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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44623/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e depositando memoria e nota spese; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Prete per il Donini e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Bonci, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale di Pesaro, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poliziotti all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Pesaro, colpevoli del reato, loro ascritto in concorso, di lesioni aggravate (artt. 110, 81 cpv, 582 - 585, 61 nn. 5 e 9 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale pure erano stati ascritti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno del Bonci; fatti, questi ultimi, commessi nel medesimo contesto spazio - temporale del reato di lesioni aggravate ascritto al Bonci e al Donini e, in relazione ai quali, in separato procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la propria posizione, con richiesta di applicazione di pena concordata.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il Bonci e il Donini, intervenuti la sera del 12 luglio 2014 per contenere il [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto in atto condotte illecite ed aggressive (egli, in stato di alterazione da assunzione di alcolici in associazione a psicofarmaci, davanti a una sala giochi aveva preso a calci l'ingresso e aveva colpito le vetrate del locale con la catena del guinzaglio del suo cane, utilizzato poi anche contro gli agenti di polizia, che erano intervenuti in seguito alla chiamata di un dipendente del suddetto esercizio commerciale), con abuso dei poteri inerenti a pubblica funzione, avevano reagito alla condotta violenta e oppositiva dello stesso [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ripetutamente con un manganello, così da provocargli ecchimosi multiple e frattura dell'ulna sinistra, con distacco dell'olecrano.

La sentenza assolutoria di primo grado è stata emessa anche in ragione della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], per cui è stata disposta la trasmissione dei verbali delle deposizioni testimoniali alla Procura per competenza in ordine al delitto di calunnia per il [OSCURATO:PERSONA] e di falsa testimonianza per il [OSCURATO:PERSONA] (i relativi procedimenti si sono conclusi con decreti di archiviazione, così come allegato dalla parte civile nella memoria depositata in atti).

La Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale, con l'esame della persona offesa e solo di alcuni degli altri testi esaminati in primo grado, ivi compreso il consulente tecnico del Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con separati atti sottoscritti dai difensori di fiducia.

Entrambi i ricorsi sono articolati in quattro motivi sovrapponibili, che qui di seguito si sintetizzeranno nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 173, primo comma, cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine al mancato assolvimento dell'obbligo di "motivazione rafforzata", sostenendo che "sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile e del suo amico [OSCURATO:PERSONA]" la Corte di Appello abbia ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado, senza argomentare il diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio.

Dopo aver riportato stralci della sentenza di primo grado e di quella di appello, sostengono i ricorrenti che la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte territoriale non ha fatto emergere elementi nuovi o sopravvenuti rispetto all'istruttoria svolta in primo grado.

In particolare, il consulente tecnico del Pubblico Ministero avrebbe confermato la tesi del Giudice di primo grado, il quale aveva ricondotto la frattura del gomito ai colpi dati dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrina del negozio invece che all'azione dei due imputati, così come assunto nella sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la frattura sarebbe stata provocata "scaraventandolo con violenza nell'auto..." (pag. 33 della sentenza di appello).Le difese ritengono inoltre illogica e contradditoria la motivazione nella parte in cui ha ritenuto attendibile il [OSCURATO:PERSONA], che ha negato di aver colpito gli agenti, mentre il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha escluso che il Bonci possa essersi autoinferto le lesioni riportate alla schiena, in tal modo confermando la tesi difensiva sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse colpito con la catena del guinzaglio il Bonci.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie, consistenti nelle dichiarazioni rese dai testimoni che avevano assistito ai fatti di cui al capo di imputazione e che avevano riferito che il Bonci e il Donini si erano limitati ad "uno massimo due colpi" con lo sfollagente, inferti all'altezza del tronco e delle spalle del [OSCURATO:PERSONA].

Nei ricorsi vengono riportati alcuni stralci delle deposizioni di tali testi, mentre sono stati allegati i verbali di udienza relativi all'espletamento del loro esame.

Risulterebbe così smentita la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli imputati avrebbero "colpito ripetutamente con i manganelli in loro dotazione il [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era a terra inerme e inoffensivo, eccedendo all'evidenza nell'uso legittimo delle armi e della forza e al di fuori dell'adempimento del dovere.

A ciò si aggiunga l'ulteriore violenza praticata nel trattare il [OSCURATO:PERSONA] a terra non solo continuando a colpirlo sul dorso e sulle mani, con cui il [OSCURATO:PERSONA] proteggeva il capo, ma anche ponendolo con violenza faccia a terra" (pag. 32 della sentenza impugnata).

2.3. Con il terzo motivo viene denunziato il vizio di travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei testi Giorgi e Agnoletti, in ordine alle quali è stato indicato e allegato il verbale di udienza del processo di primo grado, nella quale gli stessi testi hanno reso l'esame.

In particolare, i ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che il teste Giorgi "non ha affatto 'assolutamente escluso' che siano stati inferti colpi al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'atterramento, come si sostiene nella sentenza appellata, avendo il teste alla domanda specifica risposto di no, aggiungendo tuttavia che non ne era sicuro ...e che se fosse successo si sarebbe visto"; avrebbe altresì errato nell'affermare che il teste Agnoletti "come il Giorgi, (è) rimasto all'interno del suo negozio e per non avere perciò avuto la visione completa e diretta dei fatti" (pag. 25 della sentenza impugnata).

Sostengono, quindi, i ricorrenti che si tratta di travisamento concernente prove decisive a discarico, che, se convenientemente valutate, anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero determinato una soluzione diversa da quella adottata, ovverosia il rigetto dell'appello proposto da Pubblico Ministero e dalla parte civile.

2.4. Con il quarto motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alle prove in virtù delle quali la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che la frattura dell'ulna sinistra riportata dal [OSCURATO:PERSONA] sia stata causata dagli imputati.

Nella parte conclusiva della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che la lesione sarebbe stata causata dagli imputati, che avrebbero "scaraventato" con violenza il [OSCURATO:PERSONA] nell'auto di servizio.

Sarebbe stata omessa, però, l'indicazione dell'elemento probatorio sul quale è stata fondata tale affermazione, che, peraltro, non trova riscontro in alcuna dichiarazione testimoniale e risulta contraddittoria anche con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di essere stato caricato sull'auto di servizio "a pancia in giù, con le mani indietro a pancia in giù"; posizione che - secondo i ricorrenti- consente ragionevolmente di escludere e comunque rende oltremodo inverosimile la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello.

In ogni caso, quella formulata dalla sentenza impugnata rappresenta, a tutto voler concedere, una mera ipotesi alternativa sia rispetto a quella individuata dal Tribunale (violenti spaliate inferte dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata blindata), che a quella ipotizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (caduta non legata da nesso di causalità con l'intervento degli agenti) per come riferito dal teste Bertozzi, che aveva provveduto al fotosegnalamento del [OSCURATO:PERSONA] in Questura; in proposito nei ricorsi viene riportato un passaggio della sentenza di primo grado (pag. 7).

3. È stata depositata memoria a firma del difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state articolate controdeduzioni sui singoli motivi di ricorso.

Inoltre, in relazione a quanto riportato nella sentenza di appello in merito alla qualifica di indagato del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia a seguito della sentenza di primo grado, sono stati allegati richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (nel procedimento penale n. 1243/2017 R.G.N.R. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per calunnia e falsa testimonianza) del 18 dicembre 2019 e decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 2 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno.

2. Fondate sono le censure articolate con il primo dei motivi dei ricorsi.

2.1. Invero, in via generale la lettura della sentenza assolutoria di primo grado e di quella impugnata consente di affermare che la Corte di Appello si è limitata ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, mentre non ha dato specifico conto, sia pure in sintesi, del diverso esame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, P.G. in proc.

Ricotta, Rv. 258005; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc.

Barzaghi e altri, Rv. 260582; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc.

C., Rv. 270149; Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404).

È noto come, secondo una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), sussista l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.Tali principi hanno assunto carattere generale, sicché trovano applicazione anche nell'ipotesi inversa ovvero quando, in grado di appello, intervenga una pronunzia assolutoria, in riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado.

È, infatti, evidente che la fonte dell'obbligo di motivazione rafforzata non è costituito tanto dall'epilogo decisorio in malam partem, piuttosto dal fatto che, in generale, è necessario scardinare l'impianto argomentativo- dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova (Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc.

C., Rv. 270149; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc.

Barzaghi e altri.

P, Rv. 260582).

In tale ottica la sentenza delle Sezioni Unite PG c/ Troise (n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430) ha avuto modo di affermare che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.

Dunque, il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un — reciprocamente autonomo — sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio, che il giudice della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto.

In linea con i suddetti principi di diritto, la sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016), dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011, in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza", ha comunque ribadito, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio, per poi affermare che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado».

Dunque, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, è sempre necessario uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello.

2.2. Ebbene, nella specie, lungi dal porre in risalto specifici vizi o carenze, come si vedrà pure nel prosieguo, la Corte territoriale ha finito in sostanza per trascurare le argomentazioni pregnanti della sentenza di primo grado, pervenendo ad una diversa soluzione della vicenda processuale anche sulla base di un acritico richiamo delle deduzioni articolate dagli appellanti Pubblico Ministero e parte civile.

In particolare, nella sentenza impugnata non si rinviene una motivazione specifica sul nesso di causalità tra la condotta dei due imputati e la frattura dell'ulna sinistra, con distacco dell'olecrano, riportata dal [OSCURATO:PERSONA].

Va, in proposito, precisato che nella sentenza di primo grado solo le suddette lesioni sono state considerate in chiave accusatoria, in quanto le ecchimosi e le contusioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] sono state ricondotte nella legittima attività di contenimento che i due imputati hanno dovuto esercitare per reagire alla condotta scomposta e aggressiva del [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, il giudice di primo grado, dopo aver analizzato in maniera specifica le risultanze processuali (pagg. 4 - 7 della sentenza del Tribunale), ha argomentato in maniera analitica sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non vi sia prova della responsabilità degli imputati in relazione alla frattura ossea, tanto meno "con l'uso del manganello di servizio, in un contesto in cui le lesioni al tronco, che la documentazione fotografica agli atti, oltre che la certificazione medica, indicano chiaramente compatibili con l'uso del manganello e che appaiono visibilmente costituite da ecchimosi di forma allungata, quasi frustate, appaiono conseguenze di un'azione contenitiva che non può dirsi in alcun modo esorbitante dal concetto di uso legittimo della forza di coazione e delle armi...." (pag. 8 della sentenza di primo grado).

Escluso il nesso di causalità tra l'uso dei manganelli e la frattura, il Tribunale ha dato conto delle prove per cui era da escludersi pure che tale lesione fosse stata provocata all'atto dell'atterramento del [OSCURATO:PERSONA], privando quindi di fondatezza l'ipotesi alternativa prospettata dal consulente del Pubbl ico Ministero di impatto ("urto importante") sul terreno (pag. 9 della sentenza del Tribunale).

Il suddetto consulente è stato riesaminato in appello e nella sentenza qui in esame si legge che il medico "ha ribadito che la frattura in oggetto deriva da un trauma diretto, conseguenza di un urto del gomito contro, appunto, una superficie dura (ipotizza il ct uno spigolo o un muro), verosimilmente quando l'uomo, a causa delle manette, non aveva potuto pararsi con le mani, come istintivamente di solito accade" (pag. 26 della sentenza di appello).

La Corte territoriale, partendo da tali dati ed evidenziando che non può concordarsi con il giudice di primo grado, che aveva attribuito la frattura del gomito ad un possibile colpo dato dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata della sala giochi, ha, nel paragrafo relativo al "trattamento sanzionatorio", assertivamente ricondotto la causa delle lesioni alla "ulteriore violenza praticata nel trattare il [OSCURATO:PERSONA] a terra non solo continuando a colpirlo sul dorso e sulle mani....ma anche ponendolo con violenza faccia a terra e, ammanettato, scaraventandolo con violenza nell'auto così cagionandogli l'ulteriore lesione pure riscontrata" (pagg. 32 e 33 della sentenza di appello).

Hanno dunque fondamento le censure della difesa dei ricorrenti (formulate con il quarto motivo), secondo le quali la Corte territoriale ha omesso l'indicazione dell'elemento probatorio che supporta la suddetta ricostruzione, che, peraltro, risulta contraddittoria anche con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 17 della sentenza di appello).Sono inoltre fondate le allegazioni difensive secondo le quali, in ogni caso, quella formulata dalla sentenza impugnata rappresenta una mera ipotesi alternativa, sia rispetto a quella individuata dal Tribunale (violenti spaliate inferte dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata blindata), che a quella ipotizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (caduta non legata da nesso di causalità con l'intervento degli agenti) per come riferito dal teste Bertozzi, che aveva provveduto al fotosegnalamento del [OSCURATO:PERSONA] in Questura (pag. 7 della sentenza di primo grado).

Va allora ribadito che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3 , Sentenza n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204).

D'altronde, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018 , Rv. 275290).

Né può addursi che nella specie le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (e recepite nella sentenza assolutoria di primo grado) non siano dotate di razionalità e plausibilità, dovendo pure evidenziarsi che nei ricorsi in esame i vizi di motivazione della decisione impugnata fanno riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali.

2.3. Deve ritenersi fondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale le difese hanno denunziato il vizio di travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei testi Giorgi e Agnoletti.

2.3.1. Prima di analizzare specificamente il motivo, così come proposto, va rilevato che i suddetti testi non sono stati riesaminati in appello, sebbene le loro dichiarazioni siano state utilizzate dalla Corte territoriale (pag. 25 della sentenza di appello), con valutazione di "inattendibilità" in contrasto con quanto invece argomentato dal Tribunale (pag. 7 della sentenza di primo grado).

È allora evidente che la Corte di Appello sia incorsa nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; vizio rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661).

2.3.2. I ricorrenti hanno allegato copia del verbale di udienza del 19 dicembre 2016 (tenutasi dinanzi al Tribunale di Pesaro) nella quale i testi Giorgi e Agnoletti hanno reso l'esame.

La lettura di tale verbale consente di apprezzare il travisamento in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il teste Giorgi "non ha affatto 'assolutamente escluso' che siano stati inferti colpi al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'atterramento, come si sostiene nella sentenza appellata, avendo il teste alla domanda specifica risposto di no, aggiungendo tuttavia che non ne era sicuro ...e che se fosse successo si sarebbe visto" (pag. 25 della sentenza di appello, in contrasto con le dichiarazioni del teste Giorgi come trascritte alle pagg. 9 e 10 del verbale di udienza del 19 dicembre 2016).

La Corte territoriale è incorsa altresì in errore nell'affermare che il teste Agnoletti "come il Giorgi, (è) rimasto all'interno del suo negozio e per non avere perciò avuto la visione completa e diretta dei fatti" (pag. 25 della sentenza impugnata in contrasto con quanto trascritto alle pagg. 35 e 36 del verbale d'udienza del 19 dicembre 2016).

Né possono nutrirsi dubbi sul fatto che si tratti di travisamento concernente prove decisive che, se convenientemente valutate, anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero determinato una soluzione diversa da quella adottata, ovverossia il rigetto dell'appello proposto da Pubblico Ministero e dalla parte civile.

Invero, le dichiarazioni dei suddetti testi sono state utilizzate dal Tribunale, insieme a tutte le altre prove dichiarative a discarico, per giungere alla pronunzia assolutoria.

2.3.3. E, a completamento dell'analisi dei motivi di ricorso, è strettamente collegato al suddetto vizio di travisamento delle prove dichiarative (non rinnovate in appello), anche il denunziato vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale (secondo motivo di ricorso), ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano assistito ai fatti e che avevano riferito che il Bonci e il Donini si erano limitati ad "uno massimo due colpi" con lo sfollagente, inferti all'altezza del tronco e delle spalle del [OSCURATO:PERSONA].

Ancora una volta i ricorrenti, a supporto delle doglianze articolate, oltre a riportare alcuni stralci delle deposizioni dei testi cui hanno fatto riferimento, hanno allegato i verbali di udienza relativi all'espletamento dell'esame degli stessi testi.

Alla luce di tali risultanze, appaiono evidenti i vizi di contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che Donini e Bonci avrebbero "colpito ripetutamente con i manganelli in loro dotazione il [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era a terra inerme e inoffensivo, eccedendo all'evidenza nell'uso legittimo delle armi e della forza e al di fuori dell'adempimento del dovere (pag. 32 della sentenza impugnata).

3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia (non avendo La Corte di Appello di Ancona due sezioni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e depositando memoria e nota spese; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Prete per il Donini e avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Bonci, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2019 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della pronunzia assolutoria emessa dal Tribunale di Pesaro, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poliziotti all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Pesaro, colpevoli del reato, loro ascritto in concorso, di lesioni aggravate (artt. 110, 81 cpv, 582 - 585, 61 nn. 5 e 9 cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], al quale pure erano stati ascritti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno del Bonci; fatti, questi ultimi, commessi nel medesimo contesto spazio - temporale del reato di lesioni aggravate ascritto al Bonci e al Donini e, in relazione ai quali, in separato procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la propria posizione, con richiesta di applicazione di pena concordata. Secondo l'ipotesi accusatoria, il Bonci e il Donini, intervenuti la sera del 12 luglio 2014 per contenere il [OSCURATO:PERSONA], che aveva posto in atto condotte illecite ed aggressive (egli, in stato di alterazione da assunzione di alcolici in associazione a psicofarmaci, davanti a una sala giochi aveva preso a calci l'ingresso e aveva colpito le vetrate del locale con la catena del guinzaglio del suo cane, utilizzato poi anche contro gli agenti di polizia, che erano intervenuti in seguito alla chiamata di un dipendente del suddetto esercizio commerciale), con abuso dei poteri inerenti a pubblica funzione, avevano reagito alla condotta violenta e oppositiva dello stesso [OSCURATO:PERSONA], colpendolo ripetutamente con un manganello, così da provocargli ecchimosi multiple e frattura dell'ulna sinistra, con distacco dell'olecrano. La sentenza assolutoria di primo grado è stata emessa anche in ragione della valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], per cui è stata disposta la trasmissione dei verbali delle deposizioni testimoniali alla Procura per competenza in ordine al delitto di calunnia per il [OSCURATO:PERSONA] e di falsa testimonianza per il [OSCURATO:PERSONA] (i relativi procedimenti si sono conclusi con decreti di archiviazione, così come allegato dalla parte civile nella memoria depositata in atti). La Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale, con l'esame della persona offesa e solo di alcuni degli altri testi esaminati in primo grado, ivi compreso il consulente tecnico del Pubblico Ministero. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con separati atti sottoscritti dai difensori di fiducia. Entrambi i ricorsi sono articolati in quattro motivi sovrapponibili, che qui di seguito si sintetizzeranno nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 173, primo comma, cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine al mancato assolvimento dell'obbligo di "motivazione rafforzata", sostenendo che "sulla base delle sole dichiarazioni della parte civile e del suo amico [OSCURATO:PERSONA]" la Corte di Appello abbia ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado, senza argomentare il diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio. Dopo aver riportato stralci della sentenza di primo grado e di quella di appello, sostengono i ricorrenti che la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte territoriale non ha fatto emergere elementi nuovi o sopravvenuti rispetto all'istruttoria svolta in primo grado. In particolare, il consulente tecnico del Pubblico Ministero avrebbe confermato la tesi del Giudice di primo grado, il quale aveva ricondotto la frattura del gomito ai colpi dati dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrina del negozio invece che all'azione dei due imputati, così come assunto nella sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la frattura sarebbe stata provocata "scaraventandolo con violenza nell'auto..." (pag. 33 della sentenza di appello).Le difese ritengono inoltre illogica e contradditoria la motivazione nella parte in cui ha ritenuto attendibile il [OSCURATO:PERSONA], che ha negato di aver colpito gli agenti, mentre il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha escluso che il Bonci possa essersi autoinferto le lesioni riportate alla schiena, in tal modo confermando la tesi difensiva sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse colpito con la catena del guinzaglio il Bonci. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie, consistenti nelle dichiarazioni rese dai testimoni che avevano assistito ai fatti di cui al capo di imputazione e che avevano riferito che il Bonci e il Donini si erano limitati ad "uno massimo due colpi" con lo sfollagente, inferti all'altezza del tronco e delle spalle del [OSCURATO:PERSONA]. Nei ricorsi vengono riportati alcuni stralci delle deposizioni di tali testi, mentre sono stati allegati i verbali di udienza relativi all'espletamento del loro esame. Risulterebbe così smentita la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che gli imputati avrebbero "colpito ripetutamente con i manganelli in loro dotazione il [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era a terra inerme e inoffensivo, eccedendo all'evidenza nell'uso legittimo delle armi e della forza e al di fuori dell'adempimento del dovere. A ciò si aggiunga l'ulteriore violenza praticata nel trattare il [OSCURATO:PERSONA] a terra non solo continuando a colpirlo sul dorso e sulle mani, con cui il [OSCURATO:PERSONA] proteggeva il capo, ma anche ponendolo con violenza faccia a terra" (pag. 32 della sentenza impugnata). 2.3. Con il terzo motivo viene denunziato il vizio di travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei testi Giorgi e Agnoletti, in ordine alle quali è stato indicato e allegato il verbale di udienza del processo di primo grado, nella quale gli stessi testi hanno reso l'esame. In particolare, i ricorrenti assumono che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che il teste Giorgi "non ha affatto 'assolutamente escluso' che siano stati inferti colpi al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'atterramento, come si sostiene nella sentenza appellata, avendo il teste alla domanda specifica risposto di no, aggiungendo tuttavia che non ne era sicuro ...e che se fosse successo si sarebbe visto"; avrebbe altresì errato nell'affermare che il teste Agnoletti "come il Giorgi, (è) rimasto all'interno del suo negozio e per non avere perciò avuto la visione completa e diretta dei fatti" (pag. 25 della sentenza impugnata). Sostengono, quindi, i ricorrenti che si tratta di travisamento concernente prove decisive a discarico, che, se convenientemente valutate, anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero determinato una soluzione diversa da quella adottata, ovverosia il rigetto dell'appello proposto da Pubblico Ministero e dalla parte civile. 2.4. Con il quarto motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alle prove in virtù delle quali la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che la frattura dell'ulna sinistra riportata dal [OSCURATO:PERSONA] sia stata causata dagli imputati. Nella parte conclusiva della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che la lesione sarebbe stata causata dagli imputati, che avrebbero "scaraventato" con violenza il [OSCURATO:PERSONA] nell'auto di servizio. Sarebbe stata omessa, però, l'indicazione dell'elemento probatorio sul quale è stata fondata tale affermazione, che, peraltro, non trova riscontro in alcuna dichiarazione testimoniale e risulta contraddittoria anche con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di essere stato caricato sull'auto di servizio "a pancia in giù, con le mani indietro a pancia in giù"; posizione che - secondo i ricorrenti- consente ragionevolmente di escludere e comunque rende oltremodo inverosimile la conclusione cui è pervenuta la Corte di Appello. In ogni caso, quella formulata dalla sentenza impugnata rappresenta, a tutto voler concedere, una mera ipotesi alternativa sia rispetto a quella individuata dal Tribunale (violenti spaliate inferte dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata blindata), che a quella ipotizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (caduta non legata da nesso di causalità con l'intervento degli agenti) per come riferito dal teste Bertozzi, che aveva provveduto al fotosegnalamento del [OSCURATO:PERSONA] in Questura; in proposito nei ricorsi viene riportato un passaggio della sentenza di primo grado (pag. 7). 3. È stata depositata memoria a firma del difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono state articolate controdeduzioni sui singoli motivi di ricorso. Inoltre, in relazione a quanto riportato nella sentenza di appello in merito alla qualifica di indagato del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia a seguito della sentenza di primo grado, sono stati allegati richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero (nel procedimento penale n. 1243/2017 R.G.N.R. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per calunnia e falsa testimonianza) del 18 dicembre 2019 e decreto di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del 2 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi meritano accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno. 2. Fondate sono le censure articolate con il primo dei motivi dei ricorsi. 2.1. Invero, in via generale la lettura della sentenza assolutoria di primo grado e di quella impugnata consente di affermare che la Corte di Appello si è limitata ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, mentre non ha dato specifico conto, sia pure in sintesi, del diverso esame del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, P.G. in proc. Ricotta, Rv. 258005; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc. Barzaghi e altri, Rv. 260582; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149; Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404). È noto come, secondo una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), sussista l'obbligo di una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni raggiunte nel caso in cui il giudice di appello riformi totalmente la decisione di primo grado, sostituendo all'assoluzione l'affermazione di colpevolezza dell'imputato.Tali principi hanno assunto carattere generale, sicché trovano applicazione anche nell'ipotesi inversa ovvero quando, in grado di appello, intervenga una pronunzia assolutoria, in riforma della sentenza di condanna pronunziata in primo grado. È, infatti, evidente che la fonte dell'obbligo di motivazione rafforzata non è costituito tanto dall'epilogo decisorio in malam partem, piuttosto dal fatto che, in generale, è necessario scardinare l'impianto argomentativo- dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto contatto diretto con le fonti di prova (Sez. 4, Sentenza n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404; Sez. 3, Sentenza n. 29253 del 05/05/2017, P.C. in proc. C., Rv. 270149; Sez. 5, Sentenza n. 21008 del 06/05/2014, P.G. e P.C. in proc. Barzaghi e altri. P, Rv. 260582). In tale ottica la sentenza delle Sezioni Unite PG c/ Troise (n. 14800 del 21/12/2017, Rv. 272430) ha avuto modo di affermare che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve comunque offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva. Dunque, il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una semplice divergenza di apprezzamento tra giudici "orizzontalmente" proiettati verso un — reciprocamente autonomo — sindacato dello stesso materiale di prova, ma sul ben diverso versante di un supposto "errore" di giudizio, che il giudice della impugnazione reputi di "addebitare" al giudice di primo grado, alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema di giudizio che è stato devoluto. In linea con i suddetti principi di diritto, la sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta (n. 27620 del 28/04/2016), dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza", ha comunque ribadito, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell'a/ di là di ogni ragionevole dubbio, per poi affermare che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado». Dunque, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, è sempre necessario uno sviluppo argomentativo che ne metta in luce le carenze o le aporie che giustificano un diverso approdo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello. 2.2. Ebbene, nella specie, lungi dal porre in risalto specifici vizi o carenze, come si vedrà pure nel prosieguo, la Corte territoriale ha finito in sostanza per trascurare le argomentazioni pregnanti della sentenza di primo grado, pervenendo ad una diversa soluzione della vicenda processuale anche sulla base di un acritico richiamo delle deduzioni articolate dagli appellanti Pubblico Ministero e parte civile. In particolare, nella sentenza impugnata non si rinviene una motivazione specifica sul nesso di causalità tra la condotta dei due imputati e la frattura dell'ulna sinistra, con distacco dell'olecrano, riportata dal [OSCURATO:PERSONA]. Va, in proposito, precisato che nella sentenza di primo grado solo le suddette lesioni sono state considerate in chiave accusatoria, in quanto le ecchimosi e le contusioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA] sono state ricondotte nella legittima attività di contenimento che i due imputati hanno dovuto esercitare per reagire alla condotta scomposta e aggressiva del [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il giudice di primo grado, dopo aver analizzato in maniera specifica le risultanze processuali (pagg. 4 - 7 della sentenza del Tribunale), ha argomentato in maniera analitica sulle ragioni per le quali ha ritenuto che non vi sia prova della responsabilità degli imputati in relazione alla frattura ossea, tanto meno "con l'uso del manganello di servizio, in un contesto in cui le lesioni al tronco, che la documentazione fotografica agli atti, oltre che la certificazione medica, indicano chiaramente compatibili con l'uso del manganello e che appaiono visibilmente costituite da ecchimosi di forma allungata, quasi frustate, appaiono conseguenze di un'azione contenitiva che non può dirsi in alcun modo esorbitante dal concetto di uso legittimo della forza di coazione e delle armi...." (pag. 8 della sentenza di primo grado). Escluso il nesso di causalità tra l'uso dei manganelli e la frattura, il Tribunale ha dato conto delle prove per cui era da escludersi pure che tale lesione fosse stata provocata all'atto dell'atterramento del [OSCURATO:PERSONA], privando quindi di fondatezza l'ipotesi alternativa prospettata dal consulente del Pubbl ico Ministero di impatto ("urto importante") sul terreno (pag. 9 della sentenza del Tribunale). Il suddetto consulente è stato riesaminato in appello e nella sentenza qui in esame si legge che il medico "ha ribadito che la frattura in oggetto deriva da un trauma diretto, conseguenza di un urto del gomito contro, appunto, una superficie dura (ipotizza il ct uno spigolo o un muro), verosimilmente quando l'uomo, a causa delle manette, non aveva potuto pararsi con le mani, come istintivamente di solito accade" (pag. 26 della sentenza di appello). La Corte territoriale, partendo da tali dati ed evidenziando che non può concordarsi con il giudice di primo grado, che aveva attribuito la frattura del gomito ad un possibile colpo dato dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata della sala giochi, ha, nel paragrafo relativo al "trattamento sanzionatorio", assertivamente ricondotto la causa delle lesioni alla "ulteriore violenza praticata nel trattare il [OSCURATO:PERSONA] a terra non solo continuando a colpirlo sul dorso e sulle mani....ma anche ponendolo con violenza faccia a terra e, ammanettato, scaraventandolo con violenza nell'auto così cagionandogli l'ulteriore lesione pure riscontrata" (pagg. 32 e 33 della sentenza di appello). Hanno dunque fondamento le censure della difesa dei ricorrenti (formulate con il quarto motivo), secondo le quali la Corte territoriale ha omesso l'indicazione dell'elemento probatorio che supporta la suddetta ricostruzione, che, peraltro, risulta contraddittoria anche con la versione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 17 della sentenza di appello).Sono inoltre fondate le allegazioni difensive secondo le quali, in ogni caso, quella formulata dalla sentenza impugnata rappresenta una mera ipotesi alternativa, sia rispetto a quella individuata dal Tribunale (violenti spaliate inferte dal [OSCURATO:PERSONA] alla vetrata blindata), che a quella ipotizzata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (caduta non legata da nesso di causalità con l'intervento degli agenti) per come riferito dal teste Bertozzi, che aveva provveduto al fotosegnalamento del [OSCURATO:PERSONA] in Questura (pag. 7 della sentenza di primo grado). Va allora ribadito che, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3 , Sentenza n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204). D'altronde, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018 , Rv. 275290). Né può addursi che nella specie le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (e recepite nella sentenza assolutoria di primo grado) non siano dotate di razionalità e plausibilità, dovendo pure evidenziarsi che nei ricorsi in esame i vizi di motivazione della decisione impugnata fanno riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. 2.3. Deve ritenersi fondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale le difese hanno denunziato il vizio di travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni dei testi Giorgi e Agnoletti. 2.3.1. Prima di analizzare specificamente il motivo, così come proposto, va rilevato che i suddetti testi non sono stati riesaminati in appello, sebbene le loro dichiarazioni siano state utilizzate dalla Corte territoriale (pag. 25 della sentenza di appello), con valutazione di "inattendibilità" in contrasto con quanto invece argomentato dal Tribunale (pag. 7 della sentenza di primo grado). È allora evidente che la Corte di Appello sia incorsa nella violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; vizio rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). 2.3.2. I ricorrenti hanno allegato copia del verbale di udienza del 19 dicembre 2016 (tenutasi dinanzi al Tribunale di Pesaro) nella quale i testi Giorgi e Agnoletti hanno reso l'esame. La lettura di tale verbale consente di apprezzare il travisamento in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il teste Giorgi "non ha affatto 'assolutamente escluso' che siano stati inferti colpi al [OSCURATO:PERSONA] dopo l'atterramento, come si sostiene nella sentenza appellata, avendo il teste alla domanda specifica risposto di no, aggiungendo tuttavia che non ne era sicuro ...e che se fosse successo si sarebbe visto" (pag. 25 della sentenza di appello, in contrasto con le dichiarazioni del teste Giorgi come trascritte alle pagg. 9 e 10 del verbale di udienza del 19 dicembre 2016). La Corte territoriale è incorsa altresì in errore nell'affermare che il teste Agnoletti "come il Giorgi, (è) rimasto all'interno del suo negozio e per non avere perciò avuto la visione completa e diretta dei fatti" (pag. 25 della sentenza impugnata in contrasto con quanto trascritto alle pagg. 35 e 36 del verbale d'udienza del 19 dicembre 2016). Né possono nutrirsi dubbi sul fatto che si tratti di travisamento concernente prove decisive che, se convenientemente valutate, anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero determinato una soluzione diversa da quella adottata, ovverossia il rigetto dell'appello proposto da Pubblico Ministero e dalla parte civile. Invero, le dichiarazioni dei suddetti testi sono state utilizzate dal Tribunale, insieme a tutte le altre prove dichiarative a discarico, per giungere alla pronunzia assolutoria. 2.3.3. E, a completamento dell'analisi dei motivi di ricorso, è strettamente collegato al suddetto vizio di travisamento delle prove dichiarative (non rinnovate in appello), anche il denunziato vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte territoriale (secondo motivo di ricorso), ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese dai testimoni che avevano assistito ai fatti e che avevano riferito che il Bonci e il Donini si erano limitati ad "uno massimo due colpi" con lo sfollagente, inferti all'altezza del tronco e delle spalle del [OSCURATO:PERSONA]. Ancora una volta i ricorrenti, a supporto delle doglianze articolate, oltre a riportare alcuni stralci delle deposizioni dei testi cui hanno fatto riferimento, hanno allegato i verbali di udienza relativi all'espletamento dell'esame degli stessi testi. Alla luce di tali risultanze, appaiono evidenti i vizi di contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che Donini e Bonci avrebbero "colpito ripetutamente con i manganelli in loro dotazione il [OSCURATO:PERSONA], anche quando questi era a terra inerme e inoffensivo, eccedendo all'evidenza nell'uso legittimo delle armi e della forza e al di fuori dell'adempimento del dovere (pag. 32 della sentenza impugnata). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia (non avendo La Corte di Appello di Ancona due sezioni
Sentenza Cassazione n. 44623/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris