CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 27 maggio 2021 la Corte di Assise di Appello di Taranto rigettava le due istanze proposte da CAPUTO Giuseppe di rideterminazione della pena dell'ergastolo, da commutarsi in reclusione, e di rideterminazione della pena di quattro anni di reclusione inflitta dalla Corte di Appello di Lecce - sezione Taranto - con sentenza del 13 ottobre 2017, in ordine al reato di detenzione illecita di stupefacenti commesso fino al 30 ottobre 2003. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAPUTO Giuseppe eccependo l'erronea e carente motivazione dell'ordinanza stessa. Viene osservato, da parte del ricorrente, che la pena dell'ergastolo inflitta al condannato come tutte le pene perpetue inflitte in Italia ex art. 22 ed ex art. 73, comma 2, c.p. non hanno un fine pena. Il ricorrente evidenzia che tale caratteristica punitiva contrasta con i basilari principi di diritto della persona umana stabiliti sia nella nostra Costituzione che dalla Convenzione Europea dei [OSCURATO:PERSONA] di Strasburgo. L'istante deduce che la pena perpetua è contraria all'art. 3 CEDU e agli artt. 3 d 27 Cost., poiché, per un verso, configura un trattamento disumano e degradante essendo pena perpetua, definitiva e immutabile, diversamente da quanto avviene in altri paesi dell'Unione Europea. Per altro verso, poiché la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato che il condannato in via perpetua non può rimanere in balia della decisione di un giudice circa il conseguimento dei benefici carcerari, che sono comunque un palliativo a fronte di una pena immutabile. Infine, perché l'articolo 27 Cost. non trova applicazione per i condannati all'ergastolo, pena perpetua che viola l'art. 3 Cost. poiché consente ad alcuni detenuti di beneficiari di permessi, semilibertà e affidamento, mentre non lo permette ad altri. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, nessuna pronunzia emessa dalla Corte Costutuzionale o dalla Corte Edu ha affermato la illegittimità (costituzionale o convenzionale) della pena dell'ergastolo, posto che nel sistema italiano l'ergastolo è riducibile de iure e de facto ad una pena temporanea, in ragione della esistenza dell'istituto della liberazione condizionale. Gli interventi giurisprudenziali avvenuti, sul tema, in ragione della successione di leggi nel tempo (sentenza Scoppola contro Italia e successive) hanno riguardato la disciplina del giudizio abbreviato e le modalità di determinazione della pena in tale particolare contesto 'storico-processuale'. Ma a tale particolare contesto non fa preciso riferimento il ricorrente, come evidenziato nella decisione impugnata. Ne deriva, sotto tale profilo, la genericità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere este