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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02866/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9608-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2880 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6779/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2015 R.G.N. 4124/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, informatore scientifico del farmaco, volta all'accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e di diligenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella stipula della cessione di ramo di azienda tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con condanna della società al risarcimento dei danni.

2. Il ricorrente aveva dedotto che, con contratto di cessione di ramo di azienda 29/9/2004, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lavoratori dipendenti tra informatori scientifici, [OSCURATO:PERSONA] e Specialist, impegnandosi a non licenziare nei tre anni successivi alla sottoscrizione.

In precedenza, in sede di acquisizione a livello mondiale di Pharmacia da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in data 16 aprile 2003, [OSCURATO:SOCIETA] aveva annunciato esuberi e, a seguito di incontri con i sindacati, era stata aperta procedura di mobilità per riduzione personale.

Sia con l'accordo sindacale del novembre 2003 che con quello del 15 aprile 2005 [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l'obbligo di individuare soluzioni tese a garantire l'occupazione e la capacità professionale dei dipendenti.

Nel dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva avviato le procedure per riduzione del personale, dapprima con esubero di 200 unità, di seguito elevato a 250, poi con la collocazione in CIGS di 380 dipendenti. 3.11 Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società in relazione a domanda proposta dallo stesso ricorrente al fine di vedere dichiarata illegittima la cessione di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA] a Mavercspharma, con la sua reintegra alle dipendenze della prima società, oltre risarcimento dei danni.

4. La Corte d'appello rilevava l'infondatezza dell'eccezione di giudicato e, tuttavia, rigettava la domanda richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non era in frode alla legge né concluso per motivo illecito - non essendo tale quello, perseguito con un negozio traslativo, dì addossare ad altri determinati obblighi ed oneri - il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro, restando a tal riguardo irrilevante l'intervenuto rinvio a giudizio degli amministratori e dirigenti per reati fallimentari.

5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] Italia s.r.I., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.

Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Osserva che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto che l'accertamento sulla validità del trasferimento di ramo di azienda non costituisse presupposto logico della domanda di responsabilità ex art. 1175 e 1375 c.c., avrebbe posto tuttavia a fondamento della decisione la mancata violazione dell'art. 2112 c.c., che rende valida la cessione. 2.11 motivo è infondato, ove si consideri che la Corte d'Appello non si è limitata a respingere le domande risarcitorie in ragione del già intervenuto accertamento giudiziale circa la piena legittimità del sup trasferimento alle dipendenze di Mavercspharma services s.r.l. ma ha proceduto a un ulteriore autonomo accertamento al fine di appurare eventuali violazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei principi generali di correttezza e buona fede nella complessiva gestione della vicenda, concludendo in senso negativo.

In particolare, la Corte ha considerato che [OSCURATO:SOCIETA], nel gestire il trasferimento d'azienda in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non ha mai assunto alcun impegno ad individuare una società cessionaria non fallibile negli anni a venire, così come ha considerato che su [OSCURATO:SOCIETA] non incombeva l'obbligo di garantire la futura solidità economica della cessionaria.

Ne consegue che la motivazione della sentenza non può essere tacciata di manifesta illogicità. 3.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di omessa pronuncia e di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.

Osserva che con l'allegazione dell'accordo sindacale si era posta all'attenzione del giudice la circostanza che, giusti gli impegni sindacali, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva valutato Marvecs come società idonea a tutelare l'occupazione e il prodotto industriale della linea ceduta e ciò era stato fatto senza la dovuta diligenza, posto che la cessionaria era in stato di decozione.

I fatti in questione erano stati valutati dalla Corte sotto il profilo della validità della cessione, che si colloca fuori dal thema decidendum, mentre era stata omessa la valutazione delle produzioni (ciò integrando violazione dell'art. 112 c.p.c.), e identica violazione era ravvisabile nell'ambito della valutazione delle emergenze del decreto del GUP di Milano. 4.11 motivo non rispetta il paradigma imposto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. come riformulato, non essendo stato dedotto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (SU n. 8053 del 07/04/2014), rimanendo del tutto slegato e fuori contesto il richiamo all'art. 112 c.p.c.

D'altra parte il rigetto della domanda da parte della Corte si fonda non su valutazioni di fatto ma su considerazioni in diritto, di cui si dirà in prosieguo, aventi carattere risolutivo.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia sulla violazione del dovere di correttezza e diligenza e violazione dell'art. 112 c.p.c.

Rileva che il thema decidendum oggetto della domanda non era la validità della cessione di ramo di azienda ma la violazione della dovuta diligenza nella valutazione della società cessionaria a fronte degli impegni assunti in sede sindacale e i danni conseguenti a quel comportamento, sicché la motivazione della Corte territoriale che ha omesso ogni pronunciamento sul punto si risolve nel vizio di omessa pronuncia.

La cessione del ramo, infatti, pur se valida, intanto avrebbe potuto escludere una responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto questa nella scelta della cessionaria avesse realmente individuato una società che potesse garantire tutela dell'occupazione e salvaguardia del prodotto industriale.

6. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, infatti, nel negare la ricorrenza delle dedotta responsabilità, si è conformata al costante indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, citando specificamente i precedenti su cui l'indirizzo in questione si fonda, che ha negato la responsabilità della azienda cessionaria per violazione degli art. 1344 e 1345 c.c. sul rilievo che nessun limite è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità dell'atto, né la stessa cessione può dirsi condizionata alla prognosi h favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le potenzialità e capacità imprenditoriale del cessionario.

Allo stesso modo non è ravvisabile motivo illecito nell'intento di addossare ad altri con un negozio traslativo la titolarità di obblighi e oneri conseguenti, così come non si rinviene nell'ordinamento una norma che sancisca, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode ai terzi (in linea con il ragionamento territoriale, tra le altre, Cass. 6969 del 20/3/2013, Cass. n. 6184 del 14/03/2018: La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost.).

10. In base alle svolte argomentazioni il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

11. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. i eí,Z;k'''Lkclelezd 4.-tA Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. t_ Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9608-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2880 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6779/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2015 R.G.N. 4124/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, informatore scientifico del farmaco, volta all'accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e di diligenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella stipula della cessione di ramo di azienda tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con condanna della società al risarcimento dei danni. 2. Il ricorrente aveva dedotto che, con contratto di cessione di ramo di azienda 29/9/2004, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lavoratori dipendenti tra informatori scientifici, [OSCURATO:PERSONA] e Specialist, impegnandosi a non licenziare nei tre anni successivi alla sottoscrizione. In precedenza, in sede di acquisizione a livello mondiale di Pharmacia da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in data 16 aprile 2003, [OSCURATO:SOCIETA] aveva annunciato esuberi e, a seguito di incontri con i sindacati, era stata aperta procedura di mobilità per riduzione personale. Sia con l'accordo sindacale del novembre 2003 che con quello del 15 aprile 2005 [OSCURATO:SOCIETA] aveva assunto l'obbligo di individuare soluzioni tese a garantire l'occupazione e la capacità professionale dei dipendenti. Nel dicembre 2007 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva avviato le procedure per riduzione del personale, dapprima con esubero di 200 unità, di seguito elevato a 250, poi con la collocazione in CIGS di 380 dipendenti. 3.11 Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società in relazione a domanda proposta dallo stesso ricorrente al fine di vedere dichiarata illegittima la cessione di ramo di azienda da [OSCURATO:SOCIETA] a Mavercspharma, con la sua reintegra alle dipendenze della prima società, oltre risarcimento dei danni. 4. La Corte d'appello rilevava l'infondatezza dell'eccezione di giudicato e, tuttavia, rigettava la domanda richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non era in frode alla legge né concluso per motivo illecito - non essendo tale quello, perseguito con un negozio traslativo, dì addossare ad altri determinati obblighi ed oneri - il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro, restando a tal riguardo irrilevante l'intervenuto rinvio a giudizio degli amministratori e dirigenti per reati fallimentari. 5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] Italia s.r.I., proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Osserva che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto che l'accertamento sulla validità del trasferimento di ramo di azienda non costituisse presupposto logico della domanda di responsabilità ex art. 1175 e 1375 c.c., avrebbe posto tuttavia a fondamento della decisione la mancata violazione dell'art. 2112 c.c., che rende valida la cessione. 2.11 motivo è infondato, ove si consideri che la Corte d'Appello non si è limitata a respingere le domande risarcitorie in ragione del già intervenuto accertamento giudiziale circa la piena legittimità del sup trasferimento alle dipendenze di Mavercspharma services s.r.l. ma ha proceduto a un ulteriore autonomo accertamento al fine di appurare eventuali violazioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei principi generali di correttezza e buona fede nella complessiva gestione della vicenda, concludendo in senso negativo. In particolare, la Corte ha considerato che [OSCURATO:SOCIETA], nel gestire il trasferimento d'azienda in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non ha mai assunto alcun impegno ad individuare una società cessionaria non fallibile negli anni a venire, così come ha considerato che su [OSCURATO:SOCIETA] non incombeva l'obbligo di garantire la futura solidità economica della cessionaria. Ne consegue che la motivazione della sentenza non può essere tacciata di manifesta illogicità. 3.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di omessa pronuncia e di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. Osserva che con l'allegazione dell'accordo sindacale si era posta all'attenzione del giudice la circostanza che, giusti gli impegni sindacali, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva valutato Marvecs come società idonea a tutelare l'occupazione e il prodotto industriale della linea ceduta e ciò era stato fatto senza la dovuta diligenza, posto che la cessionaria era in stato di decozione. I fatti in questione erano stati valutati dalla Corte sotto il profilo della validità della cessione, che si colloca fuori dal thema decidendum, mentre era stata omessa la valutazione delle produzioni (ciò integrando violazione dell'art. 112 c.p.c.), e identica violazione era ravvisabile nell'ambito della valutazione delle emergenze del decreto del GUP di Milano. 4.11 motivo non rispetta il paradigma imposto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. come riformulato, non essendo stato dedotto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (SU n. 8053 del 07/04/2014), rimanendo del tutto slegato e fuori contesto il richiamo all'art. 112 c.p.c. D'altra parte il rigetto della domanda da parte della Corte si fonda non su valutazioni di fatto ma su considerazioni in diritto, di cui si dirà in prosieguo, aventi carattere risolutivo. 5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa pronuncia sulla violazione del dovere di correttezza e diligenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. Rileva che il thema decidendum oggetto della domanda non era la validità della cessione di ramo di azienda ma la violazione della dovuta diligenza nella valutazione della società cessionaria a fronte degli impegni assunti in sede sindacale e i danni conseguenti a quel comportamento, sicché la motivazione della Corte territoriale che ha omesso ogni pronunciamento sul punto si risolve nel vizio di omessa pronuncia. La cessione del ramo, infatti, pur se valida, intanto avrebbe potuto escludere una responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto questa nella scelta della cessionaria avesse realmente individuato una società che potesse garantire tutela dell'occupazione e salvaguardia del prodotto industriale. 6. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, infatti, nel negare la ricorrenza delle dedotta responsabilità, si è conformata al costante indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, citando specificamente i precedenti su cui l'indirizzo in questione si fonda, che ha negato la responsabilità della azienda cessionaria per violazione degli art. 1344 e 1345 c.c. sul rilievo che nessun limite è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità dell'atto, né la stessa cessione può dirsi condizionata alla prognosi h favorevole alla continuazione dell'attività produttiva, e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le potenzialità e capacità imprenditoriale del cessionario. Allo stesso modo non è ravvisabile motivo illecito nell'intento di addossare ad altri con un negozio traslativo la titolarità di obblighi e oneri conseguenti, così come non si rinviene nell'ordinamento una norma che sancisca, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode ai terzi (in linea con il ragionamento territoriale, tra le altre, Cass. 6969 del 20/3/2013, Cass. n. 6184 del 14/03/2018: La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost.). 10. In base alle svolte argomentazioni il ricorso principale va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 11. Le spese sono liquidate secondo soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. i eí,Z;k'''Lkclelezd 4.-tA Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 3.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. t_ Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
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