CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N 49, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-MONA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchéBORGHESE MARIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALVA-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4331/2020Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16887/2026-intimati-Data pubblicazione 29/05/2026avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1899/2019depositata il 20/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i ri-correnti e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti.Nel 2002 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari di unità immobiliari in un fabbricato condominiale,ricorrevano ex art. 1171 c.c. e artt. 688, 669-bis c.p.c. al [OSCURATO:PERSONA] per la sospensione dei lavori di sopraelevazione sullastrico solare in corso di esecuzione da parte di Gino e SimonettaBruni, con la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni.Intervenivano nel giudizio altri condomini e il Condominio. In esitoal giudizio di merito, il Tribunale di Teramo rigettava tutte ledomande e revocava i provvedimenti cautelari adottati in corso dicausa.In appello è stata riformata la pronuncia di primo grado, concondanna dei convenuti alla demolizione dei corpi di fabbrica insopraelevazione; rigettate le altre domande, compensate le spese.La Corte di appello ha ritenuto illegittime le sopraelevazioni perdifetto delle condizioni statiche dell’edificio ex art. 1127 co. 2 c.c.,richiamando gli esiti delle CTU (ammaloramento originario delcalcestruzzo; necessità di consolidamento; sopravvenutaclassificazione sismica del Comune) e affermando che il limitestatico costituisce un divieto assoluto, superabile solo con opere diconsolidamento consentite unanimemente dai condomini; in difettodel consenso, è dovuta la riduzione in pristino mediantedemolizione. La Corte ha altresì escluso la prova del danno2 di 6Numero registro generale 4331/2020Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16887/2026lamentato dagli attori e ha rigettato il ricorso incidentale deiData pubblicazione 29/05/2026convenuti sul risarcimento e sull’esecuzione delle opere dirisanamento.Ricorrono in cassazione i convenuti con tre motivi, illustrati damemoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria. IlSostituto P.G. ha depositato conclusioni per l’improcedibilità delricorso o comunque per il rigetto.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il profilo d’improcedibilità ex art. 369 co. 2 c.p.c., indicatodal P.M. nelle conclusioni depositate, è superato in considerazionedel constatato tempestivo deposito della relata di notifica dellasentenza impugnata.2. – Il primo motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto de-cisivo, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., consistente nella pre-visione, nel progetto originario di costruzione del fabbricato, dellarealizzazione di quattro piani e nella pattuizione, contenuta negliricorrenti a procedere alla costruzione dei due piani mancanti acompletamento del progetto. Da tali circostanze si fa discendere l'i-napplicabilità dell'art. 1127 c.c. alla fattispecie e l'illegittimità dellacondanna alla demolizione dei corpi di fabbrica.Il primo motivo è inammissibile.Il fatto addotto non è decisivo. L'art. 1127 c.c. sottopone il dirittodi sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio atre limiti, dei quali il primo (le condizioni statiche) introduce un di-vieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consensounanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzionedelle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a ren-dere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzio-ne (gli altri due limiti, il pregiudizio delle linee architettoniche e ladiminuzione di aria e di luce, scattano se i condomini interessatiesercitano la facoltà di opporsi alla sopraelevazione): cfr. Cass. n.3 di 6Numero registro generale 4331/2020Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16887/202621491/2012; Cass. n. 3532/1986; Cass. n. 2708/1996. Le condi-Data pubblicazione 29/05/2026zioni statiche dell'edificio rappresentano, pertanto, un limite inde-rogabile, in considerazione del pericolo che alla stabilità del fabbri-cato deriva dalla sopraelevazione (Cass. n. 21491/2012 cit.; Cass.n. 2000/2020). In questo quadro, la previsione progettuale origina-ria e la pattuizione contrattuale del diritto di costruire ulteriormentedivengono recessivi. Inoltre, l’accertamento delle condizioni stati-che costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di meri-to, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato(Cass. n. 21491/2012 cit.; Cass. n. 23256/2016).L'eventuale rilascio di concessioni edilizie è parimenti irrilevanteai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilodel pregiudizio statico, poiché la salvaguardia delle condizioni stati-che prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di co-struzione (Cass. n. 10082/2013; Cass. n. 2000/2020 cit.).3. – Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 1127c.c. per errata sussunzione della fattispecie concreta, sulpresupposto che l'attivita edificatoria posta in essere dai ricorrentinon sia consistita in una sopraelevazione, ma si sia risolta in uncompletamento dell'originario progetto di costruzione del fabbricatoe in forza di espressa pattuizione contrattuale.Il secondo motivo va rigettato.Ai fini dell'art. 1127 c.c. la sopraelevazione di edificiocondominiale è costituita dalla realizzazione di nuove operenell'area sovrastante il fabbricato, per cui l'originaria altezzadell'edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con lasuperficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche(Cass., S.U., n. 16794/2007; Cass. n. 2000/2020 cit.). La nozionecomprende non solo il caso della realizzazione di nuovi piani onuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei localipreesistenti mediante l'incremento delle superfici e dellevolumetrie, indipendentemente dall'aumento dell'altezza del4 di 6Numero registro generale 4331/2020Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16887/2026fabbricato (Cass., S.U., n. 16794/2007 cit.). La qualificazioneData pubblicazione 29/05/2026dell'attività edificatoria come completamento del progetto originario- come i ricorrenti allegano essere avvenuto nel caso di specie -non sottrae l'intervento alla disciplina dell'art. 1127 c.c. nellamisura in cui si realizzano nuovi volumi sulla colonna d'ariasoprastante l'edificio.Si richiama quanto già argomentato nell’esaminare il primomotivo: l'accertamento delle condizioni statiche, compiuto dallaCorte distrettuale sulla base delle risultanze della c.t.u., haevidenziato l'inidoneità del fabbricato a sopportare lesopraelevazioni.4. – Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell'art. 1127 c.c. nella parte in cui la Corte distrettuale ha rigettatol'appello incidentale volto ad ottenere la condanna degli appellantiall'esecuzione delle opere necessarie per il consolidamento e ilrisanamento strutturale del fabbricato.Come si è già scritto, il primo dei tre limiti posti dall'art. 1127c.c. al diritto di sopraelevazione, quello delle condizioni statiche,introduce un divieto assoluto cui è possibile ovviare soltanto se,con il consenso unanime dei condomini, il proprietario siaautorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e diconsolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato asopportare il peso della nuova costruzione (Cass. n. 21491/2012cit.; Cass. n. 2708/1996; Cass. n. 3532/1986 cit.; Cass. n.4009/1983). In mancanza di tale consenso unanime, il proprietariodell'ultimo piano non puo sottrarsi al divieto di sopraelevazioneprovvedendo direttamente all'esecuzione delle opere diconsolidamento, specie se queste implichino un'invasione dellasfera di godimento degli altri condomini (Cass. n. 4009/1983 cit.;Cass. n. 1277/1975). La pretesa di ottenere una pronunciagiudiziale che imponga ai condomini l'esecuzione delle opere diconsolidamento, in sostituzione del loro consenso unanime, è priva5 di 6Numero registro generale 4331/2020Numero sezionale 258/2026Numero di raccolta generale 16887/2026di base normativa: il consenso unanime dei condomini costituisceData pubblicazione 29/05/2026un presupposto di legittimità della sopraelevazione che non puòessere surrogato da un provvedimento del giudice.Nel caso di specie, gli appellanti hanno espressamente dichiaratoil proprio diniego a prestare il consenso per l'esecuzione dei lavoridi consolidamento necessari per la nuova costruzione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto correttamente pronunciato la condanna deiconvenuti alla riduzione in pristino dell'immobile mediantedemolizione delle sopraelevazioni realizzate.5. - La Corte rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-tivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dàto, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari aquella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim-borsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 6.200,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, allespese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad operadella parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previstaper il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il 05/02/2026, nella camera di consigliodella Seconda sezione civile.L’Estensore La PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI6 di 6