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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11987/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Katia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 febbraio 1981; avverso la sentenza n. 4978/20 della Corte di appello di Milano del 4 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentita la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza con la quale, in data 24 settembre 2019, il Tribunale di Milano, pronunziando in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di carattere tributario a lei contestati, condannandola, pertanto, alla pena di giustizia.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, tramite il proprio difensore di fiducia, movendo a carico di quella quattro motivi di doglianza.

Con il primo motivo è dedotta la inosservanza delle norme processuali non avendo la Zighinì ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte alla Corte territoriale/ né delle conclusioni formulate per il giudizio di gravame dal competente Procuratore generale.

Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione che renderebbe illegittima la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati alla ricorrente contrassegnati dalle lettere da A) ad I) del capo di imputazione elevato nei suoi confronti.

Il terzo motivo attiene alla determinazione della pena, in particolare con riferimento alla disciplina della continuazione fra reati ed a quella relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il quarto motivo di ricorso, infine, attiene al vizio di motivazione in ordine alla mancata pronunzia di proscioglimento della imputata quanto ai reati contrassegnati nel capo di imputazione dalle lettere D), L), M) ed N), mentre, quanto ai reati di cui alle lettere da A) ad I), la motivazione sarebbe del tutto omessa.

Con nota del 3 gennaio 2022 la difesa della ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con le derivanti conseguenze.

La logica del giudizio impone di esaminare in via prioritaria le doglianze aventi ad oggetto la corretta instaurazione del giudizio di fronte alla Corte di appello, avendo esse, laddove fondate, efficacia assorbente di ogni altra doglìanza concernente l'esito del giudizio di gravame.

Fra queste, carattere di preminente pregiudizialità ha la doglianza avente ad oggetto la omessa notificazione al difensore della imputata ricorrente dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello di Milano.

Al riguardo si rileva che, in data 2 dicembre 2019, all'atto della proposizione di fronte alla Corte territoriale milanese della impugnazione della sentenza di primo grado, la attuale ricorrente aveva provveduto a nominare - con dichiarazione contenuta nel fascicolo processuale essendo stata la sua presenza direttamente riscontrata, attesa la natura eminentemente processuale della doglianza, da questo Collegio - quale proprio difensore fiduciario l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lodi, presso il cui studio la medesima aveva, contestualmente, dichiarato di eleggere domicilio.

A dispetto di tale inequivoca indicazione è, viceversa, risultato che l'avviso di udienza per la celebrazione del processo a carico della Zinghinì in grado di appello è stato notificato solamente alla avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo.

Tale evento ha determinato, pertanto, la nullità della vocatio in ius della prevenuta, a nulla rilevando la circostanza che l'atto sia stato notificato all'altro, eventualmente precedente, difensore della ricorrente posto che, non essendo stato neppure questo (oltre, evidentemente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai ritualmente informato della fissazione del processo) presente in giudizio, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo può essersi determinata della nullità derivante dalla omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore regolarmente nominato, e, di conseguenza, della nullità di tutti gli atti successivi, i quali risultano essere stati travolti dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio.

L'accoglimento del motivo di impugnazione testè esaminato esime questa Corte dall'esame dei successivi motivi, data la sua palesa natura assorbente di ogni altra doglianza.

La sentenza impugnata, pronunziata a contraddittorio monco, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di -3 Milano per la nuova celebrazione, sanato il vizio denunziato, del giudizio nei confronti della odierna ricorrente.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' Katia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 febbraio 1981; avverso la sentenza n. 4978/20 della Corte di appello di Milano del 4 dicembre 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentita la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 dicembre 2020, la Corte di appello di Milano ha, per quanto ora interessa, confermato la sentenza con la quale, in data 24 settembre 2019, il Tribunale di Milano, pronunziando in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di carattere tributario a lei contestati, condannandola, pertanto, alla pena di giustizia. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta, tramite il proprio difensore di fiducia, movendo a carico di quella quattro motivi di doglianza. Con il primo motivo è dedotta la inosservanza delle norme processuali non avendo la Zighinì ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte alla Corte territoriale/ né delle conclusioni formulate per il giudizio di gravame dal competente Procuratore generale. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione che renderebbe illegittima la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati alla ricorrente contrassegnati dalle lettere da A) ad I) del capo di imputazione elevato nei suoi confronti. Il terzo motivo attiene alla determinazione della pena, in particolare con riferimento alla disciplina della continuazione fra reati ed a quella relativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il quarto motivo di ricorso, infine, attiene al vizio di motivazione in ordine alla mancata pronunzia di proscioglimento della imputata quanto ai reati contrassegnati nel capo di imputazione dalle lettere D), L), M) ed N), mentre, quanto ai reati di cui alle lettere da A) ad I), la motivazione sarebbe del tutto omessa. Con nota del 3 gennaio 2022 la difesa della ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l'accoglimento del suo ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con le derivanti conseguenze. La logica del giudizio impone di esaminare in via prioritaria le doglianze aventi ad oggetto la corretta instaurazione del giudizio di fronte alla Corte di appello, avendo esse, laddove fondate, efficacia assorbente di ogni altra doglìanza concernente l'esito del giudizio di gravame. Fra queste, carattere di preminente pregiudizialità ha la doglianza avente ad oggetto la omessa notificazione al difensore della imputata ricorrente dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello di Milano. Al riguardo si rileva che, in data 2 dicembre 2019, all'atto della proposizione di fronte alla Corte territoriale milanese della impugnazione della sentenza di primo grado, la attuale ricorrente aveva provveduto a nominare - con dichiarazione contenuta nel fascicolo processuale essendo stata la sua presenza direttamente riscontrata, attesa la natura eminentemente processuale della doglianza, da questo Collegio - quale proprio difensore fiduciario l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lodi, presso il cui studio la medesima aveva, contestualmente, dichiarato di eleggere domicilio. A dispetto di tale inequivoca indicazione è, viceversa, risultato che l'avviso di udienza per la celebrazione del processo a carico della Zinghinì in grado di appello è stato notificato solamente alla avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bergamo. Tale evento ha determinato, pertanto, la nullità della vocatio in ius della prevenuta, a nulla rilevando la circostanza che l'atto sia stato notificato all'altro, eventualmente precedente, difensore della ricorrente posto che, non essendo stato neppure questo (oltre, evidentemente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai ritualmente informato della fissazione del processo) presente in giudizio, nessuna sanatoria per raggiungimento dello scopo può essersi determinata della nullità derivante dalla omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore regolarmente nominato, e, di conseguenza, della nullità di tutti gli atti successivi, i quali risultano essere stati travolti dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio. L'accoglimento del motivo di impugnazione testè esaminato esime questa Corte dall'esame dei successivi motivi, data la sua palesa natura assorbente di ogni altra doglianza. La sentenza impugnata, pronunziata a contraddittorio monco, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di -3 Milano per la nuova celebrazione, sanato il vizio denunziato, del giudizio nei confronti della odierna ricorrente. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti
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