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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21929/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.5, d.lgs.74/2000, deducendo, con i primi tre motivi di ricorso, la violazione degli artt.495, comma 2, 603, 192 cod. proc. pen., con il quarto motivo, l'assenza del dolo specifico, e con il quinto ed ultimo motivo, la violazione dell'art. 2 cod. pen. e 12 bis d.lgs.74/2000.

Va ricordato che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione secondo la quale l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporla è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487).

Nel caso in disamina, la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattinnentale.

Quanto alla questioni inerenti all'acquisizione e valutazione di elementi probatori atti a comprovare la sussistenza di costi inerenti all'attività di intermediazione per la vendita del terreno edificabile, nonché inerenti all'affermazione della responsabilità sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territori ale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, avendo la Corte ritenuta fondata la contestazione sulla base della documentazione acquisita -e non sulla base di presunzioni- da cui è emersa l'alienazione di un terreno, come riscontrato dall'atto di vendita, e al contrario non avendo ritenuto sufficientemente provata, per difetto di inerenza e di certezza, la sussistenza di costi concernenti l'attività di intermediazione per la vendita del suddetto terreno edificabile di proprietà della società, che costituisce l'unica operazione commerciale della società, e che era stato acquistato nel 1996 per un valore assai inferiore a quello di vendita avvenuta nel 2013, sebbene ancora nel 2008-2011 fosse iscritto tra le immobilizzazioni nei bilanci societari per il valore del costo di acquisto.

Anche sotto il profilo soggettivo, il giudice a quo ha richiamato il comportamento successivo tenuto dal ricorrente che non ha poi effettuato alcun pagamento delle imposte dovute ma non dichiarate, ed evidenziato che il ricorrente era consapevole dell'ammontare dell'imposta dovuta, elemento da cui ha inferito la preordinata volontà di non presentare la dichiarazione fiscale; motivazione non censurabile.Anche l'ultima doglianza è meramente ripetitiva di questioni giuridiche contrastanti con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità nonché affrontate dal giudice di merito che ha richiamato la continuità normativa tra l'articolo 322 ter cod pen e l'art 12 bis d.lgs.74/2000, e confermando la somma sottoposta a confisca corrispondente alle imposte evase.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art.5, d.lgs.74/2000, deducendo, con i primi tre motivi di ricorso, la violazione degli artt.495, comma 2, 603, 192 cod. proc. pen., con il quarto motivo, l'assenza del dolo specifico, e con il quinto ed ultimo motivo, la violazione dell'art. 2 cod. pen. e 12 bis d.lgs.74/2000. Va ricordato che, nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione secondo la quale l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporla è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso in disamina, la completezza e la piena affidabilità logica del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattinnentale. Quanto alla questioni inerenti all'acquisizione e valutazione di elementi probatori atti a comprovare la sussistenza di costi inerenti all'attività di intermediazione per la vendita del terreno edificabile, nonché inerenti all'affermazione della responsabilità sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territori ale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, avendo la Corte ritenuta fondata la contestazione sulla base della documentazione acquisita -e non sulla base di presunzioni- da cui è emersa l'alienazione di un terreno, come riscontrato dall'atto di vendita, e al contrario non avendo ritenuto sufficientemente provata, per difetto di inerenza e di certezza, la sussistenza di costi concernenti l'attività di intermediazione per la vendita del suddetto terreno edificabile di proprietà della società, che costituisce l'unica operazione commerciale della società, e che era stato acquistato nel 1996 per un valore assai inferiore a quello di vendita avvenuta nel 2013, sebbene ancora nel 2008-2011 fosse iscritto tra le immobilizzazioni nei bilanci societari per il valore del costo di acquisto. Anche sotto il profilo soggettivo, il giudice a quo ha richiamato il comportamento successivo tenuto dal ricorrente che non ha poi effettuato alcun pagamento delle imposte dovute ma non dichiarate, ed evidenziato che il ricorrente era consapevole dell'ammontare dell'imposta dovuta, elemento da cui ha inferito la preordinata volontà di non presentare la dichiarazione fiscale; motivazione non censurabile.Anche l'ultima doglianza è meramente ripetitiva di questioni giuridiche contrastanti con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità nonché affrontate dal giudice di merito che ha richiamato la continuità normativa tra l'articolo 322 ter cod pen e l'art 12 bis d.lgs.74/2000, e confermando la somma sottoposta a confisca corrispondente alle imposte evase. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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