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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2024

Cassazione n. 24771/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9atite le conclusioni del PG 14 - t.R.1t (LA— comc Cs.),?.0 te.X ' cc-0 u&QJ -t^o cui (c_0>cia. n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 1 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Trani - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] .

Premesso che le decisioni (in numero di sei) hanno tutte ad oggetto il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli, il GIP determina la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale.

La deduzione introdotta è di violazione di legge.

Si rappresenta che la determinazione della pena - con particolare riferimento alla individuazione e quantificazione degli aumenti sulla pena (Xt base - non è stata realizzata in modo analitico, violando i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione.

Inoltre vi è manifesto errore di calcolo nel dispositivo della decisione.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La modalità di determinazione della pena per il reato continuato è stata di recente oggetto di un intervento regolativo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U 2021, ric.

Pizzone), con cui si è precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. 3.2 La decisione impugnata non realizza in modo chiaro siffatta modalità ed inoltre contiene un evidente errore di calcolo, come segnalato dal RM. ricorrente.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trani.

Così deciso in data 8 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9atite le conclusioni del PG 14 - t.R.1t (LA— comc Cs.),?.0 te.X ' cc-0 u&QJ -t^o cui (c_0>cia. n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Trani - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da [OSCURATO:PERSONA] . Premesso che le decisioni (in numero di sei) hanno tutte ad oggetto il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli, il GIP determina la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro mille di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale. La deduzione introdotta è di violazione di legge. Si rappresenta che la determinazione della pena - con particolare riferimento alla individuazione e quantificazione degli aumenti sulla pena (Xt base - non è stata realizzata in modo analitico, violando i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione. Inoltre vi è manifesto errore di calcolo nel dispositivo della decisione. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La modalità di determinazione della pena per il reato continuato è stata di recente oggetto di un intervento regolativo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U 2021, ric. Pizzone), con cui si è precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. 3.2 La decisione impugnata non realizza in modo chiaro siffatta modalità ed inoltre contiene un evidente errore di calcolo, come segnalato dal RM. ricorrente. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trani. Così deciso in data 8 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 24771/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris