoscritto in data 26 luglio 2001 (cfr., sul punto, Cass. 7/09/2005, n. 17817: «L’accertamento della natura transattiva, o meno, di un negozio è rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice di merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che la motivazione non consenta la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per giungere ad attribuire al negozio un determinato significato oppure nel caso di violazione delle norme di ermeneutica ex art. 1362 c.c., ovvero se la relativa decisione non sia sorretta da una motivazione congrua, logica e completa»); il secondo motivo è del pari inammissibile, poiché l’errore denunziato - percettivo e caduto sul contenuto testuale di un atto processuale - andava fatto valere ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., ricorrendo, nella fattispecie, l’ipotesi della decisione fondata sulla supposizione dell’inesistenza di un fatto, non costituente punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, la cui verità é positivamente stabilita (cfr., tra le altre, Cass. 3/08/2007, n. 17057: «La denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.»; in senso analogo, v. Cass. 12/03/2007, n. 5715: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la censura con cui il ricorrente faccia valere l’omesso esame di un motivo di appello, che il giudice di secondo grado abbia espressamente - ed erroneamente - ritenuto “non proposto”: l’erroneità del risultato della ricognizione effettuata dal giudice di appello in ordine al “thema decidendum” - anche ai fini del dovuto riscontro del “devolutum” sulla base del “quantum appellatum” -, ove emergente “ictu oculi” dall’esame dell’atto di appello, si traduce infatti in una svista materiale che, in quanto ricadente su uno degli atti processuali che formano oggetto di cognizione diretta da parte del giudice, legittima la proposizione dell’istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.»); il terzo motivo è da disattendere nella parte in cui si limita alla generica denuncia di una liquidazione eccessiva delle spese senza indicare in qual modo il giudice di merito si sarebbe discostato dai parametri normativamente stabiliti; lo stesso è altresì da disattendere quanto alla mancata liquidazione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel grado di appello, giacché nei confronti di questi ultimi non éstata avanzata alcuna impugnazione (cfr. il seguente passaggio della sentenza gravata: «Deve essere invece esclusa ogni responsabilità patrimoniale dei due soci della [OSCURATO:SOCIETA]. atteso che il rigetto della domanda nei loro confronti non è stato oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione contenuta nella pronuncia gravata»); pertanto, deve ritenersi che la notifica ai predetti dell’atto di appello abbia valenza di “litis denuntiatio” , inidonea a determinare l’assunzione della qualità di parte processuale dei chiamati, con conseguente insussistenza dei presupposti legittimanti una statuizione (infatti non emessa dal giudice del gravame) di condanna alle spese nei loro confronti(cfr., tra le altre, Cass. 16/02/2012, n. 2208, ove è affermato che «In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sens i dell ’ art. 332 c.p.c., cio è cause cumulate nello stessoprocesso per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “ litis denuntiatio ” , così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ci ò solo parte nella fase di impugnazione e, quind i , non sussistono i presuppost i per la pronuncia a suo favore della condanna alle spes e a norma dell ’ art.91 c.p.c., che esigela qualità di part e , e perciò una “ vocatio in ius”, e la soccombenza»); alla soccombenza della sola società (non potendo considerarsi soccombenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla questione della omessadeclaratoria di condanna del lavoratore al pagamento delle spese del grado di appello in loro favore ) segue il pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la “[OSCURATO:SOCIETA].” al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della “[OSCURATO:SOCIETA].”, dell’ulteriore importo