Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41969/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Sto avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26961/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza sopra indicata che applicava loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990 ; osserva: il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur formulato in termini di errore di qualificazione giuridica, con argomentazioni ridondanti deduce vizi della motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti al fine della loro qualificazione; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deduce: 1) vizio della motivazione in riferimento alla confisca, con argomentazioni mirate alla diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto valutato dal giudice che ha dato congruamente atto delle ragioni della confisca; 2) vizio nella motivazione sulla pena che, invero, è quella richiesta dallo stesso ricorrente e, quindi, la doglianza è del tutto inconsistente; si tratta, in definitiva, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilgil ricorsq e condanna if ricorrente,,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della C s a delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Sto avviso alle part3 udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 26961/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza sopra indicata che applicava loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, d.p.r. 309/1990 ; osserva: il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur formulato in termini di errore di qualificazione giuridica, con argomentazioni ridondanti deduce vizi della motivazione in riferimento alla ricostruzione dei fatti al fine della loro qualificazione; si tratta, quindi, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deduce: 1) vizio della motivazione in riferimento alla confisca, con argomentazioni mirate alla diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto valutato dal giudice che ha dato congruamente atto delle ragioni della confisca; 2) vizio nella motivazione sulla pena che, invero, è quella richiesta dallo stesso ricorrente e, quindi, la doglianza è del tutto inconsistente; si tratta, in definitiva, di motivi non ammessi ex art 448, comma 2bis, cod. proc. pen. dovendo essere dichiarata la inammissibilità con procedura de plano ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. valutate le ragioni della inammissibilità, va applicata la sanzione pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibilgil ricorsq e condanna if ricorrente,,a1 pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 in favore della C s a delle Ammende.
Sentenza Cassazione n. 41969/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris