CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 34106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della impugnatasentenza;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento senza rinvio o, in via subordinata, l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 19/12/2025, la Corte di appello di Bolognaconfermava la sentenza del Tribunale di Modena del 01/03/2022, appellata da2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pieraccini, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione ai capi 1) e 2) dellarubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agliartt. 99, comma 4, 157, 161, comma 2, cod. pen., e 3, comma 6, d.lgs. 8/2016,nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo deltermine di prescrizione.Al riguardo, rileva come la Corte di appello abbia ritenuto sussistente larecidiva reiterata, facendo riferimento ad una precedente condanna per reatodepenalizzato a norma dell’art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, di talché la recidivadoveva essere esclusa ovvero degradata a recidiva semplice, atteso che, almomento dei fatti, risultava a carico del Gallini una sola condanna per il delitto dibancarotta; conseguentemente, il termine di prescrizione risultava maturato,anche computando la sospensione per giorni 64, prima della pronuncia dellasentenza di appello.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale, nonchémancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.Sul punto, la motivazione della sentenza viene censurata laddove haancorato il riconoscimento della recidiva alla mera esistenza di precedenti penali,senza operare alcuna concreta valutazione in ordine alla maggiore capacità adelinquere dell’imputato: a tal fine, rileva come i precedenti penali afferiscano areati di natura societaria/tributaria e risultino commessi in un contesto diimpresa e con modalità differenti da quelle connotanti le condotte sub iudice.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione di legge penale in relazioneagli artt. 99 e 69 cod. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione inpunto di trattamento sanzionatorio.Al riguardo, la motivazione viene censurata, siccome manifestamente illogicaed apparente, avendo la Corte di appello omesso di valutare il contegnoprocessuale collaborativo (il Gallini ha consegnato tutti i documenti in fase diindagini preliminari e non si è opposto alla acquisizione degli atti durante ilgiudizio di primo grado), senza valorizzare altresì, nel giudizio di bilanciamentodelle circostanze, il grado di intensità del dolo, la condotta processuale edextraprocessuale dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini e per le ragioniche si andranno ad esporre.1.1. Costituisce principio di diritto consolidato, a cui si intende darecontinuità, quello secondo cui, in tema di recidiva, non assume rilievo lacondanna per una fattispecie di reato tipizzata oggetto di abolitio criminis, inquanto l'abrogazione del reato, così come la depenalizzazione, determinal'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 1,n. 28203 del 30/03/2023, Nastasi, Rv. 284823 – 01).1.2. Nella specie, la recidiva reiterata e infraquinquennale contestata è stataritenuta valorizzando il decreto penale di condanna del 30/08/2010 per omessoversamento di ritenute previdenziali ed assistenziali e la sentenza dicondanna per reati di bancarotta fraudolenta, emessa il 23/01/2013, irrevocabileil 18/03/2013 (vds. pagg. 5 della sentenza impugnata e 5 della sentenza diprimo grado).1.3. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali - di cui alcitato decreto penale di condanna – risulta depenalizzato a seguito della entratain vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.Deve pertanto essere esclusa la recidiva reiterata, che presuppone che, almomento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da piùcondanne definitive (Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848 – 01).1.3.1. Nella specie, dunque, esclusa la sussistenza di una recidiva a normadell’art. 99, comma quarto, cod. pen., e qualificata la stessa ai sensi del commasecondo della disposizione citata, deve dichiararsi la intervenuta prescrizione delreato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.Invero, per detto reato, il doppio aumento, in misura di ½, determinatodalla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 99, commasecondo, cod. pen., lascia inalterato (a 6 anni) il termine di prescrizioneintermedio, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., e porta il terminemassimo, ai sensi dell’art 161 cod. pen., ad anni 9: termine, quest’ultimo,compiutamente decorso, anche tenendo conto della sospensione per giorni 64,alla data del 20/08/2023.1.3.2. Diversamente, per il delitto di ricettazione (accertato in “epocaanteriore e prossima al 17.06.2014”), il termine massimo risulta determinato, aisensi degli artt. 99, comma secondo, 157 e 161 cod. pen., in anni 18 e nonancora interamente compiuto.1.3.3. Atteso che la Corte di appello ha motivato la sussistenza della recidivaqualificata prendendo in considerazione anche il reato depenalizzato, la sentenzadeve essere, relativamente al reato di ricettazione, sul punto annullata conrinvio.1.4. Per le superiori considerazioni, deve dunque essere dichiarata laprescrizione del reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e la sentenza devepertanto essere annullata senza rinvio con riguardo a tale capo della sentenza, anorma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Quanto al reato di ricettazione, riqualificata la recidiva ai sensi dell’art. 99,comma secondo, cod. pen., la sentenza deve essere invece annullata con rinvioad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, a cui sarà demandato dieffettuare nuova valutazione in punto di recidiva.Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che attingono il trattamentosanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento delle circostanze.A norma dell'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità dellaaffermazione di responsabilità in relazione al reato di ricettazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt.477/482 cod. pen. perche' estinto per prescrizione. Annulla la sentenzaimpugnata relativamente al reato di ricettazione, limitatamente alle valutazioniinerenti alla contestata recidiva, che qualifica ex art. 99, comma 2, cod. pen.,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente