CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24845-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 74/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]-WNA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La soc. contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha confermato la pronuncia della CTP di Ravenna ove non erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di esenzione — sospensione Iva su operazioni intracomunitarie. Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui controdeduce il patrono erariale. In prossimità dell'udienza, la parte privata ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con il primo motivo di prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 41, primo comma, lett. c) d.l. 331/1993, nonché dell'art. 18 direttiva 2006/112/CE, del reg. U.E. n. 1912/2018, per non aver la CTR accolto la valenza retroattiva della presunzione qualificata data dalla dichiarazione dell'imprenditore sull'avvenuto trasferimento della merce fuori Stato; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 41, primo comma, lett. c) d.l. 331/1993, per non aver la CTR accolto la valenza di presunzione semplice della dichiarazione documentata dell'imprenditore sull'avvenuto trasferimento della merce fuori Stato; Ric. 2020 n. 24845 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Con il terzo motivo si prospetta sempre censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 41 d.l. 331/1993, nonché dell'art. 28 quater, parte A, lettera a) della sesta direttiva Iva 16.12.1991, n, 91/680 CEE, che ha completato la direttiva comunitaria 17.5.1977, n. 77/388, nonché degli articoli 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, per non aver la CTR riconosciuto la buona fede e la massima diligenza del contribuente per restare estraneo all'eventuale frode Iva; I motivi possono essere trattati congiuntamente. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. Ric. 2020 n. 24845 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Nel caso di specie, rifacendosi l'impugnata sentenza a consolidati orientamenti di questa Corte espressamente richiamati (cui si aggiungono Cass. V, n. 22333/2018; VI — 5 n. 28831/2019), i primi tre motivi sollecitano una rivisitazione nel merito dell'apporto probatorio delle parti, insuscettibile di cognizione avanti questa Suprema Corte di legittimità. Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando nella sostanza la mera apparenza di motivazione. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del Ric. 2020 n. 24845 sez. MT - ud. 07-06-2022 -4- tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nel caso di specie, gli ampi richiami alle norme ed ai precedenti di questa Corte, uniti all'esame dei documenti, portano la motivazione della gravata sentenza ben al di sopra del precitato limite costituzionale. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr