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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48467/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza de Vincenzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al giudizio di responsabilità sul capo c) della rubrica, contrastata per il tramite di censure per un verso volte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla concreta e rituale, compiuta e pertinente individuazione di effettivi travisamenti probatori e per altro verso eccentriche rispetto allo snodo essenziale della condotta illecita riscontrata ( la recisione del filo della biancheria riferibile alla persona offesa messa in evidenza dai giudici del merito); sia perché introdotttp a prima volta in sede di legittimità, quanto alla applicazione dell'art 131 bis cod. pen. (sulla cui tardività, laddove, come nella specie, la predetta norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e Vincenza de Vincenzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine al giudizio di responsabilità sul capo c) della rubrica, contrastata per il tramite di censure per un verso volte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse dalla concreta e rituale, compiuta e pertinente individuazione di effettivi travisamenti probatori e per altro verso eccentriche rispetto allo snodo essenziale della condotta illecita riscontrata ( la recisione del filo della biancheria riferibile alla persona offesa messa in evidenza dai giudici del merito); sia perché introdotttp a prima volta in sede di legittimità, quanto alla applicazione dell'art 131 bis cod. pen. (sulla cui tardività, laddove, come nella specie, la predetta norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, si veda Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottob