CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12804/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Mongiovì,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 594/2021depositata il 21/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Agrigento undecreto ingiuntivo per € 15.493,70, oltre accessori, a carico di MariaTeresa [OSCURATO:PERSONA], per la restituzione della caparra versata in relazioneNumero registro generale 17980/2021Numero sezionale 340/2026Numero di raccolta generale 12804/2026Data pubblicazione 05/05/2026al contratto preliminare del 31.1.1998, al quale non aveva fatto seguito lastipula del contratto definitivo.L’opposizione proposta dall’ingiunta era stata respinta dal Tribunale diAgrigento, mentre la Corte d’Appello di Palermo aveva riformato lapronuncia, revocando il decreto ingiuntivo, perché aveva ritenuto ancorain essere il vincolo negoziale derivante dal contratto preliminare del31.1.1998.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].prima del suo svolgimento il ricorrente ha depositato nel PCT atto dirinuncia, accettato dalla controricorrente che ha aderito anche allarichiesta di compensazione delle spese, da interpretare come richiesta dinulla disporre a carico del ricorrente rinunciante in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA]’atto di rinuncia, sottoscritto sia dalla parte che dal difensore nelrispetto del disposto dell’art.390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 2.2.2026,prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: èpertanto rispettato anche il disposto dell’art.390 co 1 c.p.c. e può farsiluogo alla declaratoria di estinzione del processo.[OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla rinuncia, sottoscritta dallaparte personalmente e dal suo difensore, anche per quanto riguarda larichiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, in relazione alle quali nulla deve essereconseguentemente disposto.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile,Numero registro generale 17980/2021Numero sezionale 340/2026Numero di raccolta generale 12804/2026Data pubblicazione 05/05/2026o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia dellastessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindiprevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronuncedisciplinate.La Corte di Cassazione,-dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso